Cassazione Penale, Sentenza n. 11695/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma per due motivi: 1) vizi nella validita della querela presentata dalla guardia giurata Pietro Trisciani, sostenendo che solo il responsabile della sicurezza (Claudio Bernardi) era titolato a proporla e che non era stata conferita a Trisciani una specifica delega; 2) mancata e insufficiente motivazione sull'applicazione della recidiva facoltativa, lamentando che la Corte d'appello si sia limitata a formule di stile senza un concreto esame dei precedenti e della pericolosita dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: ai fini della procedibilita per furto in supermercato la legittimazione a proporre querela si fonda sulla detenzione qualificata e sul potere di custodia di fatto sulle merci; pertanto una guardia giurata addetta alla sicurezza che esercita tale controllo e custodia è legittimata a sporgere querela anche in assenza di formale delega. Sul secondo motivo la Corte l'ha ritenuto aspecifico e manifestamente infondato, ritenendo adeguata la motivazione della Corte territoriale circa i precedenti e la pericolosita dell'imputato. Conseguentemente resta confermata la condanna di merito (reato di furto tentato, esclusa l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento) e il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
ex art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla cassa delle ammende quando l'inammissibilita del ricorso dipende da profili di colpa dell'atto impugnatorio.
Sezioni Unite, n. 40354 del 18/07/2013
Sez. U. n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975 - 01
Giurisprudenza che individua il bene giuridico protetto dal delitto di furto anche nel possesso inteso come relazione di fatto; da tale principio deriva la legittimazione a proporre querela anche per chi abbia la disponibilita di fatto della cosa, pur senza un titolo formale.
Sezione 5, n. 3736 del 04/12/2018
Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018 (dep. 25/01/2019), Rv. 275342 - 01
Orientamento che riconosce la legittimazione a proporre querela al responsabile della sicurezza del supermercato e, per estensione, alla guardia giurata che eserciti il controllo e la custodia delle merci, basando la legittimazione sulla detenzione qualificata di fatto anziché su formali poteri di rappresentanza.
Massime di principio
- Nel caso di furti commessi all'interno di un esercizio commerciale la legittimazione a proporre querela si valuta sulla base della detenzione qualificata e del potere di custodia di fatto sulle merci; non è indispensabile un formale potere di rappresentanza del proprietario.
- Una guardia giurata incaricata del controllo e della sicurezza del supermercato può essere considerata titolare di una posizione di fatto atta a proporre querela per furto, anche in assenza di una espressa delega notarile.
- Le Sezioni Unite hanno affermato che il possesso come relazione di fatto conferisce la qualifica di persona offesa e la legittimazione a sporgere querela anche senza un titolo giuridico formale.
- Sulle questioni di recidiva il giudice deve motivare l'applicazione collegandola ai precedenti e alla pericolosita dell'imputato; tuttavia motivazioni non meramente rituali e fondate su precedenti effettivi sono ritenute sufficienti dalla Corte se esplicitano la rilevanza dei precedenti.
- Ricorsi generici o aspecifici in Cassazione sono frequentemente dichiarati inammissibili; le censure devono essere concrete e ben articolate per superare il vaglio di ammissibilita.
- Quando l'inammissibilita del ricorso deriva da profili di colpa dell'atto impugnatorio, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cpp.
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