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Sentenza

Sentenza n. 8372/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'accertamento previa concessione di misure cautelari dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle amministrazioni intimate sulla diffida e messa in mora presentata dalla parte ricorrente ed avente ad oggetto la fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202604311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata italiana in Pakistan sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Ambasciata italiana in Pakistan sulla diffida e messa in mora volta a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio. Ha chiesto anche misure cautelari, comprese quelle inaudita altera parte ai sensi dell’art. 56 c.p.a. Il decreto cautelare monocratico ha respinto tale richiesta. Prima della camera di consiglio, il Ministero ha comunicato che il ricorrente era stato convocato per il 22 aprile 2026. Il ricorrente ha quindi dichiarato soddisfatta la propria pretesa, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la condanna dell’amministrazione alle spese, sostenendo la soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la convocazione dell’interessato aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata dopo la proposizione del ricorso. Il Collegio ha ritenuto di poter decidere autonomamente sulle spese, senza essere vincolato al criterio della soccombenza virtuale invocato dal ricorrente. In considerazione dell’abnorme mole di richieste di appuntamento per visti di studio gravante sulla rete diplomatico-consolare italiana e, in particolare, sulla sede di Islamabad, ha disposto la compensazione delle spese di lite. Ha tuttavia posto a carico del Ministero l’obbligo di restituire al ricorrente il contributo unificato versato, in applicazione dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • artt. 31, commi 1, 2 e 3, c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.

  • art. 117 c.p.a.

    Prevede il rito speciale per l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.

  • art. 56 c.p.a.

    Consente la richiesta di misure cautelari monocratiche inaudita altera parte.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente è integralmente soddisfatta.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È stato applicato per disporre la restituzione al ricorrente del contributo unificato, nonostante la compensazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente mediante l’adozione dell’attività richiesta, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non impedisce al giudice di pronunciarsi sulla regolazione delle spese di lite.
  • Nella regolazione delle spese conseguente alla cessazione della materia del contendere, il giudice può discostarsi dalla soccombenza virtuale e compensare le spese sulla base delle circostanze concrete, inclusa la straordinaria situazione organizzativa e il rilevante carico di richieste gravante sull’amministrazione.
  • La compensazione delle spese di lite non esclude che l’amministrazione possa essere tenuta alla restituzione del contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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