Sentenza n. 592/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS-, notificata il successivo 29/12, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Cesario di Lecce ha ingiunto la demolizione delle opere nella stessa indicate, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa, ove occorra, il provvedimento di diniego prot. n. -OMISSIS- del 06/05/2019 che sarebbe stato reso sulla pratica edilizia prot. n. -OMISSIS-; ove occorra, per l’accertamento, del perfezionamento per silenzio del Permesso di Costruire per il “Progetto di ristrutturazione ed ampliamento” del fabbricato esistente, contrassegnato con il prot. n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione parziale di opere edilizie e, ove occorra, diniego relativo a una precedente pratica edilizia; domanda subordinata di accertamento della formazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, proprietaria di un immobile acquistato allo stato rustico, ha impugnato l’ordinanza comunale che ingiungeva la demolizione di superfici coperte e opere interne al piano terra e al piano interrato, nonché il diniego del 6 maggio 2019 relativo a una successiva pratica edilizia. Ha sostenuto che sulla domanda di permesso di costruire presentata l’8 febbraio 2016 si fosse formato il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001; che il Comune avrebbe dovuto esercitare l’autotutela, anziché ordinare direttamente la demolizione; che le opere interne fossero assoggettate a SCIA e, quindi, eventualmente a sanzione pecuniaria; e che l’ordinanza fosse viziata da erroneità dei presupposti, difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà, sviamento, violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e del giusto procedimento. In particolare, ha contestato anche la mancata individuazione dell’area di sedime eventualmente acquisibile al patrimonio comunale e l’asserita sproporzione della misura demolitoria. Il Comune non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibile, per tardività, l’impugnazione del diniego del 6 maggio 2019, essendo decorsi i termini per ricorrere al momento della notifica del ricorso. Nel merito ha respinto il ricorso. Ha escluso la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire dell’8 febbraio 2016, poiché l’istanza era incompleta e priva, tra l’altro, della calcolazione statica antisismica, elemento essenziale della domanda. In assenza della documentazione essenziale richiesta dalla disciplina edilizia, non è configurabile un’istanza idonea a determinare la formazione del silenzio-assenso, anche se l’amministrazione non abbia esercitato tempestivamente i poteri istruttori. Pertanto, lo stato legittimo dell’immobile doveva essere ricondotto al precedente permesso di costruire del 19 febbraio 2008. Il Collegio ha ritenuto che gli aumenti di superficie e volumetria realizzati fossero privi di permesso di costruire. Quanto al piano interrato, lo spostamento della scala di sbarco e l’incremento di 21,21 mq avevano determinato aumento di volumetria e di carico urbanistico; le opere di frazionamento, valutate complessivamente, costituivano ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire e non intervento minore assoggettabile a SCIA. È stata inoltre respinta la censura relativa alla mancata precisa indicazione dell’area acquisibile in caso di inottemperanza: tale omissione non invalida l’ingiunzione di demolizione, poiché l’acquisizione opera solo successivamente e l’area può essere individuata nel procedimento di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione. L’ordinanza descriveva analiticamente le opere abusive e rispettava il contenuto minimo richiesto. Le spese sono state compensate per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 380/2001
Il silenzio-assenso sul permesso di costruire non si forma quando la domanda è priva di documentazione essenziale, tra cui gli elementi tecnici richiesti dalla normativa antisismica.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’ingiunzione di demolizione deve descrivere le opere abusive; la mancata precisa individuazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale non determina, di per sé, l’illegittimità dell’ingiunzione, potendo l’area essere individuata nel successivo procedimento conseguente all’inottemperanza.
art. 21-nonies l. 241/1990
La ricorrente sosteneva che il Comune avrebbe dovuto procedere mediante annullamento d’ufficio, ma il rilievo è stato ritenuto infondato perché non si era formato alcun titolo edilizio per silenzio-assenso.
art. 94 d.P.R. 380/2001
La necessità della calcolazione statica antisismica è stata valorizzata quale elemento essenziale della pratica edilizia e ostativo alla formazione del silenzio-assenso.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del permesso di costruire, il silenzio-assenso non si forma se la domanda è priva anche di uno solo degli elementi o documenti essenziali richiesti dalla disciplina edilizia, inclusa la documentazione relativa alla conformità alle norme antisismiche; in tal caso non è configurabile un’istanza idonea a produrre l’effetto assentivo per silentium.
- La mancata attivazione tempestiva dei poteri istruttori da parte dell’amministrazione non determina la formazione del silenzio-assenso quando la domanda sia strutturalmente incompleta per l’assenza di documentazione essenziale.
- Le opere edilizie devono essere valutate nel loro complesso ai fini della qualificazione dell’intervento e dell’individuazione del titolo necessario. Il frazionamento o la diversa distribuzione degli ambienti che comportino aumento di superficie, volumetria o carico urbanistico possono integrare ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire, nonostante la presenza di opere interne astrattamente riconducibili alla SCIA.
- La mancata precisa individuazione, nell’ingiunzione di demolizione, dell’area eventualmente acquisibile gratuitamente al patrimonio comunale non invalida l’ordine demolitorio, quando le opere abusive siano analiticamente descritte; l’individuazione dell’area può essere effettuata nel successivo procedimento di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione.
- L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale consegue all’inottemperanza dell’ordine di demolizione e la relativa determinazione dell’area non costituisce necessariamente contenuto essenziale dell’ingiunzione demolitoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 821/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 822/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 823/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 824/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 825/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 826/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →