Sentenza del 09/08/2017 n. 19836 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo al 1997. L'Ufficio contestava l'omessa contabilizzazione di interessi attivi derivanti da un'operazione qualificata come finanziamento, realizzata mediante la messa a disposizione di materie prime destinate al ciclo produttivo, nonché i conseguenti ritardi nella fatturazione e le sanzioni irrogate all'amministratore. I motivi riguardavano, principalmente, la carenza e l'insufficienza della motivazione della sentenza regionale, il ricorso non adeguatamente valutato agli argomenti delle parti e l'illegittimo richiamo per relationem a un'altra sentenza relativa alla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi di ricorso, ritenendo la motivazione della CTR carente, omissiva e non autosufficiente. La CTR si era limitata a richiamare un'altra sentenza senza riprodurne i contenuti né svolgere un'autonoma valutazione, e non aveva esaminato gli elementi indicati dall'Ufficio per dimostrare l'esistenza dell'operazione di finanziamento, l'omessa contabilizzazione degli interessi e i ritardi di fatturazione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata definita in via definitiva la debenza delle imposte o delle sanzioni: il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4
La sentenza tributaria deve indicare lo svolgimento del processo, le richieste delle parti, i motivi della decisione e il dispositivo. Una motivazione apparente, omissiva o non comprensibile può determinare la nullità della pronuncia.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61
Le regole sulla forma e sulla motivazione della sentenza si applicano anche al giudizio di appello tributario.
Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione, tra l'altro, per violazione delle norme processuali e per omesso o insufficiente esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; il difetto assoluto o apparente di motivazione comporta la nullità della pronuncia.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione per relationem è ammissibile anche mediante richiamo a un'altra pronuncia, purché il rinvio sia autosufficiente, i contenuti richiamati siano conoscibili e il giudice li valuti autonomamente nella causa concreta.
Art. 378 c.p.c.
Disciplina il deposito di memorie illustrative nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Una sentenza può richiamare un'altra decisione, ma il rinvio deve spiegare in modo autosufficiente quali argomenti vengono recepiti e perché risultano applicabili alla controversia; il semplice richiamo numerico o la mera condivisione non sono sufficienti.
- La riproduzione degli atti di parte non rende automaticamente nulla la sentenza, purché il giudice renda chiaramente riconoscibili le proprie valutazioni e risponda alle censure specifiche formulate nell'impugnazione.
- Quando l'amministrazione finanziaria indica numerosi elementi presuntivi e documentali a sostegno dell'accertamento, il giudice deve esaminarli e spiegare perché li ritiene insufficienti o irrilevanti; ignorarli può integrare un vizio di motivazione.
- La cassazione con rinvio per difetto di motivazione non equivale alla vittoria definitiva sul merito: il giudice del rinvio deve riesaminare la controversia e può confermare o annullare nuovamente l'accertamento sulla base di una motivazione adeguata.
- In controversie sulla qualificazione di operazioni commerciali o finanziarie, devono essere valutati complessivamente i comportamenti delle società, i flussi di pagamento, le modalità di consegna e fatturazione, la situazione finanziaria e la documentazione contabile.
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