Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18101/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente di riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un'intimazione di pagamento conseguente alla notifica di ventisette cartelle esattoriali. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per le cartelle relative a sanzioni amministrative, aveva rigettato il ricorso per le cartelle ritenute regolarmente notificate e aveva dichiarato prescritte sette cartelle. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva però dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sul rilievo che l'ente si era avvalso di un avvocato del libero foro. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 11, 12 e 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016 e dell'art. 4-novies del d.l. n. 34 del 2019 conv. in l. n. 58 del 2019, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la possibilità per l'ente di stare in giudizio tramite avvocato del libero foro. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione di tutte le parti del giudizio.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dal contribuente per difetto di autosufficienza, rilevando che nel controricorso non erano specificati i soggetti pretermessi, le ragioni della loro pretermissione, il momento in cui ciò sarebbe avvenuto e il concreto pregiudizio al diritto di difesa. Nel merito ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia, richiamando il principio secondo cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi, per la difesa in giudizio, dell'Avvocatura dello Stato nei casi riservati o di particolare rilievo, oppure di avvocati del libero foro negli altri casi e anche quando l'Avvocatura non sia disponibile, senza necessità di specifiche formalità, delibere o prova nel processo della sussistenza del presupposto. La Corte ha osservato che la CTR non si era attenuta a tale principio, avendo ritenuto necessaria la documentazione in atti delle condizioni legittimanti il patrocinio del libero foro e avendo quindi erroneamente dichiarato inammissibile l'appello. Di conseguenza, il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4

    il motivo è stato formulato come vizio processuale per violazione di norme sulla rappresentanza e difesa in giudizio e sulla corretta costituzione in appello.

  • artt. 11, 12 e 15 del d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati come norme sulla rappresentanza e difesa nel processo tributario, il cui mancato corretto coordinamento è stato dedotto dall'Agenzia.

  • art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016

    richiamato quale fonte della disciplina istitutiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della sua organizzazione difensiva.

  • art. 4-novies del d.l. n. 34 del 2019 conv. in l. n. 58 del 2019

    richiamato come ius superveniens rilevante per la possibilità per l'ente di avvalersi di avvocati del libero foro.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    richiamato per il regime di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e per la delibera motivata richiesta solo in casi speciali riservati all'Avvocatura.

  • artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamati per il rispetto delle regole sugli affidamenti e sui criteri generali per l'incarico a legali esterni.

  • art. 1, comma 5, del d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016

    richiamato quale base degli atti di carattere generale che regolano la scelta del patrocinio esterno.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata evocazione di tutte le parti deve essere specificamente argomentata; in difetto di indicazione dei soggetti pretermessi, delle ragioni della pretermissione e del concreto pregiudizio difensivo, l'eccezione è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere assistita dall'Avvocatura dello Stato nei casi riservati dalla convenzione o in presenza di questioni di massima o di notevole impatto economico, ma può anche avvalersi di avvocati del libero foro negli altri casi e quando l'Avvocatura non sia disponibile.
  • La costituzione dell'Agenzia a mezzo di avvocato del libero foro implica la sussistenza del relativo presupposto di legge senza necessità di una specifica allegazione o prova in giudizio, neppure in cassazione.
  • Il giudice di appello non può dichiarare inammissibile la costituzione dell'Agenzia solo perché assistita da un avvocato del libero foro, dovendo prima verificare se la causa rientri tra le ipotesi che consentono tale patrocinio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.