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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25639/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dalla conoscenza, tramite accesso personale agli uffici dell'agente della riscossione e acquisizione di un estratto di ruolo, di una cartella di pagamento di euro 625,91, riferita a sanzioni amministrative elevate nel 2014 e asseritamente notificata il 18/9/2017. La parte attrice aveva convenuto in giudizio l'agente della riscossione e la prefettura eccependo la prescrizione del credito. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e dichiarato l'inefficacia della cartella; in appello, il Tribunale aveva riformato la decisione ritenendo non decorso il termine quinquennale e senza pronunciarsi sul primo motivo d'appello relativo alla carenza di interesse ad agire. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la violazione dell'art. 139, comma 4, c.p.c., contestando la validità della notificazione della cartella. La Corte, però, ha rilevato che l'azione era stata proposta in via 'anticipata' contro ruolo/cartella non validamente notificati, ma senza allegare e dimostrare uno specifico interesse qualificato richiesto dallo ius superveniens (art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973). Ha quindi ritenuto irrilevante esaminare la censura sulla notifica, poiché comunque l'azione non era ammissibile ab origine per difetto di interesse ad agire qualificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato che la tutela giurisdizionale anticipata avverso l'estratto di ruolo/cartella, in difetto di uno specifico interesse qualificato, era inammissibile alla luce dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite. Conseguentemente ha cassato senza rinvio la sentenza del Tribunale e, per l'effetto, anche la decisione di primo grado, ritenendo superflua la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ai litisconsorti pretermessi. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite in ragione dello ius superveniens e dell'intervento nomofilattico successivo.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato come parametro dell'interesse ad agire dedotto dall'appellante; la Corte osserva che la questione dell'interesse qualificato è decisiva ai fini dell'ammissibilità dell'azione

  • art. 139, comma 4, c.p.c.

    invocato nel ricorso per contestare la validità della notificazione della cartella di pagamento; la Corte reputa però irrilevante la censura perché l'azione era comunque inammissibile per difetto di interesse qualificato

  • art. 291 c.p.c.

    la Corte esclude la necessità di ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso quando l'azione è comunque inammissibile e la relativa attività sarebbe inutile ai fini della definizione del giudizio

  • art. 382 c.p.c.

    utilizzato come base per la cassazione senza rinvio delle sentenze di merito, poiché la domanda non poteva essere proposta ab origine

  • art. 111 Cost.

    richiamato per affermare che il principio di ragionevole durata del processo impone di evitare attività processuali superflue

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    norma che limita l'ammissibilità dell'impugnazione diretta o anticipata del ruolo e della cartella non notificati o invalidamente notificati ai soli casi di interesse specifico e qualificato; in difetto, l'impugnazione è inammissibile

  • art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in L. 17 dicembre 2021, n. 215

    richiamato come fonte dello ius superveniens che ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 12 del d.P.R. 602/1973

Massime di principio

  • L'impugnazione diretta o anticipata del ruolo e della cartella di pagamento non notificati o invalidamente notificati è ammissibile soltanto se il contribuente/al debitore allega e prova uno specifico interesse qualificato tra quelli selezionati dal legislatore; in difetto, la domanda è inammissibile.
  • Quando la domanda è ab origine inammissibile per difetto di interesse ad agire, la Corte può cassare senza rinvio ex art. 382 c.p.c., senza disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso ai litisconsorti pretermessi, se tale attività sarebbe priva di utilità ai fini della decisione.
  • La sopravvenuta disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 opera come filtro all'azione 'anticipata' contro l'estratto di ruolo, ma non elimina la tutela successiva nelle forme proprie delle opposizioni esecutive dopo la minaccia o l'inizio dell'esecuzione.
  • Non si forma giudicato implicito sulla questione dell'interesse ad agire quando la relativa statuizione sia rimasta assorbita in appello; la questione resta, in linea di principio, non riproponibile in cassazione ma può restare impregiudicata nei successivi sviluppi processuali solo nei limiti consentiti dalla cassazione e dal giudizio di rinvio.
  • Il principio di ragionevole durata del processo consente di evitare attività processuali inutili, come la rinnovazione della notifica, quando l'esito del giudizio è già determinato dall'inammissibilità originaria della domanda.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveGiurisdizione
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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