Sentenza n. 2507/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento - del provvedimento prot. numero 27066 del12 settembre 2022, notificato al ricorrente in data 12 settembre 2022, avente ad oggetto l’ingiunzione di demolizione di opere abusive, con cui il Comune di Ottaviano ingiungeva al Sig. Francesco Salvati nato a Napoli il 22.09.1983 e residente in Ottaviano (NA) via Nicola Brancan.22, in qualità di proprietario dell’immobile oggetto di sopralluogo, ferma restando l’azione penale prevista dall’art.44 del DPR n.380 del 06/06/2001, di demolire, a propria cura e spese, le opere in narrativa, entro giorni novanta dalla notifica della presente ingiunzione e procedere al ripristino dello stato dei luoghi, con l’avvertimento che in mancanza, le opere stesse, ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380, saranno acquisite al patrimonio del Comune e/o destinate alla pubblica utilità e/o demolite e lo stato dei luoghi sarà ripristinato a cura del Comune ed a spese del responsabile dell’abuso (All. 1); - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive consistenti nella diversa distribuzione degli spazi interni e in variazioni prospettiche
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ingiunzione di demolizione deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Quanto alla diversa distribuzione degli spazi interni, ha sostenuto che gli interventi consistevano nella parziale demolizione di un tramezzo, senza modifiche della sagoma, ampliamenti della superficie utile o interventi sulle parti strutturali, e che pertanto rientravano nella manutenzione straordinaria soggetta a comunicazione di inizio lavori, non richiedendo un titolo edilizio abilitativo la cui omissione potesse giustificare la demolizione. Ha inoltre dedotto che la presenza di vincoli ambientali, paesaggistici e di rischio non mutava la natura dell'intervento e che la pendenza di una domanda di condono non era sufficiente a fondare l'ingiunzione. Quanto alle variazioni prospettiche, ha rappresentato di avere spontaneamente ripristinato lo stato dei luoghi mediante lo spostamento della finestra nella posizione originaria e la chiusura della porta-finestra, producendo la documentazione relativa alla denuncia di inizio attività, alla fine lavori e all'esecuzione materiale del ripristino.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente e dichiarato parzialmente improcedibile. Il Collegio ha ritenuto fondata la censura relativa alla diversa distribuzione degli spazi interni. Pur rilevando che la documentazione non consentiva di ricostruire con assoluta certezza i lavori, ha considerato decisivo che il Comune non avesse contestato opere ulteriori rispetto alla diversa distribuzione interna e che il ricorrente avesse allegato la sola demolizione parziale di un tramezzo, senza modifiche strutturali, della sagoma o della superficie utile. Secondo il giudice, tale intervento costituisce manutenzione straordinaria soggetta a semplice comunicazione di inizio lavori; la sua omissione non legittima l'ordine di demolizione, che presuppone la realizzazione di un'opera senza il prescritto titolo abilitativo. I vincoli insistenti sull'area e la pendenza della domanda di condono non alterano tale qualificazione. Il relativo capo dell'ingiunzione è stato quindi annullato. Quanto alle variazioni prospettiche, il ricorrente aveva spontaneamente eseguito il ripristino ordinato, sicché è venuto meno l'interesse alla decisione e il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
le opere ... saranno acquisite al patrimonio del Comune e/o destinate alla pubblica utilità e/o demolite
La sanzione demolitoria e le conseguenze acquisitive presuppongono la realizzazione di opere abusive riconducibili a interventi eseguiti senza il prescritto titolo edilizio; non possono essere applicate alla mera omissione della comunicazione richiesta per interventi di manutenzione straordinaria non strutturale.
art. 44 d.P.R. 380/2001
ferma restando l’azione penale prevista dall’art. 44 del DPR n. 380 del 06/06/2001
Richiamato nell'ingiunzione quale disposizione relativa alla responsabilità penale edilizia, senza autonoma incidenza sulla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione al deposito delle memorie del ricorrente.
Massime di principio
- La diversa distribuzione degli spazi interni mediante eliminazione o spostamento di tramezzature, quando non incide sulle parti strutturali dell'edificio e non comporta modifiche della sagoma o ampliamenti della superficie utile, costituisce intervento di manutenzione straordinaria soggetto alla comunicazione di inizio lavori.
- L'omessa comunicazione di inizio lavori per un intervento edilizio non strutturale assoggettato a tale regime non legittima l'irrogazione della sanzione demolitoria prevista per le opere realizzate senza il prescritto titolo abilitativo.
- La presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o di rischio non muta, di per sé, la qualificazione edilizia di un intervento interno non strutturale né trasforma l'obbligo di comunicazione in un obbligo di acquisizione preventiva di un titolo edilizio.
- La pendenza di una domanda di condono edilizio non è, da sola, sufficiente a giustificare un'ingiunzione di demolizione relativa a opere interne prive di carattere strutturale, se tali opere non modificano lo stato dei luoghi rilevante ai fini della domanda di condono.
- Quando il destinatario dell'ingiunzione di demolizione esegue spontaneamente il ripristino delle opere contestate, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente a tali opere.
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