Cassazione Penale, Sentenza n. 44652/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi miravano a contestare l'ordinanza del Tribunale del riesame del 23/05/2022 che aveva: annullato l'ordinanza nei confronti di Vincenzo Schiavone; annullato parzialmente le contestazioni a carico di Nicola Schiavone (capi 1 e 11) e, escludendo l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., aveva sostituito la custodia cautelare con gli arresti domiciliari per Nicola. Nicola denunciava vizi di motivazione e violazioni di legge (in particolare sul punto del dolo specifico richiesto dall'art. 512-bis cod. pen., sulla prescrizione di alcuni capi, sull'errata qualificazione di condotte ai sensi dell'art. 318 anziché art. 319, sull'omessa valutazione di documenti depositati e sull'insussistenza delle esigenze cautelari). Il Pubblico Ministero chiedeva invece che fosse ritenuta fondata la sussistenza dei gravi indizi di partecipazione al clan dei Casalesi (anche valorizzando nuovi elementi e dichiarazioni sopravvenute) e censurava la ricostruzione temporale del Tribunale del riesame in rapporto al giudicato Spartacus e alla valutazione della permanenza nel sodalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Nicola Schiavone e inammissibili i ricorsi del Pubblico Ministero. In particolare la Suprema Corte ha rilevato carenze di motivazione dell'ordinanza di riesame circa la sussistenza dei gravi indizi in relazione ai reati indicati nei capi 15, 16, 17, 18 e 22 (soprattutto sull'elemento soggettivo/dolo specifico richiesto dall'art. 512-bis per le intestazioni fittizie e sulla prova del nesso sinallagmatico per le ipotesi corruttive ricondotte all'art. 318). La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale per un nuovo esame alla luce dei principi espressi; ha invece respinto/inammissibili i ricorsi del PM ritenendo che questi sollevassero valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione e che la decisione del riesame non fosse viziata da errori di diritto manifesti nella parte relativa al capo 1 (associazione).
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen. (trasferimento fraudolento di valori / intestazione fittizia)
"chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter cod. pen."
La Corte ricorda che si tratta di una fattispecie a forma libera che richiede dolo specifico, ossia la finalità di eludere misure di prevenzione o agevolare i reati espressamente elencati; la prova del dolo non può fondarsi solo sulla apparente attribuzione formale e la valutazione deve essere effettuata ex ante con riferimento a quanto era conoscibile al momento della condotta.
art. 318 cod. pen. (corruzione propria e corruzione sistemica dopo riforma 2012)
Dopo la riforma la norma copre sia la corruzione mirata a un singolo atto sia la 'messa a disposizione' della funzione pubblica (corruzione sistemica). Tuttavia rimane necessario dimostrare il nesso sinallagmatico tra utilità e esercizio della funzione; in caso di donativi di modico valore la proporzionalità può essere elemento probatorio importante per escludere il mercimonio della funzione.
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La Corte sottolinea che il giudicato su questioni associative delimita temporalmente la valutazione della permanenza nel sodalizio: una sentenza di condanna o assoluzione definisce il perimetro temporale dell'accertamento e non può essere riutilizzata indistintamente per rivalutazioni successive; la prosecuzione successiva alla sentenza, ove esistente, va eventualmente valutata come fatto nuovo.
principio di sindacabilità in Cassazione (giurisprudenza consolidata)
La Cassazione può sindacare solo violazioni di norme o manifeste illogicità della motivazione, non effettuare una nuova valutazione di merito sugli indizi e sulle esigenze cautelari; i vizi di motivazione che incidono sui requisiti minimi di logicità sono invece sindacabili.
Massime di principio
- Per configurare il reato di intestazione fittizia (art. 512-bis) è necessario provare il dolo specifico: non basta la mera apparenza della titolarità, va indicata la finalità concreta di eludere misure di prevenzione o agevolare i reati espressamente elencati.
- Nel valutare la sussistenza del nesso corruttivo (art. 318) la mera consegna di regalie o favori di modico valore non è di per sé sufficiente; occorre evidenziare il nesso sinallagmatico tra utilità e esercizio della funzione pubblica; la sproporzione o l'irrilevanza economica delle utilità può indebolire l'ipotesi corruttiva.
- Le valutazioni temporali legate a sentenze precedenti (giudicato) delimitano ciò che può essere nuovamente valutato: una pronuncia su fatti antecedenti impedisce che gli stessi siano riutilizzati impropriamente per ricostruzioni postume della permanenza nel reato associativo.
- In sede di Cassazione non è possibile ottenere una rinnovata valutazione di merito sugli indizi o sulle esigenze cautelari: si possono impugnare solo vizi di diritto o la manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
- Se il provvedimento di merito manca di adeguata motivazione su elementi essenziali (es. dolo specifico, momento della consumazione, collegamenti probatori), la Corte di legittimità può annullarlo e rinviare per un nuovo esame; il giudice di merito deve dare conto specifico dei motivi che giustificano la sussistenza degli indizi richiesti per misure cautelari.
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