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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-510/18

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 23 settembre 2020 (Per estratto). — Khaled Kaddour contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei fondi – Errore di valutazione – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Pregiudizio alla reputazione – Determinazione dei criteri di inserimento. — Causa T-510/18

Giurisprudenza europea62018TJ0510

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Khaled Kaddour contro il mantenimento del suo nome nelle liste UE relative alle misure restrittive contro la Siria. La sentenza chiarisce che il riferimento al sostegno o al vantaggio tratto dal regime siriano costituisce un motivo di inserimento distinto dal criterio dell’imprenditore di spicco che opera in Siria. Il Tribunale conferma inoltre che le condizioni per l’esclusione o il non mantenimento in elenco sono cumulative e non alternative.

Conferma del mantenimento di Khaled Kaddour negli elenchi UE di misure restrittive nei confronti della Siria e chiarimento sui criteri autonomi di inserimento e sulle condizioni di esenzione/rimozione.

La questione giuridica

Se il Consiglio avesse commesso un errore di valutazione nel mantenere il nome del ricorrente negli elenchi delle persone sottoposte a congelamento dei fondi; se il riferimento, nei motivi di inserimento, al vantaggio tratto dal regime siriano e al sostegno al medesimo costituisse un criterio autonomo distinto da quello dell’"imprenditore di spicco che opera in Siria"; e se le condizioni previste dall’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255/PESC e dall’articolo 15, paragrafo 1 ter, del regolamento n. 36/2012 fossero alternative o cumulative.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che, nel regime sanzionatorio contro la Siria, il criterio degli "imprenditori di spicco che operano in Siria" è autonomo e sufficiente ai fini dell’inserimento, ma il Consiglio, quando richiama anche il vantaggio tratto dal regime o il sostegno al medesimo, deve dimostrarlo separatamente con un insieme di indizi concreti, precisi e concordanti. Inoltre, le condizioni previste per la mancata iscrizione o il mantenimento in elenco delle persone rientranti nelle categorie di cui al paragrafo 2 dell’articolo 28 sono cumulative, non alternative; nel caso di specie, il ricorso è respinto perché gli elementi prodotti restano idonei a giustificare il mantenimento del nome di Kaddour negli elenchi.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Decisione 2013/255/PESC
  • Decisione (PESC) 2015/1836
  • Decisione (PESC) 2018/778
  • Regolamento (UE) n. 36/2012
  • Regolamento (UE) 2015/1828
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/774
  • Articolo 27, paragrafo 3, decisione 2013/255/PESC
  • Articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, decisione 2013/255/PESC
  • Articolo 15, paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, regolamento n. 36/2012
  • Articolo 30, paragrafo 3, decisione 2013/255/PESC
  • Articolo 32, paragrafi 3 e 4, regolamento n. 36/2012

Mantenimento dell’iscrizione di Khaled Kaddour nelle liste sanzionatorie contro la Siria

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Khaled Kaddour contro la decisione (PESC) 2018/778 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/774, nella parte in cui mantengono il suo nome negli elenchi delle persone sottoposte a congelamento dei fondi nell’ambito del regime restrittivo dell’Unione nei confronti della Siria. Il Tribunale, Quarta Sezione, esamina in particolare la correttezza dei motivi di inserimento e il rispetto dei criteri di mantenimento in elenco previsti dalla normativa di settore.

Fatti essenziali e contesto normativo

Il ricorrente è descritto come un imprenditore siriano attivo, in particolare, nei settori delle telecomunicazioni e del petrolio. Gli atti impugnati confermano il suo inserimento in elenco sulla base di tre profili indicati nei motivi:

  • imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività nei settori delle telecomunicazioni, del petrolio e dell’industria della plastica, con stretti rapporti d’affari con Maher Al-Assad;
  • beneficio tratto dal regime siriano e sostegno ad esso tramite le attività commerciali;
  • qualità di socio di Maher Al-Assad.

Il Tribunale richiama il quadro normativo introdotto dalla decisione (PESC) 2015/1836, che ha modificato la decisione 2013/255/PESC e il regolamento (UE) n. 36/2012 per rafforzare le misure restrittive contro la Siria, introducendo la categoria degli "imprenditori di spicco che operano in Siria" e le clausole di non inserimento/non mantenimento di cui all’articolo 28, paragrafo 3, della decisione e all’articolo 15, paragrafo 1 ter, del regolamento.

