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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-338/19

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 23 settembre 2020. — UE contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Agenti temporanei – Problemi di salute asseritamente connessi alle condizioni di lavoro – Domanda di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia – Articolo 73 dello Statuto – Diritto di essere ascoltato – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Obbligo di ascoltare l’interessato prima della decisione iniziale. — Causa T-338/19

Giurisprudenza europea62019TJ0338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione del PMO che aveva respinto come irricevibile, per tardività, la domanda di riconoscimento di una malattia professionale presentata da un’agente temporanea. La Corte ritiene decisivo che la ricorrente non fosse stata previamente ascoltata prima dell’adozione della decisione iniziale, nonostante la decisione incidesse negativamente sulla sua posizione. Viene così affermato che il diritto di essere ascoltato opera anche nei procedimenti amministrativi avviati su domanda dell’interessato.

Riconoscimento di malattia professionale ex articolo 73 dello Statuto: la domanda può essere dichiarata irricevibile per tardività solo nel rispetto del diritto dell’interessato a essere ascoltato prima della decisione iniziale.

La questione giuridica

Se, nel procedimento di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto e della regolamentazione di copertura, l’autorità amministrativa possa respingere la domanda come tardiva senza aver previamente sentito l’interessato, e se il diritto a essere ascoltato possa considerarsi soddisfatto dalla successiva fase di reclamo.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che il diritto fondamentale a essere ascoltato, sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, si applica in via generale anche ai procedimenti avviati su domanda dell’interessato; pertanto, prima di respingere come tardiva una domanda di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto, l’AACC deve porre l’interessato in condizione di far valere utilmente il proprio punto di vista sulla tardività e sulle ragioni mediche eventualmente giustificative. La successiva presentazione di un reclamo non sana la violazione, perché il diritto deve essere garantito già nella fase della decisione iniziale. In difetto, la decisione è illegittima e va annullata.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articoli 28, 81, 95 e 117 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee del 13 dicembre 2005
  • Articolo 16 della regolamentazione di copertura
  • Articolo 18 della regolamentazione di copertura
  • Articolo 20 della regolamentazione di copertura
  • Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 106 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Riconoscimento della malattia professionale e diritto a essere ascoltato

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un’agente temporanea contro la Commissione europea, in relazione al rigetto come irricevibile, per tardività, della domanda di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto. Il Tribunale si concentra soprattutto sulla garanzia del diritto a essere ascoltato prima della decisione amministrativa iniziale.

Fatti e iter amministrativo

La ricorrente aveva lavorato per otto anni presso l’Agenzia europea per la ricostruzione e sosteneva di aver sviluppato patologie, in particolare sintomi psicologici compatibili con burnout, a causa di un ambiente di lavoro nocivo. Dopo precedenti domande di assistenza e di risarcimento, presentate nel 2013 e respinte dalla Commissione, nel maggio-giugno 2017 essa ha chiesto formalmente il riconoscimento dell’origine professionale della malattia.

Il PMO ha trattato la domanda secondo l’articolo 16 della regolamentazione di copertura, che prevede una denuncia entro un termine ragionevole e un’indagine amministrativa per raccogliere gli elementi utili a stabilire natura, origine professionale e circostanze della malattia. La ricorrente è stata sottoposta a esame medico nel gennaio 2018; il medico specialista ha ritenuto che i sintomi fossero collegati a una sindrome da burnout connessa a molestie psicologiche sul lavoro, e il medico di fiducia dell’istituzione ha concluso che la domanda poteva essere accolta sul piano medico. Nonostante ciò, il PMO, con decisione del 1o agosto 2018, ha respinto la domanda come tardiva, ritenendo che non fosse stata presentata entro un termine ragionevole. Il reclamo successivo è stato respinto il 5 marzo 2019.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha dedotto tre motivi principali:

  • errore manifesto di valutazione sulla ragionevolezza del ritardo;
  • abuso di potere;
  • violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione.

Il Tribunale ha esaminato prioritariamente il terzo motivo, perché attinente allo svolgimento del procedimento e alla comprensione della decisione.

Normativa rilevante

La decisione si fonda in particolare su:

  • articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, che riconosce il diritto di ogni persona a essere ascoltata prima dell’adozione di un provvedimento individuale lesivo;
  • articolo 73 dello Statuto, relativo alla copertura assicurativa per infortunio e malattia professionale;
  • articoli 16, 18 e 20 della regolamentazione di copertura, che disciplinano denuncia, istruttoria medica e procedimento decisionale;
  • articoli 90 e 24 dello Statuto, nonché disposizioni analoghe del RAA, per i passaggi amministrativi precedenti al ricorso.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale richiama il carattere generale del diritto a essere ascoltato ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta: esso si applica indipendentemente dalla natura del procedimento amministrativo e anche quando la decisione sia adottata in risposta a una domanda presentata dall’interessato. La circostanza che la persona abbia poi potuto presentare un reclamo non è sufficiente, poiché il diritto deve essere garantito già nella fase in cui si forma la decisione iniziale.

Quanto al caso concreto, il Tribunale osserva che la domanda di irricevibilità era stata adottata senza che la ricorrente fosse informata del progetto di decisione e senza che le fosse stato consentito di esporre le sue osservazioni sulle ragioni del ritardo. Inoltre, l’AACC aveva richiesto un parere medico specifico sulla tardività della domanda, ma non aveva comunicato alla ricorrente le conclusioni di tale parere prima di decidere. Per il Tribunale, ciò incide negativamente sulla posizione dell’interessata quanto una decisione di rigetto nel merito, e quindi impone il previo contraddittorio.

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui la violazione non sarebbe decisiva perché il procedimento avrebbe comunque potuto portare allo stesso esito. In un caso in cui l’interessata non sapeva neppure che fosse stato richiesto un parere medico e non aveva potuto partecipare alla fase decisionale iniziale, affermare che l’esito sarebbe stato identico svuoterebbe di contenuto il diritto fondamentale a essere ascoltato.

Decisione

Il Tribunale accoglie la prima parte del terzo motivo e annulla la decisione del PMO del 1o agosto 2018. Non esamina gli altri motivi, perché l’annullamento è già giustificato dalla violazione del diritto di difesa. La Commissione è inoltre condannata alle spese.

Principio affermato

In materia di riconoscimento di malattia professionale ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto, l’autorità competente non può dichiarare irricevibile la domanda per tardività senza aver previamente ascoltato l’interessato e senza avergli comunicato il progetto di decisione e le conclusioni mediche su cui intende fondarsi; il reclamo successivo non può sanare tale omissione.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europeamalattia professionalediritto di difesa e diritto a essere ascoltatoprocedimento amministrativostatuto dei funzionari

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