Sentenza del 13/02/2015 n. 2918 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento per il mancato pagamento della TOSAP relativa all’anno 2006. AIPA contestava, da un lato, la competenza territoriale della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sostenendo che fosse competente quella di Firenze, nella cui circoscrizione aveva sede il Comune concedente. Dall’altro lato, sosteneva che alla contribuente dovesse applicarsi la disciplina ordinaria dell’art. 47 del D.Lgs. n. 507/1993, anziché il regime speciale previsto dall’art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 per le aziende erogatrici di pubblici servizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di AIPA. Quanto alla competenza territoriale, ha ritenuto ormai incontestabile la competenza della CTP di Milano, poiché la precedente pronuncia della CTP di Verona che l’aveva indicata come giudice competente era stata ritualmente riassunta e non era stata impugnata. In ogni caso, ha confermato che, nelle controversie relative ad atti emessi dal concessionario della riscossione, la competenza si individua con riferimento alla sede del concessionario e non a quella del Comune concedente. Nel merito, la Corte ha ritenuto decisivo l’accertamento della CTR secondo cui la contribuente, operando nel settore delle telecomunicazioni sulla base di affidamenti della Pubblica Amministrazione per il soddisfacimento di bisogni pubblici, era un’azienda erogatrice di pubblico servizio soggetta al regime dell’art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 4
La competenza territoriale delle Commissioni tributarie si determina, salvo eccezioni, in relazione alla sede dell’ufficio finanziario o del concessionario che ha emesso l’atto impugnato.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 5, commi 3 e 5
In tema di contenzioso tributario, la sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza e indica come competente altra commissione rende incontestabile tale indicazione ove il processo venga tempestivamente riassunto dinanzi al giudice indicato.
La riassunzione davanti al giudice indicato nella pronuncia declinatoria, se la pronuncia non viene impugnata, stabilizza definitivamente la competenza territoriale.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63
Per le aziende erogatrici di pubblici servizi, comprese quelle operanti nelle telecomunicazioni, la TOSAP può essere determinata secondo un criterio speciale basato sul numero complessivo delle utenze e sulla tariffa collegata alla classe del Comune.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 47
La disciplina ordinaria invocata dalla ricorrente non prevale quando l’attività dell’operatore presenta i requisiti sostanziali dell’erogazione di un pubblico servizio ai sensi dell’art. 63.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47
È stato richiamato dalla ricorrente come regime ordinario alternativo a quello speciale previsto per le aziende erogatrici di pubblici servizi.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
L’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito non può essere rimesso in discussione in cassazione se non viene specificamente censurato sotto il profilo del vizio di motivazione.
Massime di principio
- Quando un concessionario emette un atto tributario, la competenza territoriale tende a radicarsi presso la Commissione tributaria della sede del concessionario, non presso quella del Comune titolare del tributo.
- Se un giudice tributario dichiara la propria incompetenza e indica il giudice competente, la riassunzione tempestiva davanti a quest’ultimo, in assenza di impugnazione della pronuncia, rende normalmente definitiva la questione di competenza.
- Per stabilire se si applica il regime speciale previsto per le aziende erogatrici di pubblici servizi, rilevano sia la natura del servizio prestato sia le modalità concrete di gestione, inclusa l’eventuale attività svolta sulla base di affidamenti della Pubblica Amministrazione.
- In cassazione non è sufficiente contestare genericamente la qualificazione giuridica del rapporto: occorre censurare specificamente l’accertamento fattuale posto a fondamento della decisione, altrimenti esso resta vincolante.
- La qualificazione come soggetto privato non esclude, di per sé, la natura di azienda erogatrice di pubblico servizio ai fini della disciplina tributaria.
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