Tribunale, Sentenza T-549/19
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 23 settembre 2020 (Per estratto). — Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH contro Commissione europea. — Medicinali per uso umano – Medicinali orfani – Domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Trecondi-Treosulfan – Decisione di cancellare un medicinale dal registro dei medicinali orfani – Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 141/2000 – Nozione di “metodo soddisfacente” – Articolo 5, paragrafo 12, lettera b), del regolamento n. 141/2000 – Errore di diritto. — Causa T-549/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha accolto il ricorso di Medac contro la decisione della Commissione che, pur concedendo l’AIC a Trecondi-Treosulfan, ne escludeva la qualifica di medicinale orfano. La Corte ha chiarito che il confronto tra il medicinale orfano e i medicinali già autorizzati va fatto sulla base delle indicazioni terapeutiche e delle popolazioni di pazienti risultanti dal rispettivo RCP, senza considerare impieghi off-label. Poiché i medicinali a base di melfalan e ciclofosfamide non coprivano tutte le patologie e popolazioni incluse nel RCP di Trecondi-Treosulfan, non potevano essere considerati "metodi soddisfacenti" per quelle parti di indicazione. L’articolo 5 della decisione di esecuzione è stato quindi annullato e la Commissione condannata alle spese.
Medicinali orfani: nozione di "metodo soddisfacente" e verifica della sovrapposizione tra indicazioni terapeutiche del medicinale orfano e dei medicinali comparatori autorizzati.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 141/2000, un medicinale già autorizzato possa essere qualificato come "metodo soddisfacente" anche quando il suo RCP copre solo in parte le affezioni e le popolazioni di pazienti cui è destinato il medicinale orfano, e se l’uso al di fuori del RCP possa essere preso in considerazione; conseguentemente, se la Commissione abbia errato nel non mantenere la qualifica orfana di Trecondi-Treosulfan.
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 141/2000, un medicinale già autorizzato costituisce un "metodo soddisfacente" solo se è autorizzato, secondo la sua AIC e il relativo RCP, per la medesima affezione e per le medesime categorie di pazienti cui è destinato il medicinale orfano; l’uso off-label non rileva. Quando il RCP del medicinale orfano copre patologie o popolazioni non contemplate dai RCP dei medicinali comparatori, questi ultimi non possono essere considerati metodi soddisfacenti per tali patologie o popolazioni, anche se esiste una sovrapposizione parziale. La Commissione ha quindi commesso un errore di diritto nel ritenere che Trecondi-Treosulfan non soddisfacesse più la condizione dell’effetto benefico significativo rispetto ai medicinali a base di melfalan e ciclofosfamide e l’articolo 5 della decisione impugnata è stato annullato.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (CE) n. 141/2000
- Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), regolamento (CE) n. 141/2000
- Articolo 5, paragrafo 7 e paragrafo 12, lettera b), regolamento (CE) n. 141/2000
- Articolo 7, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 141/2000
- Regolamento (CE) n. 847/2000
- Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), regolamento (CE) n. 847/2000
- Direttiva 2001/83/CE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2001/83/CE
- Articolo 8, paragrafo 3, lettera j), direttiva 2001/83/CE
- Articolo 11, direttiva 2001/83/CE
- Articolo 21, paragrafo 1, direttiva 2001/83/CE
- Articolo 23, paragrafo 3, direttiva 2001/83/CE
- Regolamento (CE) n. 726/2004
- Regolamento (CE) n. 1901/2006
- Comunicazione della Commissione del 18 novembre 2016 sull’applicazione degli articoli 3, 5 e 7 del regolamento (CE) n. 141/2000
Medicinali orfani: nozione di "metodo soddisfacente" e qualificazione di Trecondi-Treosulfan
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto da Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH contro la decisione di esecuzione della Commissione che aveva concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio di Trecondi-Treosulfan, ma aveva al contempo disposto che il medicinale non fosse classificato come orfano. La questione centrale concerne l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 141/2000, in particolare della nozione di "metodo soddisfacente".
Fatti e iter amministrativo
Nel 2004 il Treosulfan era stato qualificato come medicinale orfano per la terapia di condizionamento precedente a un trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche. Nel 2017 Medac aveva presentato all’EMA una relazione sul mantenimento di tale qualifica al momento della concessione dell’AIC. Il COMP, dopo un parere provvisorio e un riesame, aveva concluso che il medicinale mostrava un effetto benefico significativo rispetto al busulfan e al tiotepa, ma non rispetto ai medicinali a base di melfalan e di ciclofosfamide. Sulla base di tale parere, la Commissione aveva adottato la decisione del 20 giugno 2019: AIC concessa, ma esclusione della classificazione come medicinale orfano e aggiornamento del registro dei medicinali orfani.
