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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23587/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del Riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990 e art. 80 D.P.R. 309/1990). Le censure sono quattro: 1) contestazione della qualificazione della sua condotta come partecipazione all'associazione (sostenendo che si tratti al più di concorso in singole cessioni), 2) carenza delle esigenze cautelari in termini di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, 3) sproporzione della misura (si chiedevano arresti domiciliari con braccialetto elettronico), 4) insufficiente motivazione dell'ordinanza impugnata per trasposizione per relationem delle argomentazioni del GIP e mancato esame specifico degli elementi difensivi (richiamo alla giurisprudenza europea). I fatti di reato contestati descrivono il coinvolgimento del ricorrente nella distribuzione e nel recupero dei proventi di cocaina e hashish nell'ambito di un'organizzazione coordinata facente capo a Leonardo Marino; il Riesame ha tuttavia escluso nei suoi confronti l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. relativa all'appartenenza a Cosa Nostra.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte delle censure siano critiche di merito non proponibili in sede di legittimità e, quanto al merito, ha ritenuto la motivazione del Tribunale del Riesame adeguata nel descrivere la sistematicità e la ripetitività delle condotte (struttura organizzativa, canale stabile di approvvigionamento, tecniche di comunicazione clandestina, auto anonime, "cabina di regia", videosorveglianza, intercettazioni e sequestri). Ha affermato che la durata limitata dell'osservazione non esclude la partecipazione se dagli elementi emerge un sistema collaudato; ha inoltre giudicato fondate le esigenze cautelari alla luce della recidiva post-arresto e della inidoneità degli arresti domiciliari precedentemente applicati. Ha respinto la doglianza sulla motivazione e sui richiami alla giurisprudenza europea come generiche e pretestuose. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80

    Riferimento all'aggravante applicabile nei reati di cui al testo unico stupefacenti; la Corte prende atto della contestazione originaria ma si concentra sulla configurazione dell'associazione finalizzata al traffico ai sensi dell'art. 74

  • Codice penale, art. 416-bis.1

    La misura del Riesame ha escluso l'applicabilità dell'aggravante mafiosa nei confronti del ricorrente, pur essendo stata richiamata nell'ordinanza genetica

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Norma che disciplina l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha richiamato i criteri di valutazione degli indizi (struttura organizzativa, canali di approvvigionamento stabili, tecniche operative, intercettazioni, sequestri) per ritenere sussistente la gravità indiziaria

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha anche applicato la misura dell'ammenda/cassa delle ammende

  • Corte Costituzionale, sent. n.186 del 2000

    Richiamata come riferimento per la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie in presenza di profili di colpa relativi all'inammissibilità del ricorso

  • Corte EDU, Morera Ferreira c. Portogallo (11/07/2017)

    Menzionata dalla difesa a sostegno del principio di necessità di motivazione specifica; la Corte ha ritenuto il richiamo fuori contesto e ha giudicato la motivazione del giudice nazionale adeguata

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile trasformare critiche di merito sulla valutazione della gravità indiziaria che sono riservate al giudice di merito; tali censure sono spesso dichiarate inammissibili
  • Per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti rilevano indicatori oggettivi come struttura organizzativa, canali stabili di approvvigionamento, tecniche di comunicazione clandestina, uso di prestanome e sequestri rilevanti: la presenza di questi elementi rafforza la gravità indiziaria
  • La brevità del periodo di osservazione non esclude la partecipazione al sodalizio: anche un apporto di durata limitata può integrare l'affectio societatis se si ricava l'inserimento stabile in un sistema collaudato
  • La reiterazione del reato dopo misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) giustifica la conferma di misure più restrittive come la custodia cautelare in carcere per il concreto pericolo di recidiva
  • Le censure generiche sulla motivazione del provvedimento (senza indicazione puntuale dei passaggi criticati) sono destinate a fallire: il ricorso deve individuare specifici punti della motivazione non rispondenti alle ragioni difensive
  • L'inammissibilità temeraria o per colpa può comportare condanne alle spese e sanzioni (cassa delle ammende); è quindi opportuno che il difensore formuli motivi concreti e ben circostanziati

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