Ordinanza n. 3307/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di non idoneità attitudinale e successiva esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi agenti della Polizia di Stato, nonché graduatoria finale di merito
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 4 settembre 2025 con cui la commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale lo ha dichiarato non idoneo al concorso per il reclutamento di 2517 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente ampliato a 3117 posti. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il provvedimento di esclusione dal concorso e la graduatoria finale di merito del 19 dicembre 2025, deducendone l’illegittimità derivata dai vizi già contestati nei confronti della dichiarazione di non idoneità. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati e, con istanza del 6 giugno 2026, l’abbinamento della domanda cautelare al merito e la fissazione contestuale della discussione congiunta. La domanda cautelare iniziale era già stata respinta dal TAR con ordinanza del 14 gennaio 2026, n. 191; il relativo appello cautelare era stato respinto dal Consiglio di Stato con ordinanza del 27 marzo 2026, n. 1138.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti avverso la graduatoria finale. Poiché le censure rivolte contro la graduatoria erano fondate sull’illegittimità derivata dal provvedimento di esclusione e riproponevano questioni già esaminate nella precedente ordinanza cautelare n. 191/2026, confermata dal Consiglio di Stato, il Collegio ha ritenuto di non avere ragioni per discostarsi dalle conclusioni già raggiunte. È stata inoltre respinta la richiesta di abbinamento della domanda cautelare al merito e di fissazione ravvicinata di un’udienza pubblica, non ravvisandosi motivi per derogare ai criteri ordinari di fissazione previsti dal codice del processo amministrativo. L’istanza non è stata interpretata come rinuncia alla domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e respinto la domanda di sospensione degli atti impugnati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la domanda cautelare proposta contro un atto successivo, quale la graduatoria finale di un concorso, ripropone censure già esaminate in sede cautelare nei confronti dell’atto presupposto di esclusione, il giudice può richiamare le precedenti conclusioni e rigettare la nuova istanza in assenza di ragioni per discostarsene.
- Il rigetto dell’appello cautelare da parte del Consiglio di Stato e la conferma dell’ordinanza cautelare di primo grado costituiscono, nel successivo scrutinio cautelare di atti consequenziali fondato sulle medesime censure, un elemento idoneo a escludere la necessità di una nuova valutazione difforme.
- La richiesta di abbinamento della domanda cautelare al merito e di fissazione congiunta della controversia non comporta automaticamente né la rinuncia alla domanda cautelare né la deroga ai criteri ordinari di fissazione delle udienze, in mancanza di specifiche ragioni giustificative.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 1273/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 235/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 236/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 237/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 238/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 239/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →