Sentenza del 16/12/2019 n. 33039 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia sostenendo che il termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati dovesse decorrere dal 25 settembre 1992, data in cui era divenuta definitiva la sentenza di primo grado. Secondo l'Agenzia, la sentenza di appello, dichiarando soltanto l'inammissibilità dell'appello per tardività, non avrebbe dovuto spostare la decorrenza della prescrizione al 10 ottobre 2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che la prescrizione decennale prevista per l'esecuzione di una sentenza decorre dal passaggio in giudicato formale della decisione, anche quando la sentenza d'appello sia una pronuncia di rito che dichiari tardivo o inammissibile l'appello. Poiché la sentenza d'appello era passata in giudicato il 10 ottobre 2001, la costituzione in mora del 25 maggio 2009 aveva validamente interrotto la prescrizione. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere all'I.C. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 12.000 euro, oltre esborsi, spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 2953 c.c.
La prescrizione decennale da actio iudicati decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.
Il diritto riconosciuto da una sentenza si prescrive in dieci anni a partire dal suo passaggio in giudicato formale, non dalla pubblicazione della sentenza. Se la decisione è stata appellata, il termine decorre dalla pronuncia che rende definitiva la decisione, anche se si tratta di una pronuncia meramente processuale.
Artt. 2934, 2935 e 2946 c.c.
Le norme disciplinano, rispettivamente, l'estinzione dei diritti per prescrizione, la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e il termine ordinario decennale. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto applicabile il termine decennale dell'actio iudicati a decorrere dal passaggio in giudicato.
Art. 70, comma 10, D.Lgs. n. 546/1992
Contro la sentenza conclusiva del giudizio di ottemperanza è ammesso soltanto il ricorso per cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.
La disposizione non impedisce il ricorso per cassazione per violazione di legge, quando la questione riguarda il rapporto sostanziale controverso, come l'eccezione di prescrizione del diritto azionato in ottemperanza.
Art. 111 Cost.
Consente il ricorso per cassazione contro provvedimenti giurisdizionali decisori non ulteriormente impugnabili, per violazione di legge, sia processuale sia sostanziale.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il fondamento del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Art. 378 c.p.c.
Riguarda il deposito di memorie illustrative nel giudizio di cassazione; nel caso concreto l'I.C. ha depositato una memoria.
Art. 327 c.p.c.
È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla definitività della sentenza e ai termini di impugnazione, ma non è stato posto a fondamento dell'accoglimento delle sue tesi.
Massime di principio
- Per l'esecuzione di una pronuncia giudiziale, il termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati decorre dal passaggio in giudicato formale della sentenza, non dalla sua pubblicazione.
- Quando una sentenza d'appello dichiara l'appello inammissibile o tardivo, la definitività della decisione si consolida con il passaggio in giudicato della sentenza d'appello; tale momento può determinare la decorrenza della prescrizione anche rispetto alla sentenza di primo grado da eseguire.
- Una pronuncia d'appello di rito, pur non riesaminando il merito, chiude il processo e rende definitiva la pretesa riconosciuta alla parte vittoriosa.
- Un atto di costituzione in mora tempestivo può interrompere la prescrizione e far decorrere un nuovo termine, consentendo successivamente di promuovere il giudizio di ottemperanza.
- Nel valutare la prescrizione di un diritto riconosciuto giudizialmente occorre verificare la sequenza completa degli eventi: passaggio in giudicato, eventuali atti interruttivi documentati e data di instaurazione del giudizio di esecuzione o ottemperanza.
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