Cassazione Penale, Sentenza n. 30243/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto l'aggravante del "bene esposto alla pubblica fede" per i reati di danneggiamento aggravato e continuato. Contestava la sussistenza dell'aggravante per tre ragioni emerse in dibattimento: 1) le autovetture erano parcheggiate in area condominiale e non sulla pubblica via; 2) l'area era sorvegliata da un sistema di videosorveglianza; 3) le condotte si sarebbero svolte alla presenza delle persone offese, le quali avrebbero potuto sorvegliare i beni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, generico e non consentito. Ha riaffermato i principi di diritto secondo cui l'aggravante ricorre quando il titolare del diritto non può esercitare una vigilanza continua sul bene; la presenza occasionale del proprietario o l'esistenza di videosorveglianza non escludono l'aggravante se non assicurano una sorveglianza effettiva e immediata che impedisca l'azione criminosa. La Corte d'appello ha inoltre accertato che l'area era agevolmente accessibile a estranei e che le persone offese erano soltanto spettatrici dall'alto dei danneggiamenti. Poiché il motivo relativo alla presenza delle persone offese non era stato specificamente dedotto in appello, la Cassazione ha ritenuto improponibile la censura in questa sede. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 606, comma 3
Limita la possibilità di dedurre in cassazione questioni che non sono state specificamente prospettate in motivi di appello; la Corte ha rilevato l'inammissibilità delle censure non sollevate in grado d'appello.
Codice di procedura penale, art. 609, comma 2
Analogamente, impedisce che in cassazione siano dedotte questioni non già dedotte in appello, salvo i casi espressi dalla norma; la Corte ha richiamato questo principio per escludere l'esame di doglianze non dibattute in appello.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi della Cassa delle ammende per i ricorsi manifestamente infondati; la Corte ha applicato tale norma per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e di una somma.
Massime di principio
- L'aggravante del "bene esposto alla pubblica fede" si applica quando il proprietario non può esercitare una vigilanza continua e l'agente ha fatto affidamento su tale impossibilità, indipendentemente dal fatto che il bene sia in area condominiale anziché su suolo pubblico.
- La presenza occasionale del proprietario al momento del fatto non è sufficiente per escludere l'aggravante se l'aggressore ha fatto appello alla normale impossibilità di sorveglianza costante.
- La mera presenza di un impianto di videosorveglianza non esclude l'aggravante se il sistema non è concretamente idoneo a impedire immediatamente il danneggiamento; occorre dimostrare che la sorveglianza è effettivamente capace di impedire l'azione criminosa.
- In Cassazione non possono essere prospettate questioni non sollevate in grado d'appello salvo i casi tassativi; per ottenere l'esame di una specifica censura in cassazione, è necessario che essa sia stata tempestivamente e specificamente formulata in appello.
- Per impugnazioni riguardanti aggravanti, è utile che il difensore contesti puntualmente le circostanze di fatto e produca elementi probatori (es. documentazione sulla effettiva portata della videosorveglianza, dichiarazioni che dimostrino la sorveglianza attiva del proprietario) già in appello, altrimenti il rilievo verrà considerato inammissibile in cassazione.
- I ricorsi manifestamente infondati, generici o non consentiti possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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