Sentenza n. 12477/2026 - Roma, Sezione 2
per accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione resistente sull’istanza di per la fissazione di un appuntamento e, per l'effetto, ordinare alla stessa di provvedere fissando un appuntamento entro il termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, comunque breve, ritenuto di giustizia e di lavorare e concludere la procedura relativa alla predetta domanda entro l'ulteriore termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell'Amministrazione; comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per il deposito della domanda di visto e sulla successiva trattazione della domanda
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito contro il silenzio dell'amministrazione chiedendo che fosse ordinata la fissazione di un appuntamento per il deposito della domanda di visto per motivi di studio e che l'amministrazione lavorasse e concludesse la relativa procedura entro termini brevi, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di inosservanza. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha documentato l'avvenuta fissazione dell'appuntamento. Inoltre, al momento della proposizione del ricorso, la domanda di visto non era ancora stata depositata, poiché è stata presentata soltanto in occasione dell'appuntamento fissato nelle more del giudizio; pertanto, non era ancora decorso il termine per la conclusione del procedimento istruttorio relativo al visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda diretta a ottenere la fissazione dell'appuntamento, poiché l'appuntamento era stato fissato dall'amministrazione durante il giudizio. Ha dichiarato inammissibile la domanda volta a ottenere la conclusione del procedimento di istruttoria della domanda di visto, poiché, ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.p.a., l'azione contro il silenzio è proponibile solo dopo la scadenza del termine per la conclusione del procedimento o negli altri casi previsti dalla legge; tale termine non era decorso, non essendo stata ancora depositata la domanda di visto quando il ricorso è stato proposto. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 31, comma 1, c.p.a.
Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge
L'azione per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere è proponibile soltanto dopo la scadenza del termine di conclusione del procedimento, salvo gli altri casi previsti dalla legge; prima del deposito della domanda amministrativa e della conseguente decorrenza del termine, la domanda giudiziale è inammissibile.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio-inadempimento richiede che sia già decorso il termine per la conclusione del procedimento amministrativo; se, al momento della proposizione del ricorso, l'istanza non è stata ancora depositata, il termine non può ritenersi decorso e la domanda è inammissibile.
- La domanda contro il silenzio volta a ottenere un'attività amministrativa specifica diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione realizza l'attività richiesta, come la fissazione di un appuntamento.
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