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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05747/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia non interviene nel merito della responsabilità, ma conferma l'esito sfavorevole già deciso in appello e reputa i motivi manifestamente infondati o non scrutinabili perché ripetitivi o non dedotti in precedenza.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 2 maggio 2024. Per un ricorrente, le doglianze riguardavano: il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e il diniego di una sanzione sostitutiva. La Corte osserva che tali censure erano già state esaminate e disattese in appello con argomenti corretti e, comunque, erano manifestamente infondate: l'art. 131-bis era precluso dall'abitualità della condotta; la sospensione condizionale era ostacolata da plurime pendenze per fatti specifici, dall'inclinazione a fornire generalità diverse e dall'assenza di stabile dimora; la sanzione sostitutiva era incompatibile con la prognosi di mancato rispetto delle prescrizioni. Per l'altro ricorrente, la censura investiva soltanto l'entità della pena irrogata, questione non dedotta in appello e ritenuta manifestamente infondata in questa sede.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta risulti abituale, circostanza valorizzata come ostativa dal giudice di merito e non censurabile in cassazione nel caso concreto.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena può essere negata quando risultino elementi ostativi che rendano negativa la prognosi sul futuro comportamento del condannato.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione dell'entità della pena e della prognosi sulla condotta dell'imputato è rimessa al giudice di merito, se sorretta da motivazione congrua.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito accerti l'abitualità della condotta, dato ostativo che rende la censura in cassazione non accoglibile se adeguatamente motivata.
  • La sospensione condizionale della pena può essere esclusa sulla base di elementi sintomatici della scarsa affidabilità del condannato, quali plurime pendenze, uso di generalità diverse e mancanza di stabile dimora, perché tali elementi incidono sulla prognosi di futura astensione dal reato.
  • La concessione di sanzioni sostitutive richiede una prognosi favorevole circa l'osservanza delle prescrizioni; se il giudice di merito ritiene prevedibile il loro inadempimento, il diniego è insindacabile in cassazione quando sorretto da motivazione non illogica.
  • In cassazione non sono ammissibili censure meramente ripetitive di quelle già respinte in appello, né doglianze manifestamente infondate o relative a questioni non dedotte nei gradi di merito senza specifica base di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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