Sentenza n. 2364/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro n. 1387/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro n. 1387/2024, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato. Il titolo aveva riconosciuto a un ricorrente il beneficio per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con condanna al pagamento di euro 1.000,00 oltre interessi, e all’altra ricorrente il beneficio per l’anno scolastico 2022/2023, con condanna al pagamento di euro 500,00 oltre interessi. La sentenza, non impugnata dall’Amministrazione, era passata in giudicato il 7 maggio 2025. Nonostante la notificazione del titolo ai fini dell’esecuzione, la diffida e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione era rimasta inerte. I ricorrenti hanno quindi chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione mediante attribuzione della Carta elettronica del docente o del relativo equivalente monetario, il pagamento degli interessi e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché il giudizio di ottemperanza può essere proposto per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha inoltre ritenuto ammissibile la proposizione congiunta del ricorso, essendo le posizioni dei ricorrenti omogenee e fondate sul medesimo titolo e sulla medesima causa petendi. È stato ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, accertata l’inerzia dell’Amministrazione e la fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto ed è stato ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo ai ricorrenti la Carta del docente nei termini stabiliti dalla sentenza del giudice ordinario, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza del TAR. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata
Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
L’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione per obbligazioni pecuniarie è ammissibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo ai fini dell’esecuzione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
beneficio economico della c.d. “Carta elettronica del docente”
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario e da eseguire mediante il giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- È ammissibile il ricorso congiunto di più soggetti quando le pretese esecutive derivano dal medesimo titolo giudiziale, presentano posizioni giuridiche omogenee e sono fondate sulla medesima causa petendi.
- L’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di un giudicato, protrattasi anche dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e l’ordine giudiziale di esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, su istanza della parte interessata, qualora l’Amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
- L’esecuzione del giudicato deve avvenire nei limiti e secondo i termini stabiliti dal titolo esecutivo, senza che l’Amministrazione possa sostituire unilateralmente l’adempimento dovuto con una diversa modalità non prevista dal giudicato.
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