Ordinanza n. 13303/2026 - Roma, Sezione 2B
A) per riferimento al RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO: per la condanna dell’Amministrazione, accertata la natura soprassessoria, con elusione dell’obbligo di provvedere, della nota del 15 gennaio 2026 prot. 0000285 del 15.1.2026 del Comune di Bassano in Teverina, nel procedimento attivato con la richiesta di autorizzazione alla apertura di struttura residenziale per minori in Bassano in Teverina presentata in data 1.8.2025 dalla ricorrente, in via principale, al rilascio dell’autorizzazione richiesta dalla ricorrente all’apertura di una struttura socio assistenziale per minori in Bassano in Teverina; in via subordinata, al riscontro generico dell’istanza del 1.8.2025; B) con riferimento al RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: b1) per la condanna dell’Amministrazione, accertata la natura soprassessoria, con elusione dell’obbligo di provvedere, della determinazione del Settore Servizio D9 n. 2 del 23 aprile 2026 prot. 0002672 del 23.4.2026 del Comune di Bassano in Teverina, nel procedimento attivato con la richiesta di autorizzazione alla apertura di struttura residenziale per minori in Bassano in Teverina presentata in data 1.8.2025 dalla ricorrente (pratica SUAP 5265), in via principale, al rilascio dell’autorizzazione richiesta dalla ricorrente all’apertura di una struttura socio assistenziale per minori in Bassano in Teverina; in via subordinata, al riscontro generico dell’istanza del 1.8.2025; b2) in via subordinata e gradata, previo mutamento del rito ex art. 32 c.p.a., annullare, previa sospensione degli effetti, la descritta determinazione di rigetto del Settore Servizio D9 n. 2 del 23 aprile 2026 prot. 0002672 del 23/4/2026 del Comune di Bassano in Teverina, di ogni altro atto, ancorché non cognito, presupposto, connesso e/o consequenziale a quello suindicato, ivi inclusa, ove occorra, la richiesta inviata alla Prefettura di Viterbo con nota prot. 1671 del 15/1/2026 come richiamata nella determinazione n. 2 del 23/4/2026 prot. 00026720;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale soprassessoria del 15 gennaio 2026 e determinazione comunale di rigetto del 23 aprile 2026 relative alla richiesta di autorizzazione all’apertura di una struttura residenziale per minori
Esito
La controversia
La ricorrente ha presentato il 1° agosto 2025 una richiesta di autorizzazione, tramite pratica SUAP, per l’apertura di una struttura residenziale socio-assistenziale per minori. Con il ricorso introduttivo ha chiesto di accertare la natura soprassessoria della nota comunale del 15 gennaio 2026, ritenuta elusiva dell’obbligo di provvedere, e di condannare l’Amministrazione al rilascio dell’autorizzazione oppure, in subordine, a fornire un riscontro all’istanza. Con motivi aggiunti ha contestato, con analoghe domande, la determinazione del 23 aprile 2026 e, in via subordinata, ha chiesto l’annullamento cautelare della determinazione di rigetto e degli atti presupposti e consequenziali. La controversia riguarda in particolare la pretesa necessità, prospettata dal Comune, di acquisire il parere del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. La ricorrente ha contestato che tale richiesta costituisca un atto soprassessorio, che il parere sia previsto dall’iter procedimentale e che il Comitato svolga funzioni consultive nei confronti del Comune, anziché del Prefetto. Il Comune, benché ritualmente intimato, non si è costituito e non ha preso posizione sui fatti di causa.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda principale né l’incidente cautelare. Rilevata la mancata costituzione del Comune e la necessità di acquisire elementi sulla vicenda, ha disposto, ai sensi dell’art. 63, comma 1, c.p.a., che l’Amministrazione depositi entro 20 giorni dalla notificazione dell’ordinanza tutta la documentazione utile alla decisione e una relazione di chiarimenti. L’istruttoria dovrà riguardare soprattutto la necessità del parere del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, la natura eventualmente soprassessoria degli atti comunali e la sua previsione nell’iter procedimentale, nonché la titolarità delle relative funzioni consultive. Le spese della fase cautelare sono state rinviate alla definizione dell’incidente cautelare. La camera di consiglio è stata rinviata al 20 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato nel quadro processuale dell’ordinanza; dal testo non emerge una specifica applicazione motivata.
art. 63, comma 1, c.p.a.
Consente al giudice di disporre l’acquisizione di documenti e chiarimenti necessari ai fini della decisione; sulla base di tale norma il TAR ha ordinato al Comune il deposito della documentazione e di una relazione.
art. 64, comma 3, c.p.a.
Richiamato insieme alle disposizioni istruttorie; dal testo non emerge una specifica applicazione ulteriore rispetto all’ordine istruttorio.
art. 32 c.p.a.
Indicato nelle domande della ricorrente come base per il mutamento del rito, ma non applicato o deciso dall’ordinanza.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione resistente non si costituisce e non chiarisce i fatti rilevanti della controversia, il giudice amministrativo può ordinare, ai sensi dell’art. 63, comma 1, c.p.a., il deposito della documentazione utile e di una relazione esplicativa prima di decidere la domanda.
- In una controversia relativa al rilascio di un’autorizzazione, la necessità e la natura di un parere richiesto dall’amministrazione possono costituire oggetto di specifico approfondimento istruttorio quando il privato contesti che tale adempimento sia previsto dall’iter procedimentale o che l’organo consultivo sia competente nei confronti dell’amministrazione procedente.
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