Cassazione Penale, Sentenza n. 6820/2025 del 19/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riparazione per la presunta ingiusta detenzione agli arresti domiciliari subita dal 13/10/2010 al 25/01/2011. I fatti derivano da un procedimento penale nel quale il ricorrente era stato imputato, a vario titolo, per il reato associativo (art. 416 c.p.), per falsità (art. 479 c.p.) e per truffa aggravata (art. 640-bis c.p.). In primo grado veniva condannato per falsità e truffa e assolto per associazione; in appello veniva condannato per falso e prosciolto per prescrizione rispetto alla truffa; successivamente la Corte d'appello, dopo annullamento e rinvio, assolse dall'accusa di falso. Il giudice della riparazione aveva negato l'indennizzo richiamando l'orientamento secondo cui, in processi cumulativi, il proscioglimento non di merito (es. prescrizione) di una delle contestazioni che erano autonomamente idonee a giustificare la misura cautelare esclude il diritto all'indennizzo. Il ricorrente ha contestato che il provvedimento cautelare non riguardava la truffa ma solo il delitto associativo, depositando un estratto dell'ordinanza cautelare per dimostrarlo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di adeguata documentazione probatoria a sostegno della censura: l'estratto dell'ordinanza cautelare prodotto dal ricorrente era incompleto e non consentiva di dimostrare che la misura fosse stata adottata esclusivamente con riferimento al reato associativo e non anche ai reati "satellite" (tra cui la truffa). La Corte ha rilevato che, dalle pagine prodotte, risultava comunque che il giudice della cautela aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria anche con riferimento ai reati di cui agli artt. 640-bis e 648-bis ai fini del sequestro. Avendo la parte l'onere di allegare l'atto nella sua interezza e non potendo la Suprema Corte svolgere attività istruttoria, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente (euro 1.000 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Riferito come una delle imputazioni originarie (delitto associativo). La Corte non entra nel merito dell'elemento associativo ma osserva che nell'ordinanza cautelare tale capo descriveva anche condotte collegate a reati satellite, rendendo incerta l'asserita limitazione della misura al solo reato associativo.
art. 479 cod. pen.
Corrisponde al reato di falso: il procedimento ha visto, dopo vari gradi, una pronuncia di assoluzione. Non è centrale per la decisione sul punto procedurale relativo alla documentazione.
art. 640-bis cod. pen.
Riguarda la truffa aggravata: la pronuncia di proscioglimento per prescrizione rispetto a questo capo era invocata dal giudice della riparazione e dalla giurisprudenza citata per escludere il diritto all'indennizzo ove quella contestazione fosse autonomamente idonea a giustificare la misura cautelare.
art. 648-bis cod. pen.
Richiamato perché il giudice della cautela, almeno ai fini del sequestro, aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria anche rispetto a questo reato; ciò ha contribuito a ritenere non dimostrata l'esclusiva riferibilità della misura al solo delitto associativo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso per carenza di adeguata documentazione. La Corte ha ritenuto non sussistente assenza di colpa e ha disposto il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di riparazione per ingiusta detenzione, il ricorrente deve produrre integralmente gli atti (in particolare l'ordinanza di custodia cautelare completa) quando tali atti sono essenziali per dimostrare che la misura non si fondava sulle imputazioni poi cadute o estinte.
- Nei processi cumulativi, se la misura cautelare è stata adottata in presenza di più contestazioni, la successiva proscioglienza non di merito (es. prescrizione) di una delle contestazioni che fosse "autonomamente idonea" a giustificare la compressione della libertà può escludere il diritto all'indennizzo.
- La Corte di Cassazione non esercita attività istruttoria: l'onere probatorio rimane a carico della parte che impugna; documentazione parziale o estratta non consente la valutazione di questioni decisive e può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità per insufficienza probatoria può avere conseguenze economiche immediate (condanna alle spese e sanzione ex art. 616 c.p.p.), quindi è opportuno valutare preventivamente la completezza degli atti da produrre.
- Se si contesta che la misura cautelare si riferiva esclusivamente a una specifica imputazione, è necessario allegare la parte integrale dell'ordinanza cautelare e, se utile, indicare e trascrivere le pagine e i capi pertinenti per consentire alla Corte la verifica senza svolgere istruttoria.
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