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Sentenza

Sentenza del 07/05/2018 n. 1875 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Impugnazione atti Esattore. Legittimazione passiva. Litisconsorzio dell'ente titolare del credito.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’individuazione del soggetto legittimato passivamente nei ricorsi contro gli atti dell’Esattore e la necessità di coinvolgere nel giudizio l’ente titolare del credito. Se il ricorso non contesta soltanto la regolarità o la validità formale degli atti esecutivi, ma investe anche l’esistenza, l’ammontare o altri aspetti sostanziali del credito tributario, il concessionario deve chiamare in giudizio l’ente creditore, altrimenti può essere esposto alle conseguenze della lite.

La decisione

È stato ribadito che la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del diritto di credito. Il concessionario può essere destinatario dell’impugnazione, ma, quando le contestazioni riguardano anche il merito della pretesa tributaria, deve chiamare in giudizio l’ente creditore. In tal modo si assicura la partecipazione al processo del soggetto effettivamente titolare del rapporto tributario; non emerge invece una decisione sul merito di uno specifico credito.

Norme richiamate

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 16412/2007

    La legittimazione passiva nelle controversie relative al merito del credito tributario spetta all’ente titolare del credito, mentre il concessionario risponde delle questioni riguardanti esclusivamente la regolarità o validità degli atti della riscossione. Se il concessionario è convenuto anche per contestazioni sul merito, deve chiamare in giudizio l’ente creditore.

Massime di principio

  • Quando si impugna un atto della riscossione, occorre distinguere tra vizi propri dell’atto o della procedura, imputabili al concessionario, e contestazioni relative all’esistenza o all’ammontare del tributo, riferibili all’ente creditore.
  • Per contestazioni esclusivamente formali o procedurali sull’atto esecutivo, il concessionario è normalmente il soggetto da convenire.
  • Se il ricorso mette in discussione anche il merito della pretesa tributaria, l’ente titolare del credito deve essere coinvolto nel giudizio; il concessionario, se citato, dovrebbe chiamarlo in causa.
  • La mancata partecipazione dell’ente creditore può incidere sulla corretta instaurazione del contraddittorio e sull’efficacia della decisione nei suoi confronti.
  • È prudente individuare e citare tutti i soggetti coinvolti quando il ricorso contiene sia contestazioni sugli atti del concessionario sia contestazioni sul fondamento del credito.

Testo integrale

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