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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23976/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall’annullamento, da parte della Cassa, del periodo contributivo 1993-2011 accreditato a favore di una commercialista che era socia di due società aventi a oggetto la gestione di immobili. Il giudice di merito ha ritenuto che tali società svolgessero soltanto attività di gestione patrimoniale, di godimento e conservativa degli immobili, quindi non commerciale, escludendo l’incompatibilità prevista per l’esercizio congiunto della professione con attività d’impresa e riconoscendo il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia per raggiungimento di 38 anni di contribuzione, anche grazie alla ricongiunzione di contributi INPS anteriori al 1974. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 4 d.lgs. 139/2005 e al regolamento previdenziale, sostenendo che l’onere di provare l’incompatibilità incombeva sulla professionista e non sulla Cassa; 2) violazione dell’art. 4 d.lgs. 139/2005 in relazione all’art. 7 del regolamento previdenziale, sostenendo che la norma sancirebbe l’incompatibilità anche in presenza di attività d’impresa non prevalente, mentre la Corte d’appello avrebbe errato valorizzando la prevalenza dell’attività commerciale. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la qualificazione, in fatto, dell’attività svolta dalle società e la conseguente esclusione dell’incompatibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti già accertati dal giudice di merito, il quale aveva qualificato l’attività delle società come mera gestione patrimoniale immobiliare, non imprenditoriale. Per questo ha applicato il principio per cui è inammissibile il ricorso che mascheri una richiesta di nuovo esame del merito sotto la veste di violazione di legge. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’onere della prova dell’incompatibilità spettasse alla controparte; la Corte non accoglie la tesi perché la doglianza, in concreto, sollecita una diversa valutazione dei fatti.

  • art. 4 d.lgs. n. 139 del 2005

    Norma evocata per disciplinare l’incompatibilità tra esercizio della professione di commercialista e attività di impresa; il giudice di merito l’ha applicata escludendo l’incompatibilità in presenza di mera gestione immobiliare non imprenditoriale.

  • art. 7 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti

    Richiamato in collegamento con l’art. 4 del d.lgs. 139/2005 per la disciplina previdenziale dell’incompatibilità e del riconoscimento del trattamento pensionistico.

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, ma le censure sono state ritenute in realtà dirette al riesame del fatto.

  • art. 380 bis1, secondo comma c.p.c.

    Norma processuale richiamata nella parte introduttiva per il termine riservato dal Collegio per il deposito dell’ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il testo dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • È inammissibile per cassazione il motivo che, pur denunciando formalmente violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti già accertati dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito accerta che l’attività di una società si limita alla gestione patrimoniale, di godimento e conservativa di immobili, tale accertamento fattuale non può essere surrettiziamente rimesso in discussione in sede di legittimità sotto la veste di censura ex art. 360, n. 3, c.p.c.
  • La qualificazione dell’attività come imprenditoriale o non imprenditoriale, ove fondata su accertamenti documentali e istruttori, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità effettivamente dedotto.
  • La deduzione dell’erronea ripartizione dell’onere della prova non consente l’ammissibilità del ricorso se, in concreto, la censura attacca l’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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