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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35840/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Arezzo che aveva rigettato l'opposizione avverso la confisca disposta con la sentenza n.1659/2019 e il dissequestro del conto corrente della società. Il ricorrente contestava che: 1) il Tribunale non aveva tenuto conto della transazione fiscale concordata con l'Agenzia delle Entrate nell'ambito del concordato fallimentare e dell'integrale pagamento delle somme dovute, per cui non sussisterebbe più un debito tributario da recuperare; 2) mancava il necessario nesso di derivazione fra le somme oggetto di ablazione e l'illecito (omesso versamento IVA ai sensi dell'art.10-ter del d.lgs. n.74/2000) e la motivazione era viziata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondata e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Arezzo per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (e ha assorbito il secondo), affermando che, quando l'accordo transattivo con l'amministrazione finanziaria si sia realizzato e il relativo debito tributario sia stato integralmente adempiuto (anche se la transazione è intervenuta nell'ambito di una procedura concorsuale come il concordato fallimentare), viene meno la finalità della confisca che ha natura recuperatoria: non potendosi più ravvisare una pretesa tributaria da soddisfare, non può essere mantenuta la confisca sulle somme estinte. La Corte ha inoltre censurato la motivazione del Tribunale aretino che aveva considerato la transazione concorsuale ostativa agli effetti liberatori dell'adempimento, ritenendola irragionevole e contraria ai principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Conseguenza operativa: nuovo esame da parte del giudice dell'esecuzione, alla luce del principio che l'integrale adempimento dell'obbligazione fiscale derivante da transazione esclude la conservazione della confisca per la parte corrispondente.

Norme richiamate

  • art. 12-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000

    Il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria non è disposto, salvo pericolo documentato, se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione o transazione e il contribuente è in regola con i pagamenti; se la transazione è integralmente adempiuta viene meno la base della confisca recuperatoria; il sequestro può restare solo in presenza di rischio effettivo di inadempimento.

  • art. 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000

    Norma che punisce l'omesso versamento dell'IVA risultante da dichiarazione; costituisce il reato da cui si determina il profitto del reato su cui può gravare la confisca obbligatoria, purché permanga la pretesa tributaria.

  • art. 183-ter della legge n. 267 del 1942

    Norma richiamata in relazione alle transazioni fiscali in sede di concordato; la Corte rileva che l'effetto liberatorio dell'adempimento della transazione in sede concorsuale non differisce, quanto a effetti sulla confisca, da quello della transazione intervenuta in altre forme di definizione tributaria: l'integrale adempimento estingue la pretesa e impedisce la conservazione della confisca.

Massime di principio

  • Se il contribuente ha perfezionato e integralmente adempiuto una transazione fiscale con l'Agenzia delle Entrate (anche nell'ambito di un concordato fallimentare), viene meno la pretesa tributaria e non può essere mantenuta la confisca delle somme corrispondenti al debito estinto.
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può essere disposto per garantire l'efficacia della confisca solo se sussiste un concreto rischio di inadempimento della transazione; in assenza di tale rischio e in caso di adempimento regolare, il sequestro deve essere revocato.
  • La diversità tra la determinazione amministrativa del debito (in sede di transazione) e la determinazione penale del profitto non impedisce che l'adempimento amministrativo estingua la funzione recuperatoria della confisca; il giudice dell'esecuzione deve valutare proporzionalità e nesso di strumentalità.
  • La circostanza che la transazione sia stata conclusa nell'ambito di una procedura concorsuale sottoposta a controllo giudiziale non nega gli effetti liberatori in ordine alla pretesa tributaria; la sorveglianza giudiziale non deve essere interpretata come motivo per ridurre gli effetti della transazione.
  • In presenza di pagamento integrale a favore dell'amministrazione finanziaria, il giudice dell'esecuzione deve verificare l'effettiva esistenza di una pretesa tributaria e il nesso di derivazione tra somme sequestrate e profitto del reato prima di confermare la confisca.

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