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Sentenza

Sentenza del 07/12/2016 n. 25130 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato le sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Campania che avevano annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società, per IVA e IRAP, e del socio P.G., per IRPEF e addizionali, a seguito della contestazione di acquisti senza fattura e della mancata contabilizzazione di corrispettivi. La Corte ha tuttavia rilevato d'ufficio che i giudizi si erano svolti senza la partecipazione di tutti i soggetti interessati: società e soci della società di persone. L'accertamento unitario relativo alla società produce infatti effetti automatici sui redditi imputati ai soci per trasparenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità dei giudizi riuniti per violazione del litisconsorzio necessario, ha cassato le sentenze impugnate e ha travolto anche le sentenze di primo grado. Gli atti sono stati rinviati alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e decida nuovamente la controversia, provvedendo anche alla liquidazione delle spese di tutti i gradi di giudizio. La Corte non ha quindi deciso nel merito la fondatezza degli accertamenti né la questione relativa alla motivazione degli avvisi.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1

    Prevede il litisconsorzio necessario quando la controversia tributaria riguarda inscindibilmente più soggetti. Nel caso delle società di persone, devono partecipare al giudizio la società e tutti i soci interessati dall'accertamento comune.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    Stabilisce il principio di imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla loro effettiva percezione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29

    Consente la riunione di cause connesse, strumento utilizzabile per coordinare i giudizi relativi alla società e ai suoi soci quando derivano dal medesimo accertamento.

  • Codice di procedura civile, art. 354

    Impone al giudice d'appello di rimettere la causa al primo giudice quando rileva una violazione del contraddittorio che determina la nullità del giudizio.

  • Codice di procedura civile, art. 383, ultimo comma

    Consente alla Corte di Cassazione, accertata la nullità derivante dalla mancata partecipazione di un litisconsorte necessario, di cassare la decisione e rinviare la causa al giudice di primo grado.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    La questione della possibile violazione dell'obbligo di motivazione e di allegazione degli atti richiamati nell'avviso era stata posta dal giudice tributario d'appello, ma non è stata esaminata dalla Cassazione perché il giudizio è stato dichiarato nullo per difetto di litisconsorzio.

Massime di principio

  • Quando un accertamento riguarda una società di persone e incide automaticamente sui redditi dei soci, la controversia deve svolgersi con la partecipazione della società e di tutti i soci interessati, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali di un singolo soggetto.
  • La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario determina una nullità assoluta del processo, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi fase e grado, compreso il giudizio di Cassazione.
  • In presenza di una violazione del litisconsorzio necessario, il giudice non decide il merito dell'accertamento: annulla le decisioni precedenti e rimette la causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio.
  • La riunione di cause connesse può evitare decisioni incoerenti, ma non sostituisce la necessaria partecipazione processuale di tutti i soggetti coinvolti.
  • Le questioni sostanziali, come la motivazione dell'avviso o la mancata allegazione di un processo verbale di constatazione, restano non decise se il processo viene annullato per un vizio preliminare del contraddittorio.

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