Tribunale, Sentenza T-411/17
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 23 settembre 2020. — Landesbank Baden-Württemberg contro Comitato di risoluzione unico. — Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Fondo di risoluzione unico (FRU) – Decisione del CRU sul calcolo dei contributi ex ante per il 2017 – Ricorso di annullamento – Incidenza diretta ed individuale – Ricevibilità – Forme sostanziali – Autenticazione della decisione – Obbligo di motivazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Eccezione di illegittimità – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo. — Causa T-411/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha accolto il ricorso della Landesbank Baden-Württemberg contro la decisione del CRU che fissava il suo contributo ex ante 2017 al Fondo di risoluzione unico. La pronuncia è rilevante perché chiarisce che, anche nel sistema dell’unione bancaria, il CRU deve autenticare regolarmente l’atto e fornire una motivazione sufficiente al singolo ente per consentirgli un controllo effettivo del calcolo. Poiché tali requisiti non erano soddisfatti, il Tribunale ha annullato la decisione, ma ne ha mantenuto temporaneamente gli effetti per sei mesi.
Calcolo dei contributi ex ante 2017 al Fondo di risoluzione unico: annullamento della decisione del CRU per difetto di autenticazione e di motivazione, con mantenimento temporaneo degli effetti
La questione giuridica
Se la decisione del CRU sull’importo del contributo ex ante dovuto per il 2017 al FRU fosse ricevibile nei confronti della banca; se fosse regolarmente autenticata; se fosse sufficientemente motivata ai fini dell’articolo 296 TFUE e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva; e, in via di eccezione, se fossero illegittimi gli articoli da 4 a 7 e 9 nonché l’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63 nella misura in cui rendono il calcolo del contributo non verificabile per l’ente interessato.
Principio di diritto
Il Tribunale ha annullato la decisione del CRU sul contributo ex ante 2017 nella parte relativa alla Landesbank Baden-Württemberg perché l’atto non risultava regolarmente autenticato, in particolare quanto all’allegato elettronico contenente il calcolo individuale, e perché la motivazione fornita non consentiva all’ente di verificare l’esattezza del proprio contributo né di esercitare utilmente il diritto di difesa e il controllo giurisdizionale. Ha altresì ritenuto che la trasparenza insufficiente del metodo di calcolo, per la parte relativa all’adeguamento al rischio disciplinata dal regolamento delegato 2015/63, comportasse l’illegittimità di tali disposizioni in quanto eccepite, ma ha mantenuto gli effetti della decisione annullata per sei mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 264, secondo comma, TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
- Direttiva 2014/59/UE
- Regolamento delegato (UE) 2015/63
- Regolamento (UE) n. 575/2013
Calcolo dei contributi ex ante 2017 al Fondo di risoluzione unico: annullamento per difetto di autenticazione e di motivazione
La causa riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da un ente creditizio tedesco avverso la decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) dell’11 aprile 2017 sul calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (FRU) per l’anno 2017, nella parte relativa alla ricorrente. Il Tribunale, Ottava Sezione ampliata, si pronuncia nel contesto dell’unione bancaria e del meccanismo di risoluzione unico disciplinato dal regolamento (UE) n. 806/2014.
Contesto normativo
Il Tribunale ricorda che il FRU è istituito dall’articolo 67 del regolamento n. 806/2014 ed è finanziato, tra l’altro, dai contributi ex ante degli enti. Il calcolo individuale è disciplinato dall’articolo 70 del medesimo regolamento, che rinvia alla direttiva 2014/59/UE e al regolamento delegato (UE) 2015/63, nonché al regolamento di esecuzione (UE) 2015/81. Il CRU, istituito come agenzia dell’Unione, adotta in sessione esecutiva le decisioni necessarie all’attuazione del regolamento, tra cui quelle sul calcolo dei contributi.
Fatti e procedimento
La Landesbank Baden-Württemberg, banca tedesca collegata a un sistema di tutela istituzionale, aveva trasmesso la propria dichiarazione ai fini del contributo ex ante 2017 all’autorità nazionale di risoluzione tedesca. Il CRU aveva poi adottato la decisione impugnata, comunicata alla banca tramite avviso di riscossione dell’autorità nazionale, accompagnato da una versione tedesca della decisione e da un documento denominato "Dettagli del calcolo".
Nel corso del giudizio il Tribunale ha più volte ordinato al CRU di produrre la decisione completa, il relativo allegato e i documenti preparatori, anche in versione riservata, per verificare la regolarità formale e il calcolo del contributo. Il CRU ha fornito documenti ulteriori, ma ha sostenuto di essere limitato dalla riservatezza dei dati relativi agli altri enti.
