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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04885/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di forniture di merce per euro 184.856,14. La società debitrice sosteneva di avere già estinto il debito mediante la consegna di assegni bancari e cambiali che, per importo e collocazione temporale, sarebbero stati riferibili alle fatture azionate. In cassazione la stessa società ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1193, 1453 e 2697 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse erroneamente escluso l'applicazione del principio secondo cui, provato un pagamento idoneo a estinguere il debito, sarebbe spettato al creditore dimostrare una diversa imputazione. Secondo la ricorrente, il creditore si era limitato ad affermare genericamente che i titoli si riferivano ad altre forniture, senza una contestazione specifica e circostanziata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, che la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa il collegamento tra i titoli di credito e il debito ingiunto, attività sottratta al sindacato di legittimità se non nei limiti della motivazione. Dall'altro lato, ha confermato che, quando l'estinzione del debito sia eccepita mediante assegni o cambiali, opera la presunzione di un rapporto fondamentale sottostante al titolo cartolare e spetta al debitore dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, non già al creditore provare una diversa imputazione. Ne è conseguita la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, e l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il motivo è stato formalmente proposto per violazione e falsa applicazione di legge, ma è stato ritenuto inammissibile perché, sotto tale veste, tendeva a sollecitare una rivalutazione dei fatti di merito.

  • art. 1193 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul tema dell'imputazione del pagamento; la Corte ha escluso che la regola invocata si applichi nel caso di pagamento eccepito mediante assegni o cambiali.

  • art. 1453 c.c.

    Norma evocata nel motivo, ma non ritenuta decisiva ai fini della soluzione della controversia.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte ha affermato che, nel caso di titoli di credito, l'onere di dimostrare il collegamento tra debito azionato e titolo cartolare grava sul debitore che eccepisce l'estinzione.

  • art. 360 bis c.p.c.

    La Corte ha osservato che il motivo non offriva elementi per confermare o mutare l'orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria depositata non ha apportato elementi idonei a mutare il quadro decisorio.

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, pur formalmente formulata come violazione di legge, miri in realtà a una nuova valutazione delle prove e dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.
  • L'accertamento del collegamento tra un determinato titolo di credito e il debito azionato, nonché dell'eventuale estinzione del debito per effetto della dazione del titolo, costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito.
  • Quando l'estinzione del debito venga eccepita sulla base di assegni o cambiali, opera la presunzione che il titolo sia assistito da un rapporto fondamentale sottostante; pertanto, grava sul debitore che invoca l'estinzione l'onere di dimostrare il collegamento tra il debito fatto valere in giudizio e il debito cartolare.
  • Il creditore non è tenuto a provare una diversa imputazione del pagamento ove il debitore non abbia prima fornito elementi idonei a dimostrare che il titolo di credito si riferisse proprio al debito oggetto di lite.
  • Il giudice di merito che selezioni le prove ritenute decisive non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, purché esponga le ragioni del proprio convincimento e non ometta di considerare elementi logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoTitoli di credito
RamiProcesso civileObbligazioniCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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