Cassazione Civile, Ordinanza n. 33888/2024 del 22/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all'annualità 2014, annullato in appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. In primo grado il ricorso della società era stato respinto perché non risultava presentata alcuna dichiarazione da cui emergesse la qualifica di bene-merce degli immobili. Il giudice d'appello ha invece ritenuto che, pur essendo stata la dichiarazione presentata tardivamente, essa non potesse considerarsi presupposto essenziale e indefettibile dell'agevolazione, dovendosi riconoscere il beneficio in presenza della prova dei requisiti di legge. Roma Capitale ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5-bis del d.l. n. 102/2013: secondo il ricorrente, la Corte tributaria aveva errato nel ritenere non necessario lo specifico e formale onere dichiarativo del contribuente verso l'ente impositore, nonostante la giurisprudenza di legittimità affermi che l'omessa presentazione della dichiarazione nei termini perentori comporti la perdita del beneficio. La società controricorrente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per tardività del ricorso, sostenendo che la sentenza d'appello fosse stata notificata a un indirizzo PEC indicato dallo stesso Comune come domicilio digitale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare della società controricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha rilevato che la sentenza di appello era stata notificata a Roma Capitale il 28 novembre 2022 all'indirizzo PEC indicato dall'ente nelle controdeduzioni in appello quale domicilio digitale; da tale notificazione decorreva il termine breve di 60 giorni ex art. 51 d.lgs. n. 546/1992. Poiché il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 25 maggio 2023, esso è stato ritenuto tardivo e quindi inammissibile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di lite e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge sostanziale in relazione alla disciplina dell'agevolazione IMU sui beni-merce.
artt. 2 e 5-bis d.l. n. 102/2013
Sono richiamati come norme che disciplinano il regime agevolativo IMU per i beni-merce e il relativo onere dichiarativo.
art. 51 d.lgs. n. 546/1992
La notificazione della sentenza di appello fa decorrere il termine breve di 60 giorni per proporre impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione della sentenza di appello all'indirizzo PEC indicato dalla parte come domicilio digitale è idonea a far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione.
- La tardività del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, indipendentemente dalla fondatezza nel merito del motivo dedotto.
- Quando il ricorso è notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza, il giudice di legittimità non esamina il merito della censura sostanziale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e può determinare l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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