Distinzione tra i criteri di inserimento

Uno snodo centrale della sentenza è la qualificazione giuridica dei motivi di inserimento. Il Tribunale afferma che:

  • il criterio dell’"imprenditore di spicco che opera in Siria" è un criterio legale autonomo, obiettivo e sufficiente;
  • il riferimento al fatto che la persona trae vantaggio dal regime siriano o lo sostiene costituisce un criterio diverso e autonomo, previsto dall’articolo 28, paragrafo 1, della decisione 2013/255/PESC;
  • anche il legame con una personalità chiave del regime è un motivo ulteriore e distinto.

Ne consegue che, se il Consiglio inserisce una persona in elenco anche per il vantaggio tratto dal regime o per il sostegno allo stesso, deve dimostrare tale motivo con elementi di prova specifici, non potendo confonderlo con il solo status di imprenditore di spicco. Il Tribunale sottolinea che i motivi possono parzialmente sovrapporsi, ma restano giuridicamente distinti e richiedono una verifica autonoma.

Valutazione dell’errore di valutazione e rilievo dei precedenti

Nel respingere il motivo di errore di valutazione, il Tribunale osserva che il Consiglio poteva continuare a fondarsi sugli stessi elementi di prova già utilizzati nei precedenti atti del 2016, purché i motivi di inserimento restassero invariati e il contesto non fosse evoluto al punto da rendere tali elementi obsoleti. Viene ricordato che il regime delle misure restrittive PESC è per sua natura periodicamente riesaminato e può essere mantenuto nel tempo se persistono i presupposti fattuali.

Il Tribunale valuta anche l’incidenza delle sentenze precedenti rese tra le stesse parti, in particolare Kaddour II e Kaddour III. Pur non essendo vincolato in senso stretto dall’autorità di giudicato, il giudice non può ignorare completamente il ragionamento ivi sviluppato, ma deve comunque esaminare gli elementi di fatto e di diritto del nuovo procedimento.

Sul piano fattuale, il Tribunale constata che:

  • la situazione in Siria non è migliorata tra il 2016 e il 2018;
  • i documenti prodotti dal ricorrente non dimostrano un cambiamento tale da rendere ingiustificato il mantenimento delle misure;
  • il ricorrente non ha addotto elementi concreti idonei a provare una mutata situazione personale tra il 2016 e il 2018.

Perciò, il Consiglio non era tenuto a produrre nuovi elementi di prova soltanto perché il riesame è successivo, essendo sufficiente che i fatti alla base dell’inserimento restassero attuali e pertinenti.

Interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 3, e dell’articolo 15, paragrafo 1 ter

Il ricorrente sosteneva che le condizioni per evitare l’inserimento o il mantenimento in elenco fossero alternative. Il Tribunale respinge tale lettura e interpreta le clausole nel loro contesto e alla luce della finalità del regime sanzionatorio, che è quella di impedire qualsiasi forma di sostegno al regime siriano e di esercitare pressione su di esso affinché modifichi la propria politica repressiva.

Secondo il Tribunale, le condizioni previste dalle disposizioni richiamate sono cumulative: la persona non deve essere, o non essere più, associata al regime, non deve esercitare un’influenza sul regime e non deve presentare un concreto rischio di elusione. Una lettura alternativa svuoterebbe di contenuto la disciplina, consentendo la rimozione anche di soggetti ancora pericolosi sotto uno degli altri profili.

Decisione

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna il ricorrente a sopportare le proprie spese nonché quelle del Consiglio. La pronuncia conferma la legittimità del mantenimento in elenco del ricorrente e, al tempo stesso, fornisce un chiarimento rilevante sulla struttura dei criteri di inserimento nel regime sanzionatorio contro la Siria, distinguendo nettamente i diversi fondamenti giuridici e imponendo al Consiglio un onere probatorio differenziato per ciascuno di essi.

Principi affermati

La sentenza afferma, in sintesi, che:

  • il criterio dell’"imprenditore di spicco che opera in Siria" è autonomo rispetto al criterio del sostegno o del vantaggio tratto dal regime;
  • se il Consiglio menziona espressamente il sostegno o il beneficio tratto dal regime, deve provarlo separatamente;
  • le condizioni di non inserimento o non mantenimento in elenco previste dalla decisione 2013/255/PESC e dal regolamento n. 36/2012 sono cumulative;
  • il Consiglio può utilizzare, per il riesame, anche elementi di prova già impiegati in passato, se il contesto e i motivi di inserimento non sono mutati e gli elementi restano attuali.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittive uepesccongelamento dei fondisanzioni contro la siriacontrollo giurisdizionale degli atti ue

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