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Sentenza

Sentenza n. 139/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. degli esiti della prova orale aventi data 03/07/2024, a firma dell’Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Lombardia, Commissione giudicatrice, nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito per la prova orale il punteggio pari a 58/100 per la classe di concorso A047 (scienze matematiche applicate nella scuola secondaria di II grado) presso la regione Lombardia e riguardante il concorso indetto ai sensi del dm n. 205/2023; 2. nonché delle griglie di valutazione della prova orale, per la classe di concorso A047, nella parte in cui hanno riconosciuto un punteggio ritenuto insufficiente; 3. nonché di qualunque altro atto, verbale, provvedimento o griglie, ivi compresi tutti gli atti di formazione del punteggio gravato, dal protocollo anche non conosciuto, se intensi in senso escludente per la parte istante; 4. nonché ove esistenti, benché ad oggi non risultano essere state redatte e pubblicate, delle graduatorie di merito regionali per la classe di concorso di interesse ivi compreso l’eventuale decreto di approvazione ove esistente; 5. nonché dell’avviso n. 16678/2024, a firma dell’USR Lombardia, con cui veniva comunicata la lettera estratta per l’avvio delle prove orali; 6. nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, dell’avviso n. 22585/2024, a firma dell’USR Lombardia, avente ad oggetto la convocazione per la prova orale per la classe di concorso di interesse della ricorrente; 7. nonché dell’avviso n. 42169/2024, a firma dell’USR Lombardia, avente ad oggetto la convocazione per la prova orale suppletiva per la classe di concorso di interesse della ricorrente; 8. nonché dell’avviso n. 24408/2024, a firma dell’USR Lombardia, avente ad oggetto le indicazioni operative ai fini della prova orale per la classe di concorso di interesse della ricorrente; 9. nonché dell’avviso 31204/2024, a firma dell’USR Lombardia, avente ad oggetto l’integrazione delle indicazioni operative di svolgimento della prova orale per la classe di concorso di interesse della ricorrente; 10. di qualunque altro esito se inteso in senso lesivo ed anche dal protocollo non conosciuto; 11. nonché di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi ossia: del bando di cui al presente concorso n. 2575 del 06/12/2023, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, nella parte in cui è inteso in senso escludente per la parte ricorrente, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso lesivo; 12. del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; 13. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024 recante la rideterminazione del contingente della procedura concorsuale bandita su base regionale con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e di tutti gli allegati; 14. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 18 gennaio 2024 n. 90 concernente “Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. 2575”, ivi comprese le relative tabelle e gli allegati se intesi in senso escludente; 15. ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni pedissequo allegato al predetto bando e degli atti ad esso presupposti e connessi, ossia: il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 16. del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 17. del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 18. del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 19. del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 10 agosto 2017 n. 616, che prevede le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; 20. del decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 326, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2\5\2025: 1. delle graduatorie di merito definitive per la classe di concorso A047 (scienze matematiche applicate nella scuola secondaria di II grado) Lombardia di cui al prot. n. 211 del 27/02/2025, a firma dell’USR Lombardia, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non è presente l’odierna ricorrente; 2. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ossia: del decreto prot. n. 3624/2024, a firma dell’USR Lombardia, con riferimento alla classe di concorso A047 (scienze matematiche applicate nella scuola secondaria di II grado), ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non è presente la ricorrente; 3. nonché del decreto n. 3233/2024, a firma dell’USR Lombardia, con riferimento alla classe di concorso A047 (scienze matematiche applicate nella scuola secondaria di II grado), ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non è ricompresa l’odierna ricorrente.

