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Ordinanza

Ordinanza n. 1122/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della Deliberazione dell'Autorità del 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), pubblicata sul sito dell'Autorità in data 4 agosto 2023, ed in particolare degli artt.2.1, lett. a), b), c) e d), 2.2, 2.3 e 7.2 con cui la stessa Autorità ha dichiarato di dare Ottemperanza alla sentenza n. 7196/23 del Consiglio di Stato; - per quanto occorrer possa, della Deliberazione dell'Autorità del 3 agosto 2023, 387/2023/R/rif, Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, pubblicata sul sito dell'Autorità in data 4 agosto 2023, ed in particolare degli artt. 3, 5 e 6 del suo Allegato A di cui l'art. 7 della precedente Deliberazione si limita a far menzione; - della Deliberazione dell'Autorità del 10 ottobre 2023, 465/2023/R/rif Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della Deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda del 24 luglio 2023, n. 7196, pubblicata sul sito dell'Autorità in data 11 ottobre 2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202400533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni Arera n. 389/2023/R/rif, n. 387/2023/R/rif e n. 465/2023/R/rif, relative all'aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti e agli obblighi di monitoraggio e trasparenza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato le deliberazioni Arera contestando il riconoscimento in tariffa, a favore dei gestori integrati del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei costi relativi alle operazioni di cernita. Ha dedotto l'illogicità e il carattere discriminatorio della disciplina, sostenendo che essa garantirebbe i gestori integrati ma non gli operatori indipendenti della selezione, i quali operano mediante rapporti contrattuali con i gestori e sostengono rilevanti costi fissi. Ha inoltre denunciato la possibile distorsione della concorrenza nei mercati a valle e nel mercato delle concessioni, l'assenza di regole di separazione contabile, l'inesistenza di effettivi costi sostenuti dai gestori integrati, la violazione degli artt. 181 e 183 del testo unico ambientale, l'incompetenza di Arera a introdurre il fattore di sharing, ritenuto riservato allo Stato dall'art. 220, comma 5, del testo unico ambientale, nonché il contrasto con il principio dei costi efficienti, con la tutela della concorrenza e con la disciplina sugli aiuti di Stato. Il TAR, considerata la complessità delle questioni tecniche, aveva disposto una verificazione sulle modalità concrete delle operazioni di cernita e sui possibili effetti concorrenziali della disciplina tariffaria. La verificazione ha distinto, nel ciclo di trattamento degli imballaggi plastici, le attività di separazione del multimateriale, di pre-pulizia e di selezione per polimero e colore, chiarendo che le prime possono essere oggetto di accordo commerciale tra il gestore del servizio e il CSS, mentre la selezione per polimero e colore è svolta dal CSS per conto dei sistemi EPR ed è coperta dai relativi corrispettivi.

La decisione

L'ordinanza non definisce il giudizio, ma sottopone alle parti la questione della possibile carenza di interesse a ricorrere, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto, allo stato, che la disciplina tariffaria non sembri discriminare tra CSS/CSM gestiti da un gestore integrato e CSS/CSM indipendenti: in entrambi i casi il gestore del servizio può ottenere la deduzione in tariffa dei costi sostenuti per le operazioni di cernita svolte presso l'impianto, con esclusione dei costi e ricavi relativi alla selezione per polimero e colore già remunerata dai sistemi EPR. La regola appare quindi neutrale rispetto alla titolarità dell'impianto e i suoi effetti si rivolgono al gestore del servizio integrato, non direttamente agli operatori del mercato della cernita. Anche il fattore di sharing, una volta esclusi dalla formula i corrispettivi dei sistemi EPR e i ricavi derivanti da altre vendite di materiali ed energia, non sembra produrre di per sé effetti distorsivi diretti nei confronti del titolare di un CSS indipendente. Poiché la ricorrente non avrebbe dimostrato un pregiudizio diretto, concreto e attuale derivante dalla disciplina impugnata, il ricorso appare privo dell'interesse ad agire necessario. Alle parti è stato assegnato un termine di trenta giorni per depositare memorie sulla sola questione dell'interesse a ricorrere; la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 aprile 2026 per la decisione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Visto l'art. 73, co. 3 del cod. proc. amm.

    Impone il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio dal giudice prima della decisione; il TAR lo ha applicato per consentire alle parti di interloquire sulla possibile carenza di interesse a ricorrere.

  • artt. 181 e 183 d.lgs. 152/2006

    violazione del combinato disposto di cui agli artt. 181 e 183 del TUA

    La ricorrente li ha invocati in relazione alla tutela del recupero dei rifiuti e alla possibile riduzione della rete degli operatori della selezione; l'ordinanza non definisce nel merito la relativa censura.

  • art. 220, comma 5, d.lgs. 152/2006

    art. 220, comma 5 del TUA

    La ricorrente lo ha richiamato per sostenere che l'introduzione del fattore di sharing sarebbe riservata allo Stato; l'ordinanza non decide definitivamente tale questione.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile carenza di interesse a ricorrere dopo il passaggio in decisione della causa, deve instaurare il contraddittorio sulla questione assegnando alle parti un termine per memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • Una disciplina tariffaria che consenta al gestore del servizio rifiuti di dedurre i costi delle operazioni di cernita sostenuti presso un impianto CSS/CSM, senza distinguere in base alla titolarità integrata o indipendente dell'impianto, non appare, di per sé, discriminatoria nei confronti degli operatori indipendenti.
  • La remunerazione tariffaria delle operazioni di cernita può essere considerata neutrale rispetto alla concorrenza quando esclude dal calcolo gli oneri e i ricavi relativi alle attività di selezione per polimero e colore già remunerate dai sistemi EPR.
  • L'interesse a ricorrere contro una disciplina regolatoria presuppone la dimostrazione di un pregiudizio diretto, concreto e attuale; non è sufficiente allegare effetti astrattamente distorsivi o riflessi economici non specificamente riferibili alla posizione del ricorrente.
  • Il fattore di sharing non appare produttivo, di per sé, di un pregiudizio diretto nei confronti degli operatori indipendenti della cernita quando la relativa formula escluda i corrispettivi dei sistemi EPR e i ricavi derivanti dalla vendita di materiali ed energia e indirizzi i propri effetti sul gestore del servizio integrato.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiRegolazione dell'energia (ARERA)Legittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiAmbienteAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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