Sentenza n. 455/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento a) del decreto emesso in data-OMISSIS- dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno notificato in data 24.06.2024 e relativo al rigetto dell'istanza di assegnazione temporanea presentata ai sensi dell'art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 per la sede di-OMISSIS-; b) di ogni ulteriore atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale a quello sopra impugnato ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente, ancorché non conosciuto; - e per l’effetto, riconoscere il diritto del ricorrente ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 ad essere assegnato temporaneamente presso qualsiasi ufficio di polizia della sede di-OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Capo della Polizia recante il rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il decreto con cui il Capo della Polizia aveva rigettato la sua istanza di assegnazione temporanea presso una sede di polizia, proposta ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, chiedendo l’annullamento dell’atto e il riconoscimento del diritto all’assegnazione temporanea presso qualsiasi ufficio di polizia della sede indicata. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto il trasferimento definitivo nella provincia interessata, specificamente presso un Commissariato di pubblica sicurezza, e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Non sono stati esaminati i motivi di legittimità dedotti contro il diniego.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione del ricorrente secondo cui il successivo trasferimento definitivo aveva eliminato l’interesse alla decisione sull’assegnazione temporanea. Il giudice ha rilevato che la parte dispone dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare la perdita dell’interesse alla pronuncia; il giudice non può sostituirsi d’ufficio alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese di giudizio sono state compensate, non risultando opposizione alla richiesta di compensazione.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
La disposizione costituiva la base normativa dell’istanza di assegnazione temporanea del dipendente, ma il relativo diniego non è stato esaminato nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 100 c.p.c.
La persistente sussistenza dell’interesse ad agire è stata considerata condizione necessaria per la prosecuzione del giudizio; la dichiarata acquisizione del trasferimento definitivo ha fatto venir meno tale interesse.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse alla decisione.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l’oscuramento dei dati identificativi del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e degli altri interessati identificabili.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La parte ricorrente può dichiarare, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, di avere perduto l’interesse alla pronuncia; ove la perdita dell’interesse sia sopravvenuta e non vi siano ragioni per una decisione diversa, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
- Il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, trattandosi di una disponibilità propria dell’azione processuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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