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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08073/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania relativa a un delitto in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che la Corte territoriale aveva riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e aveva determinato la pena valorizzando il contesto organizzato in cui si erano svolti i fatti e i precedenti dell'imputato. In Cassazione il ricorso è stato ritenuto generico quanto alla censura sulla quantificazione della pena. È stata inoltre proposta per la prima volta la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ma la Corte l'ha reputata inammissibile perché non dedotta in appello, non menzionata nella discussione orale e non sorretta da elementi autoevidenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generica la doglianza sulla pena, osservando che la sentenza di appello aveva motivato in modo specifico sia sulla riqualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 sia sulla determinazione della sanzione, richiamando il contesto organizzato e i precedenti dell'imputato. Ha poi escluso la deducibilità in cassazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. perché non devoluta in appello e non emergente ictu oculi dagli atti. Conseguentemente ha applicato le statuizioni economiche di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato come base della riqualificazione del fatto in lieve entità in materia di stupefacenti

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità non è deducibile in cassazione se non proposta in appello, non menzionata in discussione orale e non emergente da elementi autoevidenti

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, seguono le statuizioni economiche a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso è inammissibile per genericità quando non si confronta con la motivazione specifica della sentenza impugnata, specie se questa abbia già spiegato la riqualificazione giuridica del fatto e i criteri di dosimetria della pena.
  • La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non è stata dedotta nei gradi di merito, salvo che emerga in modo autoevidente dagli atti.
  • In presenza di ricorso inammissibile, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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