Cassazione Penale, Sentenza n. 28254/2022 del 19/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 31/08/2020 con cui il G.I.P. aveva revocato il decreto penale di condanna relativo al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S., fissato l'udienza preliminare per il giudizio abbreviato e dichiarata de plano l'inammissibilità dell'istanza di messa alla prova per mancata presentazione del programma ai sensi dell'art. 464 bis, comma 4, c.p.p. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 464, comma 3, e 464 quater, comma 1, c.p.p., sostenendo che la mancata presentazione del programma non costituisce causa automatica di inammissibilità e che il giudice non può decidere de plano senza consentire il contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Bergamo. La motivazione è che, secondo l'art. 464 bis (in particolare i commi 2 e 5), la richiesta di messa alla prova proposta con opposizione a decreto penale può essere valutata solo dopo che il giudice abbia eventualmente acquisito le informazioni necessarie e le abbia portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore, consentendo il necessario contraddittorio. Il G.I.P. aveva deciso de plano e non aveva indicato di aver sentito o acquisito il parere del P.M.; ciò ha determinato la violazione delle regole del contraddittorio che impone l'annullamento senza rinvio. La seconda censura è stata assorbita.
Norme richiamate
art. 186 C.d.S.
Individua il reato addebitato all'imputato (violazione del codice della strada) quale fatto oggetto del decreto penale; non è centrale rispetto alla questione processuale decisa dalla Corte.
art. 464 bis c.p.p.
Prevede il contenuto del programma per la messa alla prova; nel caso in esame l'assenza del programma era stata invocata come motivo di inammissibilità, ma la Corte rileva che la mancata presentazione non può automaticamente impedire il contraddittorio e la valutazione della richiesta.
art. 464 bis c.p.p.
Consente di proporre la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova insieme all'atto di opposizione al decreto penale; quindi la valutazione richiede adeguata istruttoria.
art. 464 bis c.p.p.
Stabilisce che il giudice può acquisire le informazioni ritenute necessarie e deve tempestivamente portarle a conoscenza del pubblico ministero e del difensore, imponendo di fatto lo svolgimento del contraddittorio prima della decisione.
art. 464 c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente per denunciare violazioni procedurali; la Corte interpreta la materia in senso che le garanzie procedurali richiedono il contraddittorio prima della decisione sulla messa alla prova.
art. 464 quater c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alle modalità di ammissione alla messa alla prova; la Corte ne trae rilievo in relazione alle garanzie procedurali e all'obbligo di consentire alle parti di partecipare prima di decidere.
Massime di principio
- La richiesta di messa alla prova presentata con l'opposizione al decreto penale richiede che il giudice consenta il necessario contraddittorio: non può decidere "de plano" senza aver dato alle parti (e al P.M.) la possibilità di intervenire.
- La mancata presentazione del programma previsto dall'art. 464 bis c.p.p. non comporta automaticamente e irrevocabilmente l'inammissibilità della istanza: il difetto può richiedere integrazione o l'acquisizione di informazioni prima di una decisione definitiva.
- Se il giudice adotta una decisione senza indicare di aver acquisito il parere del pubblico ministero o senza aver posto le informazioni a conoscenza della difesa, si configura violazione del contraddittorio che può portare all'annullamento del provvedimento.
- In caso di violazione delle regole del contraddittorio relative alla messa alla prova la Corte di Cassazione può annullare il provvedimento impugnato e rinviare gli atti al giudice di merito per il corretto svolgimento del procedimento, salvo valutazioni diverse solo se la mancata garanzia sia irrimediabile.
- In situazioni analoghe conviene far emergere tempestivamente l'assenza del contraddittorio e chiedere l'annullamento o la rinnovazione dell'istruttoria affinché il giudice acquisisca le informazioni necessarie e dia la possibilità alle parti di partecipare.
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