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Ordinanza

Ordinanza n. 270/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento adottato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, notificato in data 3 febbraio 2026, con il quale è stata definitivamente rigettata l'istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del D.lgs. n. 151/2001 avanzata dall'odierno ricorrente; - ove occorra e per quanto di ragione, del preavviso di rigetto adottato ex art. 10-bis della legge 241/1990, notificato al ricorrente in data 24 novembre 2025 (nota prot. n. -OMISSIS-); - ove occorra e per quanto di ragione, degli atti esibiti in esito ad apposita istanza di accesso agli atti nella parte in cui risultano essere propedeutici all’adozione del diniego e segnatamente: • del provvedimento esibito in data 25 febbraio 2026 dalla Questura di -OMISSIS-, dal quale si trae che tale ufficio di ambita destinazione del ricorrente non è stato mai interrogato sulla possibilità di impiegare il dipendente presso quella sede; • del provvedimento esibito in data 18 marzo 2026 da parte del Ministero dell’Interno, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale che ha fornito i dati sull’organico degli uffici della sede di -OMISSIS-; - del parere contrario espresso dal Compartimento Polizia Stradale Toscana con nota prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui esprime parere negativo all'assegnazione temporanea dell'odierno ricorrente presso la sede di -OMISSIS-, ad oggi non notificato né esibito dalla procedente; - di tutti gli ulteriori atti valutativi che hanno interessato l’istruttoria procedimentale propedeutica all’adozione del diniego opposto alla parte ricorrente, anche di quelli ad oggi non conosciuti, nella parte in cui esprimono parere negativo all’assegnazione temporanea del ricorrente presso la sede di -OMISSIS-; - di ogni atto presupposto connesso e/o conseguenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata a disporre l’assegnazione temporanea di parte ricorrente ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001 presso la Sottosezione Autostradale di -OMISSIS- (-OMISSIS-) o, in subordine, presso uno qualsiasi degli uffici siti presso la Questura di -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600762

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo dell'istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, connessi atti istruttori e pareri negativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'assegnazione temporanea presso una sottosezione autostradale o, in subordine, presso uffici della Questura della sede richiesta, deducendo l'illegittimità dell'istruttoria e della motivazione amministrativa. Dal provvedimento emerge che l'Amministrazione ha fondato il diniego sulla carenza di organico della sede di servizio, quantificata in due unità, senza precisare se tale carenza riguardasse lo specifico ruolo del ricorrente; non ha indicato puntualmente le esigenze di servizio pregiudicate dall'assegnazione né dimostrato l'impossibilità di fronteggiarle mediante misure organizzative. Inoltre, ha richiamato genericamente le esigenze operative della sede di destinazione senza previamente interpellarla, benché presso tale sede risultasse una più consistente carenza di organico, anche nello specifico ruolo del ricorrente. È stata quindi contestata l'omessa comparazione tra le esigenze delle sedi interessate e la conseguente violazione della disciplina sull'assegnazione temporanea.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini del riesame, senza disporre direttamente l'assegnazione temporanea. Ha ritenuto non adeguatamente motivato e istruito il diniego, poiché la carenza di organico della sede di servizio era riferita all'organico complessivo e non allo specifico ruolo, le esigenze di servizio erano esposte genericamente e non era stata adeguatamente rappresentata l'impossibilità di adottare misure organizzative alternative. Anche le esigenze della sede di destinazione erano state richiamate in modo generico, senza previa consultazione dell'ufficio interessato, e non risultava svolto un adeguato raffronto tra le necessità delle due sedi. L'Amministrazione è stata pertanto ordinata a rivalutare l'istanza entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, considerando specificamente tutti gli elementi previsti dagli artt. 42-bis d.lgs. 151/2001 e 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, nonché ogni ragionevole misura organizzativa idonea a conciliare le esigenze di servizio con la tutela della maternità e della paternità. Il merito è stato rinviato a udienza pubblica e le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    L'assegnazione temporanea deve essere valutata considerando le esigenze di tutela e sostegno della maternità e della paternità, insieme agli elementi rilevanti della situazione del dipendente e alle esigenze organizzative dell'Amministrazione.

  • art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017

    Il diniego dell'assegnazione temporanea può essere giustificato da esigenze organiche e di servizio, che devono tuttavia essere puntualmente accertate e comparate con quelle della sede di destinazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è richiamata in relazione al preavviso di rigetto, senza una specifica statuizione autonoma nella fase cautelare.

  • art. 30 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda di condanna dell'Amministrazione a disporre l'assegnazione temporanea, ma la tutela cautelare è stata limitata al riesame.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • Il diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 non può fondarsi sul mero dato aggregato della carenza di organico della sede di servizio: l'Amministrazione deve riferire l'accertamento, per quanto rilevante, allo specifico ruolo e alle concrete mansioni del dipendente.
  • Per negare l'assegnazione temporanea, l'Amministrazione deve indicare puntualmente le esigenze di servizio che sarebbero pregiudicate e motivare sull'impossibilità di fronteggiarle mediante ragionevoli misure organizzative alternative.
  • La valutazione delle esigenze organizzative deve comprendere un effettivo raffronto tra la sede di provenienza e quella di destinazione; le esigenze della sede richiesta non possono essere desunte genericamente senza acquisire, ove necessario, le informazioni dell'ufficio interessato.
  • Nella valutazione dell'assegnazione temporanea devono essere ponderate congiuntamente le esigenze organizzative e gli obiettivi di tutela e sostegno della maternità e della paternità; la carenza istruttoria o motivazionale impone almeno il riesame dell'istanza, senza comportare automaticamente l'obbligo di assegnazione.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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