Cassazione Penale, Sentenza n. 22399/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Fioravante Bonavita era stato condannato per il reato di peculato (art. 314 cod. pen.) per avere, in qualità di responsabile dell'area economica del Comune di San Gennaro Vesuviano, disposto con determina il pagamento di euro 8.300 alla ASL NA 3 SUD a titolo di oblazione relativa a violazioni in materia di sicurezza sul lavoro contestate al Sindaco e al responsabile dell'Ufficio Tecnico. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che il pagamento rientrava nella procedura di estinzione amministrativa delle contravvenzioni prevista dall'art. 24 d.lgs. n. 758/1994 (e, più in generale, nella disciplina delle responsabilità e dei pagamenti prevista dall'art. 6 L. n. 689/1981), per cui il Comune poteva legittimamente provvedere al pagamento in luogo dei soggetti fisicamente responsabili, determinando l'effetto estintivo della contravvenzione e, quindi, escludendo la sussistenza di peculato o, quantomeno, fondando un errore scusabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha accolto la tesi difensiva. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il pagamento, da parte dell'ente, della sanzione amministrativa ridotta ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 758/1994 può riverberare effetti estintivi anche a vantaggio dell'amministratore o del dipendente contravventore quando siano rispettate le condizioni previste (adempimento alle prescrizioni e pagamento tempestivo). La Corte ha quindi valorizzato l'esistenza di un interesse legittimo pubblico dell'ente a mantenere indenni i suoi soggetti apicali e la formale determinazione di spesa pubblicata dall'ente, concludendo che non sussiste appropriazione di denaro pubblico per finalità privatistiche: il reato di peculato ascritto a Bonavita deve ritenersi insussistente. Ne consegue l'annullamento della statuizione penale relativa al peculato.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di peculato; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non fosse configurabile in assenza di appropriazione a fini privatistici, dato l'impiego di fondi per un interesse legittimo dell'ente.
art. 6 legge 24 novembre 1981 n. 689 (commi 3 e 4)
Regola la responsabilità della persona giuridica per le sanzioni amministrative in solido con l'autore fisico della violazione. La Corte conferma che si applica agli illeciti amministrativi ma non trasforma reati penali in illeciti amministrativi.
art. 24 d.lgs. 19 dicembre 1994 n. 758
Prevede la procedura di estinzione in sede amministrativa delle contravvenzioni in materia antinfortunistica tramite pagamento ridotto e adempimento di prescrizioni; la giurisprudenza richiamata e la Corte riconoscono che il pagamento da parte dell'ente può produrre effetti estintivi anche a favore dell'amministratore o del dipendente, se ricorrono le condizioni previste.
art. 27 Costituzione
Principio costituzionale secondo cui la responsabilità penale è personale; la Corte ribadisce che la possibilità che l'ente paghi non svuota la distinzione tra responsabilità penale e amministrativa, pur riconoscendo l'effetto estintivo amministrativo nei casi previsti.
d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (art. 25‑septies)
Richiamato come possibile profilo di responsabilità dell'ente per reati gravi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; non era prospettato come applicabile nel caso, ma costituisce deroga alla regola della responsabilità penale personale dell'autore.
art. 197 cod. pen.
Prevede la responsabilità della persona giuridica per la sanzione pecuniaria quando il reato è commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; la Corte distingue questa fattispecie dall'ipotesi in esame.
art. 2049 cod. civ.
Norma sulla responsabilità della pubblica amministrazione per fatto illecito dei dipendenti; menzionata come possibile fonte di responsabilità civile distinta dalla fattispecie penale.
art. 175 cod. pen.
Previsione sul beneficio della non menzione della condanna; la Corte d'appello lo aveva concesso in sede di merito e la Cassazione non ha revocato quella valutazione.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Norma procedurale che impone alla Corte di Cassazione l'obbligo di esaminare questioni rilevanti per la configurabilità del reato anche d'ufficio; è stata la base per l'analisi dell'applicabilità dell'art. 24 d.lgs. n. 758/1994.
Massime di principio
- La distinzione tra illecito amministrativo e reato penale rimane fondamentale: il pagamento da parte dell'ente di una sanzione amministrativa non trasforma automaticamente un reato penale in illecito amministrativo.
- Nei reati-contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro, il pagamento in sede amministrativa ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 758/1994 da parte dell'ente può produrre effetti estintivi anche a favore dell'amministratore o del dipendente contravventore, se sussistono le condizioni normative (pagamento e adempimento delle prescrizioni).
- L'impiego di risorse pubbliche non integra peculato quando risponde a un interesse legittimo dell'ente e non a finalità privatistiche; è rilevante l'adozione di un atto formale che deliberi l'uscita di cassa e la conformità alle procedure interne.
- Per configurare il peculato occorre dimostrare appropriazione di denaro pubblico per fini personali o privatistici: gesti compiuti nell'interesse dell'ente e formalmente autorizzati (anche se discutibili sotto il profilo politico-amministrativo) non sono automaticamente peculato.
- In situazioni simili è fondamentale verificare: a) la natura dell'illecito contestato (penale vs. amministrativo), b) l'esistenza di atti formali e procedure interne che autorizzino la spesa, c) se il pagamento rientra in una procedura di estinzione prevista dalla legge (art. 24 d.lgs. n. 758/1994), e d) la concreta finalità pubblicistica dell'uso delle somme.
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