Ricevibilità e legittimazione ad agire
Il CRU aveva eccepito la carenza di legittimazione della banca, sostenendo che gli atti rilevanti sarebbero stati solo quelli dell’autorità nazionale di riscossione. Il Tribunale richiama però la sentenza Iccrea Banca, secondo cui, sebbene le decisioni del CRU siano notificate alle autorità nazionali di risoluzione, gli enti tenuti al pagamento sono direttamente e individualmente interessati.
Il Tribunale precisa inoltre che il ricorso non era diretto contro il regolamento delegato 2015/63, ma contro la decisione individuale del CRU; l’eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE era quindi ammissibile, poiché la decisione impugnata si fondava proprio su quel regolamento delegato.
Autenticazione della decisione
Il Tribunale esamina d’ufficio la violazione di una forma sostanziale e constata la mancanza di autentica regolare della decisione, in particolare del suo allegato elettronico in formato XLSX, contenente elementi essenziali del calcolo individuale.
Il CRU aveva mostrato di aver stampato e firmato manualmente il testo della decisione, ma non ha dimostrato che l’allegato elettronico fosse stato autenticato con firma elettronica o fosse indissolubilmente collegato al documento firmato. La scheda di accompagnamento, pur menzionando due allegati, non identificava né provava la presenza dell’allegato XLSX. Ne deriva la violazione dell’obbligo di autenticazione, sufficiente di per sé ad imporre l’annullamento.
Obbligo di motivazione e tutela giurisdizionale effettiva
Il Tribunale ricorda che la motivazione deve far apparire in modo chiaro e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione, consentendo ai destinatari di conoscere le ragioni dell’atto e al giudice di esercitare il controllo di legittimità. Tale esigenza è particolarmente rilevante quando l’atto incide direttamente e individualmente su un ente, come avviene per i contributi ex ante.
Nel caso concreto, il testo della decisione e il documento "Dettagli del calcolo" fornivano solo elementi generali e parziali. Mancavano però i dati relativi agli altri enti partecipanti, indispensabili perché il contributo della ricorrente è determinato in modo interdipendente rispetto all’insieme del sistema e in parte sulla base di classificazioni relative e di dati riservati. Il Tribunale sottolinea che tale interdipendenza rende il calcolo intrinsecamente non trasparente per il singolo debitore, che non può sapere perché il proprio contributo aumenti, diminuisca o rimanga invariato.
La riservatezza non può comprimere fino a svuotarlo l’obbligo di motivazione. Il Tribunale osserva che la banca non era in grado di verificare l’esattezza del proprio contributo né di formulare censure specifiche e prove idonee a sostenerle. Ne consegue la violazione dell’articolo 296 TFUE e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 47 della Carta.
Eccezione di illegittimità del regolamento delegato 2015/63
Quanto all’eccezione di illegittimità, il Tribunale ritiene che il metodo di calcolo, almeno nella parte relativa all’adeguamento in funzione del profilo di rischio, discenda dal regolamento delegato 2015/63. Gli articoli da 4 a 7 e 9 nonché l’allegato I di tale regolamento sono quindi rilevanti per la carenza di trasparenza del sistema.
Il Tribunale osserva che la direttiva 2014/59/UE e il regolamento n. 806/2014 non impongono necessariamente un metodo basato su dati riservati di terzi e privo di verificabilità per il singolo ente. L’illegittimità eccepita è dunque accolta nei limiti necessari a fondare la censura di motivazione, senza che ciò richieda di annullare altri atti non impugnati.
Decisione e limitazione degli effetti nel tempo
Il Tribunale annulla la decisione del CRU nella parte in cui riguarda la Landesbank Baden-Württemberg. Tuttavia, accoglie la richiesta subordinata del CRU e mantiene gli effetti della decisione per sei mesi a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza, per consentire un nuovo intervento del CRU nel rispetto dei requisiti di autenticazione e motivazione.
Portata pratica della pronuncia
La sentenza rafforza il controllo giurisdizionale sui contributi ex ante al FRU e chiarisce che la complessità del metodo di calcolo non esonera il CRU dall’obbligo di fornire al singolo ente elementi sufficienti per verificare l’importo richiesto. Per gli operatori bancari e i consulenti, la decisione è importante perché ammette un sindacato incisivo sulla motivazione dei contributi e sulla regolarità formale delle decisioni del CRU, anche in presenza di dati riservati.
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