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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36382/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva rigettato la richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione. Il provvedimento impugnato si fondava sui numerosi precedenti penali e sulle numerose pendenze dell'interessato, nonché sulla sua indicata qualità di destinatario di una misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Nel ricorso si deduceva che uno dei procedimenti pendenti, relativo a fatti del 2024, si era concluso con assoluzione poco prima del provvedimento impugnato e che, inoltre, la richiesta di applicazione della misura di prevenzione era stata in realtà rigettata dal Tribunale di Milano. La censura, tuttavia, veniva ritenuta generica perché non spiegava in che modo l'eventuale inesattezza di alcuni dati utilizzati dal Tribunale di sorveglianza incidesse sulla restante motivazione, che comunque valorizzava autonomamente i precedenti e le pendenze ai fini della valutazione di pericolosità sociale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche, poiché la parte ricorrente si limitava a contestare la veridicità di alcuni dati richiamati nell'ordinanza impugnata senza chiarire la decisività di tali errori rispetto alla motivazione residua, basata in ogni caso su numerosi precedenti e numerose pendenze a sostegno della valutazione di pericolosità sociale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di sorveglianza, il ricorso per cassazione contro il diniego di una misura alternativa deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione del provvedimento impugnato; la mera contestazione di singoli dati fattuali non è sufficiente se non si dimostra la loro incidenza decisiva sull'intero percorso argomentativo.
  • La deduzione dell'inesattezza di alcuni elementi posti a base della valutazione di pericolosità sociale non determina di per sé l'accoglimento del ricorso, quando la decisione impugnata si fondi anche su ulteriori e autonomi elementi non specificamente attaccati.
  • La genericità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e la condanna del ricorrente alle conseguenze economiche previste, incluse le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

Testo integrale

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