Giustizia amministrativa202410226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: attribuzione del punteggio di 58/100 alla prova orale del concorso docenti per la classe A047 e conseguente mancata inclusione nella graduatoria di merito definitiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova orale del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, nella parte in cui le è stato attribuito il punteggio di 58/100, nonché le griglie di valutazione, gli atti della procedura e, con motivi aggiunti, le graduatorie definitive e i relativi provvedimenti di approvazione, dai quali è risultata esclusa. Con il primo motivo ha dedotto illogicità manifesta, difetto di proporzione, motivazione apparente, violazione del giusto procedimento, del principio di non contraddizione, degli artt. 1, 2, 3, 4 e 97 Cost., della l. n. 241/1990 e del principio del merito, sostenendo che le griglie non avrebbero consentito di comprendere le ragioni del voto insufficiente e che il punteggio orale sarebbe stato contraddittorio rispetto al 92/100 ottenuto nella prova scritta. Con il secondo motivo ha contestato la previsione della soglia minima di 70/100 per il superamento della prova orale, deducendo violazione della normativa sul pubblico impiego e dei principi costituzionali ed europei, poiché la media tra il punteggio scritto e quello orale sarebbe stata pari a 75/100. In subordine ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale e, ove occorresse, il rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Le amministrazioni hanno sostenuto la regolare compilazione delle griglie, la loro accettazione da parte della candidata al momento della domanda e l'autonomia delle diverse prove concorsuali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la valutazione delle commissioni di concorso sia sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per vizi di legittimità quali manifesta illogicità, travisamento dei fatti o contraddittorietà immediatamente rilevabile, senza possibilità di sostituire il giudizio giudiziale a quello tecnico della commissione. La differenza tra il punteggio della prova scritta e quello della prova orale non dimostra di per sé illogicità o contraddittorietà, poiché le diverse prove possono verificare capacità differenti. La commissione ha applicato correttamente le griglie ministeriali, che la candidata aveva accettato partecipando alla procedura e che non risultano contestate durante lo svolgimento della prova; le censure sono state inoltre ritenute generiche. Il Collegio ha giudicato legittima e ragionevole la previsione della soglia minima di 70/100 per la prova orale, quale criterio selettivo volto a individuare i candidati più meritevoli e coerente con l'art. 97 Cost. La fissazione dei requisiti di superamento del concorso rientra nell'ampia discrezionalità legislativa, soggetta ai soli limiti di ragionevolezza e logicità. La soglia, applicata uniformemente a tutti i concorrenti, garantisce la par condicio e non è incompatibile con la disciplina europea, la quale non regola le procedure nazionali di selezione e reclutamento, ma riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini della candidatura. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata e sono stati esclusi i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall'art. 97 Cost.

    La previsione di una soglia minima di superamento della prova può costituire un criterio selettivo ragionevole e coerente con il principio di buon andamento e con la selezione dei candidati più meritevoli.

  • art. 40, comma 1, lettera d) e comma 2, c.p.a.

    Il TAR ha rilevato, senza decidere la questione, possibili profili di inammissibilità per la mancata specificazione della ragione di impugnazione dei numerosi atti indicati.

  • art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a.

    Il Collegio ha richiamato precedenti della propria Sezione su questioni analoghe per motivare la decisione.

  • art. 1 l. 241/1990

    La violazione della legge generale sul procedimento, dedotta dalla ricorrente, non è stata ritenuta sussistente.

  • art. 2 l. 241/1990

    La disposizione è stata richiamata tra quelle che la ricorrente assumeva violate; il giudice non ha ravvisato violazioni rilevanti.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura relativa alla motivazione è stata respinta, ritenendo correttamente applicate le griglie di valutazione e comunque generiche le contestazioni.

  • direttiva 1999/70/CE

    Il contrasto con la normativa europea è stato escluso; i sistemi europei di riconoscimento delle qualifiche non disciplinano le procedure nazionali di selezione e reclutamento.

  • art. 99 c.p.a.

    Non citato come norma applicata nella decisione; la richiesta della ricorrente di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia è stata comunque respinta.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle commissioni di concorso rientrano nella discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o contraddittorietà immediatamente rilevabile; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
  • La mera differenza tra i punteggi conseguiti in prove concorsuali diverse non integra, di per sé, illogicità o contraddittorietà, quando le prove siano dirette a verificare capacità differenti secondo la lex specialis e i criteri di valutazione.
  • La corretta applicazione da parte della commissione delle griglie di valutazione previamente stabilite e rese conoscibili ai candidati esclude, in assenza di specifiche anomalie, la configurabilità di un vizio di motivazione o di eccesso di potere; contestazioni generiche non sono sufficienti a infirmare il giudizio concorsuale.
  • La previsione di una soglia minima per il superamento di una singola prova concorsuale è legittima quando costituisce un criterio selettivo ragionevole, applicato uniformemente a tutti i partecipanti e coerente con la finalità di selezionare i candidati più meritevoli, anche se la media complessiva dei punteggi sarebbe superiore alla soglia.
  • Le norme europee sul riconoscimento delle qualifiche professionali non disciplinano le concrete procedure nazionali di selezione e reclutamento, che restano soggette alle regole interne applicabili e al principio di parità di trattamento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti specialiRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazioneQuestione di legittimità costituzionale

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