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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45468/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Angelo Naindenel era imputato della detenzione, all'interno della propria abitazione, di un bossolo e relativa ogiva calibro 7,62 NATO, qualificati come munizioni per armi da guerra (art. 2 legge n. 895/1967). L'imputato contestava tale qualificazione e chiedeva che la condotta fosse ricondotta all'art. 697 c.p. (munizioni per armi comuni), sostenendo che le munizioni 7,62 prive di specifiche caratteristiche (incendiarie, traccianti, esplosive, a nucleo perforante) sono di fatto equivalenti a munizioni civili; inoltre rilevava l'assenza di accertamenti tecnici sul bossolo e invocava il principio "in dubio pro reo" per ottenere l'annullamento della sentenza per insussistenza del fatto. In appello era stata dichiarata estinta per prescrizione la contravvenzione contestata al capo A e rideterminata la pena per il capo B.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il motivo è che la giurisprudenza di legittimità considera penalmente rilevante la detenzione di cartucce calibro 7,62 in dotazione alla NATO in quanto la qualifica di "munizione da guerra" si fonda principalmente sulla destinazione dell'oggetto al caricamento di armi da guerra (art.1, comma 3, legge 110/1975). Le caratteristiche intrinseche vietate per il munizionamento civile (art.2, comma 4, legge 110/1975) sono indici forti ma non esclusivi: anche in assenza di quelle caratteristiche la destinazione può emergere da altri elementi (nel caso, il simbolo "NATO" apposto sulla cartuccia). Pertanto la condanna per detenzione di munizioni da guerra è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 2 legge n. 895 del 1967

    Norma che sanziona la detenzione di munizioni da guerra; nel caso è il capo di imputazione principale riferito al possesso del bossolo calibro 7,62 NATO

  • art. 697 cod. pen.

    Norma evocata dalla difesa per qualificare la detenzione come relativa a munizioni per armi comuni da sparo; il ricorso ha sostenuto che la condotta sarebbe riconducibile a questa fattispecie, ma la Corte ha ritenuto non applicabile tale qualificazione alla luce della destinazione della munizione

  • legge n. 110 del 1975, art. 1, comma 3

    "Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra"

    La sentenza interpreta questa disposizione come criterio principale: la qualifica di munizione da guerra dipende dalla destinazione della munizione all'armamento bellico e non esclusivamente da caratteristiche intrinseche

  • legge n. 110 del 1975, art. 2, comma 4

    "Le munizioni a palla destinate alle armi comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, auto propellenti"

    Tali caratteristiche, se presenti, provano in modo netto la destinazione bellica; tuttavia la loro assenza non esclude automaticamente la qualifica di munizione da guerra, che può emergere da altri elementi probatori (es. marchiatura "NATO")

Massime di principio

  • La qualificazione di una munizione come "da guerra" si basa primariamente sulla sua destinazione all'armamento bellico (art.1, comma 3 L.110/1975), non solo su caratteristiche tecniche intrinseche.
  • Caratteristiche proibite per il munizionamento civile (nucleo perforante, tracciante, incendiario, esplosivo, ecc.) costituiscono prova chiara della destinazione bellica, ma non sono l'unico criterio possibile.
  • Marchiature o indizi esterni (per esempio il simbolo "NATO" sulla cartuccia) possono essere valutati come prova della destinazione e giustificare la qualificazione come munizione da guerra.
  • L'assenza di accertamenti tecnici non determina automaticamente l'applicazione del principio "in dubio pro reo" se esistono altri elementi probatori idonei a dimostrare la destinazione bellica.
  • La detenzione di munizioni contrassegnate come destinate alle forze armate può integrare il reato di detenzione abusiva di munizioni da guerra anche se le cartucce non risultano immediatamente impiegabili.

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