Sentenza n. 251/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento della graduatoria pubblicata in data 30/04/2025, per il codice B.2.CAL, all'esito del “concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale”, specificamente per la parte relativa alle "n. 615 unità di destinare alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle predette Regioni, con il profilo di specialista economico statistico per Regioni, Città Metropolitane e Enti Locali (Cod. B2)”, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente, nonché di tutti gli altri atti ad essa prodromici, presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale del concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale, nella parte in cui non include la ricorrente per omessa considerazione del titolo di riserva derivante dal servizio civile nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale relativa al profilo di specialista economico-statistico, deducendo l’omessa valutazione del titolo di riserva previsto dall’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017 e dal bando. Ha sostenuto di aver svolto il servizio civile nazionale e che tale titolo dovesse essere considerato equipollente al servizio civile universale espressamente menzionato dalla lex specialis. Con un unico motivo ha dedotto violazione dell’art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione della lex specialis, violazione dei principi di buon andamento, buona fede, legittimo affidamento e par condicio, nonché disparità di trattamento, abuso ed eccesso di potere, irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa. Le amministrazioni resistenti hanno sostenuto che il mancato riconoscimento fosse il risultato di una precisa scelta della Commissione, formalizzata nel verbale n. 8 del 14 aprile 2025, e hanno chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando quale precedente conforme la propria sentenza n. 12019/2025 e la successiva ordinanza del Consiglio di Stato n. 3231/2025. Il Collegio ha ritenuto che il servizio civile nazionale e quello universale siano istituti in rapporto di continuità normativa e presentino, per le attività volontarie considerate, finalità, modalità e rilievo valoriale sostanzialmente coincidenti. L’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, nel testo applicabile alla procedura, deve pertanto essere interpretato in senso costituzionalmente orientato, alla luce del principio di uguaglianza, estendendo la riserva prevista per il servizio civile universale anche a chi abbia svolto il servizio civile nazionale. La modifica legislativa del 2025, che ha espressamente inserito il servizio civile nazionale nella disposizione, è stata considerata confermativa di una lettura estensiva già possibile, pur non avendo natura di interpretazione autentica. Le amministrazioni sono state obbligate a rivalutare la posizione della ricorrente considerando il titolo di riserva e adottando ogni conseguente determinazione sull’esito della procedura concorsuale. Le spese sono state compensate, con obbligo di restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18, comma 4, d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40
servizio civile universale
La disposizione, nel testo applicabile prima della modifica del 2025, deve essere interpretata costituzionalmente in modo da ricomprendere anche il servizio civile nazionale, in ragione della continuità normativa e dell’equiparabilità sostanziale dei due istituti.
art. 1, comma 5, del bando di concorso
La clausola del bando relativa alla riserva dei posti deve essere applicata includendo il titolo derivante dallo svolgimento del servizio civile nazionale.
art. 3 Cost.
secondo il quale situazioni uguali devono ricevere il medesimo trattamento
Il principio di uguaglianza impone di interpretare la disciplina della riserva in modo da non discriminare irragionevolmente i volontari del servizio civile nazionale rispetto a quelli del servizio civile universale.
art. 4, comma 4, d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla l. 9 maggio 2025, n. 69
dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001»
La modifica normativa, pur non avendo natura di interpretazione autentica e valendo pro futuro, recepisce una lettura estensiva già ricavabile in via interpretativa dalla disciplina previgente.
art. 97 Cost.
È richiamato quale parametro di buon andamento dell’azione amministrativa nell’ambito della procedura concorsuale.
art. 74, comma 1, c.p.a.
Consente il richiamo a un precedente conforme nella motivazione della sentenza.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
È richiamato insieme all’art. 74 c.p.a. quale fondamento del richiamo motivazionale al precedente conforme.
art. 56 c.p.a.
Ha costituito la base della misura cautelare monocratica adottata nel corso del giudizio.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell’obbligo di restituzione del contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della riserva di posti nei concorsi pubblici prevista per chi abbia svolto il servizio civile universale, il servizio civile nazionale disciplinato dalla legge n. 64/2001 e dalla normativa successiva deve essere considerato equiparabile, anche per le procedure bandite prima della modifica legislativa del 2025, quando il servizio prestato abbia natura volontaria e persegua le medesime finalità solidaristiche, sociali e di difesa non militare della Patria.
- L’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, nel testo anteriore alla modifica introdotta nel 2025, deve essere interpretato alla luce del principio costituzionale di uguaglianza, evitando di riconoscere la riserva ai soli volontari del servizio civile universale quando il servizio civile nazionale presenti caratteristiche sostanzialmente coincidenti.
- La modifica legislativa che ha espressamente aggiunto il servizio civile nazionale tra i titoli rilevanti per la riserva concorsuale, pur non essendo una norma di interpretazione autentica, può confermare una lettura estensiva già consentita dalla disciplina previgente e non impedisce l’applicazione di tale interpretazione alle procedure anteriormente bandite.
- Quando l’omessa valutazione del servizio civile nazionale incide sulla posizione di un candidato nella graduatoria concorsuale, l’amministrazione deve rivalutare la posizione alla luce del titolo di riserva e adottare le conseguenti determinazioni sull’esito della procedura, senza che il giudice debba sostituirsi all’amministrazione nella formazione della graduatoria.
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