Sentenza n. 1601/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0042319.21-102024 con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna; - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno conseguito in Spagna, unitamente al parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca e agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo all'istanza di riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007, di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna il 7 aprile 2021. Ha dedotto quattro censure concernenti la violazione e falsa applicazione della normativa dell'Unione europea sul riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, l'errata applicazione dei principi enunciati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2022, la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.m. n. 249 del 2010 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, oltre ad altri profili. Nel corso del giudizio cautelare era stata accolta la domanda di sospensione. All'udienza pubblica di merito, tuttavia, la difesa della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'interessata aveva completato il percorso INDIRE.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure dedotte contro il diniego e gli atti presupposti. Ha preso atto della dichiarazione del difensore relativa all'assenza di un interesse attuale alla prosecuzione del giudizio e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, c.p.a. Il giudice ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione della parte circa il venir meno dell'interesse impedisse la decisione di merito. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi, tenuto conto delle circostanze e della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007
Costituiva la base normativa dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero; il giudice non ne ha esaminato l'applicazione nel merito.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Riguardava il preavviso di rigetto impugnato, ma la relativa legittimità non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.
art. 13 d.m. n. 249/2010
Era richiamato tra le norme asseritamente violate, ma il motivo non è stato deciso nel merito.
Massime di principio
- La dichiarazione del difensore, proveniente dalla parte ricorrente e riferita al venir meno dell'interesse attuale alla decisione, impone al giudice amministrativo di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- In applicazione del principio dispositivo, quando l'interesse alla prosecuzione del giudizio viene meno, il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio all'esame del merito delle censure dedotte.
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