Questioni giuridiche affrontate
Il Tribunale ha esaminato, in via principale, il primo e il secondo motivo di ricorso, relativi a:
- errore di diritto nell’interpretazione della nozione di "metodo soddisfacente" di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 141/2000;
- sviamento di potere e inosservanza della comunicazione della Commissione del 18 novembre 2016 sull’applicazione degli articoli 3, 5 e 7 del regolamento n. 141/2000. La ricorrente sosteneva che i medicinali a base di melfalan e ciclofosfamide non fossero metodi soddisfacenti per tutte le indicazioni coperte da Trecondi-Treosulfan, perché i rispettivi RCP erano più ristretti.
Normativa rilevante
Il Tribunale ha richiamato in particolare:
- il regolamento (CE) n. 141/2000, specie l’articolo 1, l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), l’articolo 5, paragrafo 7, e l’articolo 7, paragrafo 3;
- il regolamento (CE) n. 847/2000, articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, lettera a);
- la direttiva 2001/83/CE, in particolare gli articoli 6, 8, 11, 21 e 23;
- il regolamento (CE) n. 726/2004;
- il regolamento (CE) n. 1901/2006 sui medicinali per uso pediatrico;
- la comunicazione della Commissione del 2016 sull’applicazione del regolamento n. 141/2000.
Ragionamento del Tribunale: che cosa significa "metodo soddisfacente"
Il Tribunale ha affermato che un medicinale può essere considerato "metodo soddisfacente" solo se è autorizzato nell’Unione o in uno Stato membro per la stessa "affezione" orfana cui si riferisce la domanda di qualifica. L’analisi deve basarsi sulla portata dell’AIC e, in particolare, sul RCP approvato, che delimita le indicazioni terapeutiche e la popolazione di riferimento.
Il Tribunale ha sottolineato che:
- l’uso di un medicinale al di fuori del RCP è un uso off-label e non può essere considerato autorizzato;
- il RCP va interpretato restrittivamente;
- ogni variazione o estensione dell’AIC richiede una nuova valutazione di qualità, sicurezza, efficacia e rapporto rischio/beneficio;
- l’AIC non si estende automaticamente a patologie o categorie di pazienti non menzionate nel RCP.
La Corte ha inoltre valorizzato la finalità del regolamento n. 141/2000: incentivare lo sviluppo di medicinali per malattie rare. Un’interpretazione troppo ampia della nozione di metodo soddisfacente, limitata solo a una sovrapposizione parziale, vanificherebbe tale obiettivo.
Confronto tra i RCP dei medicinali
Esaminando i RCP, il Tribunale ha rilevato che Trecondi-Treosulfan era autorizzato per la terapia di condizionamento precedente a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche in pazienti adulti con patologie maligne e benigne e in pazienti pediatrici di età superiore a un mese con patologie maligne. Viceversa:
- i medicinali a base di melfalan erano autorizzati solo per determinate patologie tassativamente elencate;
- i medicinali a base di ciclofosfamide avevano anch’essi indicazioni più ristrette, sia quanto alle patologie sia quanto alle categorie di pazienti.
Il Tribunale ha osservato che Trecondi-Treosulfan copriva patologie e popolazioni non contemplate dai RCP dei medicinali comparatori, incluse alcune patologie benigne e alcune popolazioni pediatriche. Per tali segmenti di indicazione, i medicinali a base di melfalan e ciclofosfamide non potevano essere qualificati come metodi soddisfacenti.
Rilievo della sovrapposizione parziale
La Commissione aveva sostenuto l’esistenza di una sovrapposizione parziale tra le indicazioni. Il Tribunale ha però chiarito che ciò non basta: se il medicinale orfano copre anche affezioni o popolazioni non comprese nei RCP dei comparatori, questi ultimi non sono "autorizzati" per quelle parti di indicazione e quindi non possono essere usati per negare la qualifica orfana relativamente a tali segmenti. Il richiamo all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 141/2000 conferma, secondo il Tribunale, che possono coesistere indicazioni orfane e indicazioni non orfane, con eventuale AIC distinta per queste ultime.
Decisione e dispositivo
Accolti il primo e il secondo motivo, il Tribunale ha ritenuto non necessario esaminare gli altri motivi e ha annullato l’articolo 5 della decisione impugnata, nella parte in cui escludeva la classificazione di Trecondi-Treosulfan come medicinale orfano. La Commissione è stata condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.
Principio affermato
La sentenza stabilisce che, nella disciplina dei medicinali orfani, il concetto di "metodo soddisfacente" non può essere desunto da usi di fatto o da sovrapposizioni terapeutiche generiche, ma richiede una corrispondenza tra l’indicazione autorizzata del medicinale comparatore e l’affezione/popolazione coperta dal medicinale orfano. In presenza di indicazioni più ampie nel RCP del medicinale orfano, i medicinali comparatori non autorizzati per quelle ulteriori indicazioni non sono metodi soddisfacenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 141/2000.
Come è indicizzato
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