Cassazione Penale, Ordinanza n. 22712/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi aspecifici, reiterativi e manifestamente infondati, perché diretti a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio e non a denunciare reali vizi di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso la recidiva e rideterminato la pena, confermando nel resto la condanna per detenzione di arma comune da sparo clandestina, ritenuta quantomeno in concorso. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente desunto una detenzione concorsuale dell'arma dal solo mantenimento della residenza anagrafica e dal possesso delle chiavi dell'abitazione, con travisamento del fatto e inversione dell'onere della prova. Con il secondo motivo ha censurato il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, relativa all'audizione della madre dell'imputato. La Cassazione ha rilevato che entrambi i motivi erano generici, reiterativi rispetto alle doglianze già disattese in appello e sostanzialmente rivalutativi del merito, senza specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata; quanto alla rinnovazione istruttoria, ha ribadito il carattere eccezionale dell'istituto nel giudizio di appello e la necessità di una prova sopravvenuta o decisiva, profili non ricorrenti nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, rispetto alla contestazione di una detenzione concorsuale dell'arma.
art. 192 c.p.p.
richiamato in tema di valutazione della prova e degli indizi; la Corte esclude che vi sia stato travisamento o inversione dell'onere della prova.
art. 533 c.p.p.
richiamato quanto al معيار di decisione sulla responsabilità, ritenuto correttamente applicato dai giudici di merito.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
delimita il sindacato di legittimità alla verifica della motivazione, escludendo la rivalutazione del merito e il riesame del materiale fattuale.
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
richiamato per affermare che l'omessa rinnovazione istruttoria integra vizio solo se la prova richiesta è sopravvenuta o decisiva.
art. 603, comma 2, c.p.p.
richiamato per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello in presenza di prove sopravvenute o scoperte successivamente.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiamato per l'inammissibilità del ricorso contenente motivi aspecifici.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
richiamato quale parametro di specificità dei motivi di impugnazione.
art. 612-bis c.p.p.
non citato; non pertinente
art. 616 c.p.p.
non citato espressamente nel testo fornito, ma la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende è disposta in conseguenza dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme sulla responsabilità, il ricorso per cassazione non può risolversi in una mera riproposizione delle doglianze già disattese in appello, né può sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della sua esistenza, coerenza e non manifesta illogicità; resta precluso al giudice di legittimità il riesame degli elementi materiali e fattuali compiuto dal giudice di merito.
- La deduzione di travisamento del fatto richiede l'indicazione specifica di emergenze processuali decisive asseritamente malapprese; non basta contrapporre una lettura alternativa del compendio probatorio.
- La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello ha carattere eccezionale e presuppone che il giudice ritenga di non poter decidere sugli atti già acquisiti, oppure che la prova richiesta sia sopravvenuta o comunque decisiva.
- La mancata assunzione di una prova richiesta in appello integra vizio di legittimità solo se la prova ha valenza decisiva, cioè tale da poter disarticolare la struttura della decisione impugnata.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
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