Cassazione Penale, Ordinanza n. 05747/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia non interviene nel merito della responsabilità, ma conferma l'esito sfavorevole già deciso in appello e reputa i motivi manifestamente infondati o non scrutinabili perché ripetitivi o non dedotti in precedenza.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 2 maggio 2024. Per un ricorrente, le doglianze riguardavano: il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e il diniego di una sanzione sostitutiva. La Corte osserva che tali censure erano già state esaminate e disattese in appello con argomenti corretti e, comunque, erano manifestamente infondate: l'art. 131-bis era precluso dall'abitualità della condotta; la sospensione condizionale era ostacolata da plurime pendenze per fatti specifici, dall'inclinazione a fornire generalità diverse e dall'assenza di stabile dimora; la sanzione sostitutiva era incompatibile con la prognosi di mancato rispetto delle prescrizioni. Per l'altro ricorrente, la censura investiva soltanto l'entità della pena irrogata, questione non dedotta in appello e ritenuta manifestamente infondata in questa sede.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta risulti abituale, circostanza valorizzata come ostativa dal giudice di merito e non censurabile in cassazione nel caso concreto.
art. 163 c.p.
La sospensione condizionale della pena può essere negata quando risultino elementi ostativi che rendano negativa la prognosi sul futuro comportamento del condannato.
art. 133 c.p.
La valutazione dell'entità della pena e della prognosi sulla condotta dell'imputato è rimessa al giudice di merito, se sorretta da motivazione congrua.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito accerti l'abitualità della condotta, dato ostativo che rende la censura in cassazione non accoglibile se adeguatamente motivata.
- La sospensione condizionale della pena può essere esclusa sulla base di elementi sintomatici della scarsa affidabilità del condannato, quali plurime pendenze, uso di generalità diverse e mancanza di stabile dimora, perché tali elementi incidono sulla prognosi di futura astensione dal reato.
- La concessione di sanzioni sostitutive richiede una prognosi favorevole circa l'osservanza delle prescrizioni; se il giudice di merito ritiene prevedibile il loro inadempimento, il diniego è insindacabile in cassazione quando sorretto da motivazione non illogica.
- In cassazione non sono ammissibili censure meramente ripetitive di quelle già respinte in appello, né doglianze manifestamente infondate o relative a questioni non dedotte nei gradi di merito senza specifica base di impugnazione.
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