Cassazione Penale, Sentenza n. 19667/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio (22/11/2024) relativo a merce ritenuta contraffatta (marchio / disegno industriale B Ticino). I ricorrenti deducevano violazione di legge (artt. 253 e 255 cod. proc. pen.), vizio di motivazione in relazione alle finalità d'indagine e al fumus commissi delicti, censuravano la mancata valutazione della documentazione prodotta dalla difesa (fatture di acquisto, bonifici, dichiarazioni doganali, brevetti) e sostenevano un equivoco sulla natura giuridica del sequestro (probatorio vs preventivo).
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dagli artt. 591, comma 1, e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., essendo le censure reiterative di questioni già esaminate dal giudice dell'impugnazione. Il Tribunale di Napoli è stato ritenuto avere fornito motivazione coerente e priva di vizi logici: la contraffazione dei beni è stata accertata da un ausiliario di polizia giudiziaria e il sequestro probatorio si è reso necessario per acquisire ulteriori prove confermative non altrimenti reperibili. La documentazione difensiva è stata considerata non pertinente nella fase investigativa, senza che il ricorso ne abbia specificato la rilevanza ai fini dell'esclusione della violazione di diritti d'autore o di proprietà industriale. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammissibile solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali, e ha ritenuto che tale soglia non fosse raggiunta. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 610 cod. proc. pen.
Richiamato per giustificare il procedimento trattato in camera di consiglio senza richiesta di trattazione orale; indica le modalità di svolgimento dell'udienza in assenza delle parti
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 610 per la trattazione del procedimento in camera di consiglio e per le relative norme procedurali
art. 253 cod. proc. pen.
Norma richiamata dai ricorrenti come presunta violata; riguarda il sequestro preventivo ma nel testo la Corte non ha rilevato una violazione specifica rispetto a quanto deciso dal giudice del riesame
art. 255 cod. proc. pen.
Altro richiamo dei ricorrenti (pianificato come norma sulla natura e limiti del sequestro preventivo/probatorio); la Corte ha ritenuto che non sia stata dimostrata una violazione di legge ai sensi dell'ammissibilità in Cassazione
art. 591 cod. proc. pen.
comma 1 e comma 1 lett. c)
Fondamentale per l'inammissibilità: richiede specificità delle doglianze e limita i motivi ammessi in cassazione, consentendo il ricorso solo per motivi di diritto (con adeguata specificità) e per le ipotesi tassative previste dalla norma
Giurisprudenza (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008)
Richiamata per precisare la nozione di "violazione di legge" in tema di sequestro: comprende errores in iudicando/procedendo e vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile o priva dei requisiti minimi la motivazione del provvedimento
Massime di principio
- Il sequestro probatorio è legittimo quando emergono elementi (anche perizia/accertamento di ausiliari) che indicano la contraffazione e vi sia necessità di acquisire prove ulteriori non altrimenti reperibili.
- In Cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo/probatorio sono ammessi solo motivi di diritto (violazione di legge) e vizi motivazionali radicali; ricorsi basati su questioni fattuali reiterative o generiche risultano inammissibili.
- Per contrastare efficacemente un sequestro in fase di riesame/impugnazione è necessario specificare con precisione la rilevanza probatoria della documentazione prodotta (fatture, bonifici, documenti doganali, titoli di proprietà industriale) e spiegare perché essa esclude il fumus; semplici allegazioni generiche non convincono il giudice.
- La qualificazione del sequestro come probatorio o preventivo rileva, ma la legittimità si valuta sul presupposto della sua necessità e proporzionalità rispetto alla finalità di acquisizione di prove.
- Se la motivazione del provvedimento è coerente, logica e si fonda su atti di indagine e su verifiche tecniche, è difficile ottenere l'annullamento in sede di legittimità salvo errori di diritto chiaramente individuabili.
- Difesa pratica consigliata: documentare e spiegare la pertinenza probatoria dei documenti prodotti, chiedere eventualmente perizia o consulenza tecnica contrapposta, e nel ricorso indicare con precisione la concreta violazione di legge o l'assenza totale di motivazione quale motivo di cassazione.
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