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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7809/2022 del 03/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Torino che aveva dichiarato inefficace il decreto di sequestro probatorio ma non aveva disposto la restituzione del libretto di circolazione. Il difensore ha dedotto nullità del procedimento per omessa o irregolare notifica del decreto di fissazione dell'udienza di riesame e violazione dei termini procedurali (notifica non nei termini, udienza fissata in modo anomalo, decisione adottata oltre i termini). Ha altresì sostenuto che, essendo la restituzione imposta dalla nullità del sequestro, il libretto doveva essere restituito; e che la confisca obbligatoria non poteva essere applicata al bene del ricorrente dato che la fattispecie di corruzione invocata riguarda il pubblico ufficiale e Pavoni non rivestirebbe tale qualità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio e ha richiamato la regola secondo cui le cose soggette a confisca obbligatoria non possono essere restituite. Il Tribunale aveva ritenuto che il libretto di circolazione fosse collegato all'ipotesi di falso ideologico (tra le accuse contestate) e quindi rientrasse nella confisca obbligatoria di cui all'art. 240, secondo comma, n. 2), cod. pen. La Corte ha poi rilevato che il ricorso mancava della necessaria correlazione tra i motivi di impugnazione e la ratio della decisione impugnata (il ricorso insisteva su nullità procedurali e su ragioni relative alla corruzione, mentre la decisione era valorizzata sulla base della contestazione di falsità ideologica). Per tale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Disciplina la possibilità di esporre conclusioni scritte in sede di cassazione in materia di costituzione dell'udienza e discussione; richiamata per il procedimento di presentazione delle conclusioni scritte e per l'assenza di richiesta di discussione orale

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, opera anche quando il decreto di sequestro probatorio venga annullato: le cose sottoposte a sequestro che rientrano nelle ipotesi di confisca obbligatoria non possono essere restituite all'interessato

  • art. 240, secondo comma, n. 2), cod. pen.

    Individua i casi di confisca obbligatoria; la Corte ha ritenuto che il libretto di circolazione fosse riconducibile a uno dei beni collegati a reato (falso ideologico) e quindi soggetto a confisca obbligatoria

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Citato come limite alla materia del ricorso: il ricorso è stato proposto nei limiti consentiti dall'art. 173 disp. att.

  • Sez. Unite, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci (giurisprudenza)

    Principio richiamato dalla Corte: il divieto di restituzione ex art. 324, comma 7, cod. proc. pen. si applica anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio

  • Sez. 2, n. 3185 del 06/11/2012, Di Guida (giurisprudenza)

    Principio secondo cui le cose soggette a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all'interessato

  • Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo (giurisprudenza)

    Richiama il principio di necessaria correlazione fra i motivi di impugnazione e le argomentazioni della decisione impugnata: il ricorso deve attaccare le ragioni effettive della decisione

Massime di principio

  • La semplice declaratoria di nullità del procedimento di sequestro non sempre comporta la restituzione immediata del bene: se il bene rientra in ipotesi di confisca obbligatoria, l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. impedisce la restituzione anche dopo annullamento del sequestro
  • Quando si impugna una decisione per ottenere la restituzione di un bene, è essenziale centrare il tiro sulle ragioni che hanno determinato la decisione (ad es. contestazione del nesso tra bene e reato che legittima la confisca); deduzioni generiche sulle nullità procedurali possono risultare ininfluenti se il giudice ha comunque ritenuto sussistente la causa ostativa alla restituzione
  • Se si contesta la sussistenza della confisca obbligatoria, è necessario dimostrare che il bene non può essere ricondotto alle fattispecie previste dall'art. 240 cod. pen. (ad esempio, che il bene non è stato utilizzato per commettere il reato o non è il prodotto del reato)
  • Nel delineare i motivi di ricorso è fondamentale la correlazione formale e sostanziale con la motivazione dell'ordinanza impugnata; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità per difetto di correlazione
  • Se si punta su vizi di notifica o di rispetto dei termini, occorre dimostrare il concreto pregiudizio alla posizione difensiva e collegare tale vizio all'erronea valutazione sul punto decisivo (ad es. sulla natura del bene e sulla sussistenza della confisca)

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