Cassazione Penale, Ordinanza n. 05282/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 16 novembre 2023 il Giudice di Pace di Palmi aveva affermato la responsabilità penale di un cittadino moldavo per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Le censure riguardavano: la tardiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che veniva prospettata come causa di nullità; la tempestività dell’impugnazione; il diniego della particolare tenuità del fatto; la dedotta maturazione della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati. Ha rilevato che la tardiva ammissione al gratuito patrocinio non determina nullità della sentenza, che il ricorso era stato proposto nei termini di legge, che la motivazione sul diniego dell’art. 131-bis c.p. era congrua e che il termine di prescrizione di cinque anni non era ancora decorso al momento della decisione di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, liquidata in euro 3.000.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 286/1998
Integra il reato contestato in primo grado, consistente nell’ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato.
art. 131-bis c.p.
La Corte richiama il diniego della particolare tenuità del fatto come sorretto da motivazione congrua, dunque insindacabile nei limiti del ricorso proposto.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Massime di principio
- La tardiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato non determina, di per sé, nullità della sentenza.
- L’impugnazione proposta nel termine di legge esclude ogni rilievo della doglianza sulla tempestività del ricorso.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo nei limiti in cui la motivazione risulti mancante, illogica o apparente; ove sia congrua, la doglianza è infondata.
- La prescrizione deve essere verificata con riferimento al momento della decisione di merito; se il termine non è decorso, la relativa censura è infondata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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