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Sentenza

Sentenza n. 1267/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 645/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 12 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202503860

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 645/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 7 marzo 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della ricorrente la Carta docente, dell’importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.000 euro. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva dato integrale esecuzione al titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi domandato l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., che era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme e che, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza della prova dell’integrale adempimento da parte del Ministero, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di erogare entro 60 giorni dalla notifica della sentenza 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.000 euro. Ha inoltre nominato, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, senza compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dipendente pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre oneri e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario costituisce presupposto per la relativa esecuzione in sede di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è rappresentato dalla sentenza munita dell’attestazione di conformità.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente, riconosciuto nel titolo giudiziale posto in esecuzione.

Massime di principio

  • L’ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale del giudice ordinario sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione in copia conforme e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, l’amministrazione deve dimostrare l’integrale esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può imporre uno specifico termine per adempiere secondo il contenuto del titolo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, subordinandone l’attivazione a un’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
  • Le funzioni commissariali possono essere attribuite a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica senza riconoscimento di un compenso aggiuntivo, quando l’incarico rientri nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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