Sentenza del 28/05/2020 n. 10157 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma in sede d'appello degli avvisi di accertamento che avevano recuperato imposte per gli anni 2005-2007 in forza dell'applicazione della disciplina sulle "societa' di comodo" (L. n. 724/1994, art.30). Le contestazioni riguardavano: (i) la presunta illegittima applicazione dei parametri di redditivita' che hanno fatto emergere redditi minimi e qualificato le societa' come non operative; (ii) la mancata considerazione, da parte della CTR, di documenti e argomentazioni difensive (denunciata come omessa pronuncia e violazione del contraddittorio). Alcuni ricorsi lamentavano anche profili processuali relativi al mancato coinvolgimento dei soci/ della societa' in giudizio (litisconsorzio necessario originario).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha disposto la riunione dei procedimenti per ragioni di connessione e di unitarieta' delle questioni. Sul merito ha ritenuto corretta l'applicazione dei parametri di cui all'art.30 L. n. 724/1994 operata dalla CTR: la presunzione di reddito minimo e' fondata su criteri di legge che escludono discrezionalita' e il contribuente ha l'onere di provare situazioni oggettive, specifiche e indipendenti dalla sua volonta' (art.30, comma 4-bis) che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi. La mera esistenza di un contratto di affitto d'azienda con canone basso, stipulato anni prima, non e' di per se' idonea a dimostrare l'impossibilita' oggettiva di ottenere ricavi maggiori senza la produzione di elementi probatori concreti (condizioni di mercato, altre offerte, ragioni oggettive all'epoca della stipula). Quanto alle censure di omessa pronuncia, la Corte ha ritenuto le stesse inammissibili perche' i ricorrenti in realta' proponevano un diverso apprezzamento di fatti e prove, materia preclusa in sede di legittimita'. E' stata condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e previsto il raddoppio del contributo unificato ove applicabile.
Norme richiamate
Legge n. 724 del 1994
art. 30, commi 1, 4-bis, 5
I parametri di cui all'art.30 stabiliscono presunzioni di reddito minimo basate sulla correlazione tra patrimonio e ricavi; la loro applicazione esclude discrezionalita' e sposta sull'ente l'onere di provare situazioni oggettive, specifiche e indipendenti dalla volonta' che giustifichino la disapplicazione (comma 4-bis).
Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR)
In caso di rettifica delle dichiarazioni di societa' di persone sussiste il litisconsorzio necessario originario tra societa' e tutti i soci, atteso il carattere unitario dell'accertamento e l'automatica imputazione dei redditi ai soci.
Codice di procedura civile
art. 274 c.p.c.; art. 335 c.p.c.; art. 360 c.p.c.; art. 370 c.p.c. comma 1; art. 112 c.p.c.
Art.274 consentendo la riunione di procedimenti collegati; art.335 disciplina la riunione obbligatoria e facoltativa; art.360 fissa i motivi di ricorso per cassazione; art.370 regola la partecipazione dell'amministrazione all'udienza; art.112 tutela il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (omessa pronuncia sussiste solo per vere omissioni su capi di domanda).
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamato nel contesto delle censure sulla tutela giurisdizionale e sul diritto al giusto processo; la Corte ha valutato che non si e' configurata la nullita' per omessa pronuncia.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002
Previsione applicabile per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- L'applicazione dei parametri di antielusione per le 'societa' di comodo' costituisce presunzione legale di reddito minimo: spetta al contribuente fornire prova concreta e specifica, documentale e temporale, di cause oggettive che abbiano impedito il raggiungimento dei ricavi.
- La mera esistenza di un contratto d'affitto d'azienda con canone ridotto, stipulato in epoca anteriore, non e' di per se' idonea a escludere l'applicazione della norma antielusiva senza elementi di contesto (condizioni di mercato all'epoca della stipula, offerte alternative, motivazioni oggettive comprovate).
- Nelle rettifiche operate su societa' di persone, il reddito si imputa automaticamente ai soci e il litisconsorzio tra societa' e soci e' principio fondamentale; tuttavia l'irregolarita' formale del mancato coinvolgimento puo' non essere preclusiva quando decisioni identiche siano state adottate dallo stesso collegio con trattazione unitaria.
- In sede di cassazione non e' consentito rimettere in discussione la valutazione delle prove operata dal giudice di merito: le censure devono essere di diritto e non consistere in una nuova ricostruzione fattuale.
- Per difendersi efficacemente in casi simili il contribuente deve produrre in primo grado e in appello documentazione di mercato, comparazioni, offerte o perizie che giustifichino la non operativita' del parametro, non limitandosi a invocare la presenza di un contratto datato.
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