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Sentenza

Sentenza n. 1004/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale avvio della procedura di espulsione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, residente in Italia da diversi anni, aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura aveva respinto l’istanza richiamando la pericolosità sociale e il mancato soddisfacimento dei requisiti reddituali e lavorativi, sulla base di condanne per maltrattamenti contro familiari, atti persecutori, violazione del divieto di avvicinamento e resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, sostenendo l’illegittimità di un automatismo ostativo fondato sulle condanne penali e l’omesso bilanciamento tra l’interesse alla permanenza in Italia, i vincoli familiari e il diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU e artt. 2, 29 e 30 Cost. Ha evidenziato la presenza in Italia della famiglia d’origine e di una sorella cittadina italiana, invocando anche il divieto di espulsione di cui all’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, omessa valutazione delle osservazioni difensive e della situazione familiare e sociale, nonché violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., sostenendo che la Questura si sarebbe limitata a richiamare le memorie senza spiegare adeguatamente le ragioni del loro mancato accoglimento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. Ha escluso che la decisione amministrativa fosse fondata su un automatismo derivante dalla sola condanna per maltrattamenti, rilevando che la Questura aveva effettuato una valutazione articolata della posizione, considerando sia i legami familiari e la disponibilità di un alloggio sia la gravità e la reiterazione delle condotte delittuose. Il reato di maltrattamenti è stato ritenuto espressivo di forte allarme sociale e incompatibile con i valori costituzionali di tutela della dignità, della libertà e dell’integrità fisica della persona; la pericolosità valutata dall’autorità amministrativa è autonoma rispetto al giudizio penale e non è neutralizzata dalle eventuali attenuanti riconosciute in sede penale. Secondo il Collegio, i legami familiari non potevano prevalere nel bilanciamento, anche perché le condotte violente avevano riguardato l’ambito familiare; inoltre, il ricorrente non conviveva con la sorella italiana e non aveva provato l’attuale convivenza, sicché non risultava applicabile, allo stato, l’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998. L’inserimento sociale e lavorativo, peraltro interrotto dalla detenzione, è stato giudicato insufficiente a superare l’interesse pubblico alla sicurezza, in assenza di esigenze familiari particolarmente meritevoli di tutela. Il secondo motivo è stato respinto perché il procedimento aveva assicurato il contraddittorio e il provvedimento dava conto dell’avvenuta valutazione delle osservazioni: l’art. 10-bis della l. 241/1990 non impone una confutazione analitica di ogni deduzione, essendo sufficiente che dalla motivazione risultino percepibili le ragioni sostanziali del mancato accoglimento. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda. È stata inoltre respinta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale fondamento della valutazione ostativa connessa alla pericolosità sociale e alla gravità dei reati commessi dallo straniero.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale base normativa del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, all’esito della valutazione della pericolosità sociale e degli altri requisiti richiesti.

  • art. 13, comma 2, d.lgs. 286/1998

    Richiamato in relazione all’avvio della procedura di espulsione conseguente al diniego del permesso di soggiorno.

  • art. 18-bis, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998

    Valorizzato come indice del particolare disvalore attribuito dall’ordinamento ai reati di violenza domestica, poiché consente al Questore di revocare il permesso di soggiorno e procedere all’espulsione nei casi previsti.

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998

    Il divieto di espulsione dello straniero convivente con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana non è stato applicato perché il ricorrente non aveva dimostrato l’attuale convivenza con la sorella italiana.

  • artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione di avvio e il preavviso di rigetto hanno consentito il contraddittorio procedimentale; la motivazione finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione, ma deve rendere percepibili le ragioni del loro mancato accoglimento.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è stato ritenuto soddisfatto dalla valutazione complessiva delle circostanze rilevanti e delle osservazioni difensive.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.

  • art. 572 c.p.

    La condanna per maltrattamenti in famiglia è stata ritenuta indicativa di forte allarme sociale e di particolare gravità ai fini della valutazione amministrativa di pericolosità.

  • art. 387-bis c.p.

    Le ulteriori condanne per violazione dei provvedimenti di allontanamento e del divieto di avvicinamento hanno aggravato il giudizio amministrativo di pericolosità.

  • D.P.R. 115/2002

    Richiamato per il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ragione della manifesta infondatezza del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, la condanna per reati gravi commessi in ambito familiare può fondare un autonomo giudizio amministrativo di pericolosità sociale; la valutazione non costituisce automatismo ostativo quando l’amministrazione esamina concretamente la posizione complessiva dello straniero e pondera l’interesse alla permanenza con le esigenze di sicurezza e ordine pubblico.
  • La gravità dei reati di maltrattamenti in famiglia e la reiterazione di condotte di violazione dei divieti di avvicinamento possono prevalere sui legami familiari, sull’inserimento sociale e sulla disponibilità di un alloggio, soprattutto quando non siano dedotte esigenze familiari particolarmente meritevoli di tutela.
  • La presenza di una sorella cittadina italiana non impedisce il diniego del permesso di soggiorno né l’espulsione se lo straniero non dimostra l’attuale convivenza richiesta dall’art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. 286/1998.
  • Ai fini della valutazione amministrativa di pericolosità sociale, le eventuali attenuanti riconosciute nel processo penale non impediscono all’amministrazione di considerare autonomamente la gravità dei fatti e il rischio desunto dalle condanne.
  • L’obbligo di valutare le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990 non richiede una confutazione analitica di ogni argomento difensivo; è sufficiente che la motivazione dimostri una considerazione sostanziale delle deduzioni e renda comprensibili le ragioni del loro mancato accoglimento.
  • Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno può legittimamente fondarsi su una valutazione complessiva della condotta dello straniero, nella quale l’interesse pubblico alla sicurezza prevalga sull’inserimento lavorativo e sociale quando quest’ultimo sia stato interrotto dalle condanne e dalla detenzione e non siano presenti specifiche esigenze familiari di particolare rilievo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEspulsione e allontanamentoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazione

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