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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19667/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio (22/11/2024) relativo a merce ritenuta contraffatta (marchio / disegno industriale B Ticino). I ricorrenti deducevano violazione di legge (artt. 253 e 255 cod. proc. pen.), vizio di motivazione in relazione alle finalità d'indagine e al fumus commissi delicti, censuravano la mancata valutazione della documentazione prodotta dalla difesa (fatture di acquisto, bonifici, dichiarazioni doganali, brevetti) e sostenevano un equivoco sulla natura giuridica del sequestro (probatorio vs preventivo).

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dagli artt. 591, comma 1, e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., essendo le censure reiterative di questioni già esaminate dal giudice dell'impugnazione. Il Tribunale di Napoli è stato ritenuto avere fornito motivazione coerente e priva di vizi logici: la contraffazione dei beni è stata accertata da un ausiliario di polizia giudiziaria e il sequestro probatorio si è reso necessario per acquisire ulteriori prove confermative non altrimenti reperibili. La documentazione difensiva è stata considerata non pertinente nella fase investigativa, senza che il ricorso ne abbia specificato la rilevanza ai fini dell'esclusione della violazione di diritti d'autore o di proprietà industriale. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammissibile solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali, e ha ritenuto che tale soglia non fosse raggiunta. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. proc. pen.

    Richiamato per giustificare il procedimento trattato in camera di consiglio senza richiesta di trattazione orale; indica le modalità di svolgimento dell'udienza in assenza delle parti

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 610 per la trattazione del procedimento in camera di consiglio e per le relative norme procedurali

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dai ricorrenti come presunta violata; riguarda il sequestro preventivo ma nel testo la Corte non ha rilevato una violazione specifica rispetto a quanto deciso dal giudice del riesame

  • art. 255 cod. proc. pen.

    Altro richiamo dei ricorrenti (pianificato come norma sulla natura e limiti del sequestro preventivo/probatorio); la Corte ha ritenuto che non sia stata dimostrata una violazione di legge ai sensi dell'ammissibilità in Cassazione

  • art. 591 cod. proc. pen.

    comma 1 e comma 1 lett. c)

    Fondamentale per l'inammissibilità: richiede specificità delle doglianze e limita i motivi ammessi in cassazione, consentendo il ricorso solo per motivi di diritto (con adeguata specificità) e per le ipotesi tassative previste dalla norma

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008)

    Richiamata per precisare la nozione di "violazione di legge" in tema di sequestro: comprende errores in iudicando/procedendo e vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile o priva dei requisiti minimi la motivazione del provvedimento

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio è legittimo quando emergono elementi (anche perizia/accertamento di ausiliari) che indicano la contraffazione e vi sia necessità di acquisire prove ulteriori non altrimenti reperibili.
  • In Cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo/probatorio sono ammessi solo motivi di diritto (violazione di legge) e vizi motivazionali radicali; ricorsi basati su questioni fattuali reiterative o generiche risultano inammissibili.
  • Per contrastare efficacemente un sequestro in fase di riesame/impugnazione è necessario specificare con precisione la rilevanza probatoria della documentazione prodotta (fatture, bonifici, documenti doganali, titoli di proprietà industriale) e spiegare perché essa esclude il fumus; semplici allegazioni generiche non convincono il giudice.
  • La qualificazione del sequestro come probatorio o preventivo rileva, ma la legittimità si valuta sul presupposto della sua necessità e proporzionalità rispetto alla finalità di acquisizione di prove.
  • Se la motivazione del provvedimento è coerente, logica e si fonda su atti di indagine e su verifiche tecniche, è difficile ottenere l'annullamento in sede di legittimità salvo errori di diritto chiaramente individuabili.
  • Difesa pratica consigliata: documentare e spiegare la pertinenza probatoria dei documenti prodotti, chiedere eventualmente perizia o consulenza tecnica contrapposta, e nel ricorso indicare con precisione la concreta violazione di legge o l'assenza totale di motivazione quale motivo di cassazione.

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