Cassazione Penale, Sentenza n. 2466/2025 del 21/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Imputato condannato per il reato di cui all'art.495 c.p. (declinazione di false generalità) durante un controllo stradale. Ha impugnato la sentenza di secondo grado articolando quattro motivi: 1) estinzione del reato per prescrizione (sostiene che il termine massimo di 7 anni e 6 mesi era decorso); 2) vizio di motivazione e mancata indicazione dei criteri di valutazione della prova, contestando l'affidabilità del teste Beccari, la rilevanza della ricognizione fotografica (art.213 c.p.p.) e la testimonianza della persona offesa; 3) assenza dell'elemento soggettivo perché, nonostante avesse fornito false generalità, l'imputato avrebbe poi firmato il verbale con nome e cognome (firma resa, secondo lui, leggibile); 4) vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, contestando la valutazione della (presunta) assenza di volontà riparatoria e la valorizzazione di precedenti penali non rilevanti ai fini della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Prima, ha rilevato l'intempestività dell'impugnazione: la sentenza era del 22/03/2024, i termini per impugnare scadevano il 6/07/2024 e il ricorso è stato depositato il 12/07/2024, oltre il termine. Ha poi ritenuto manifestamente infondati i motivi nel merito: la prescrizione era maturata successivamente alla sentenza di gravame e, per giurisprudenza delle Sezioni Unite, l'inammissibilità per manifesta infondatezza impedisce la rilevazione di cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione); la Corte territoriale aveva fornito motivazione logica e non viziata sull'identificazione del conducente, sul valore probatorio delle dichiarazioni e sulla valutazione della firma; i motivi erano in larga parte deduzioni di fatto o genericità non confrontate con la motivazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art.495 cod. pen.
Norma che sanziona chi fornisce al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio generalità false: applicata come fattispecie contestata all'imputato.
art.213 cod. proc. pen.
Norma sulla ricognizione fotografica; il ricorrente ne contestava la rilevanza probatoria ma la Corte territoriale ha ritenuto congrua la valutazione complessiva delle prove.
art.585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Riferimento al termine (45 giorni) per proporre impugnazione in materia penale: la Cassazione ha computato il termine e dichiarato l'impugnazione tardiva.
art.581 comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata nella valutazione dei termini (15 giorni aggiuntivi per imputato giudicato in assenza): la Corte ha escluso l'aggiunta di quei giorni alla luce della disciplina emergenziale rilevante per il caso.
art.544 comma 2 cod. proc. pen.
Citata nella ricostruzione giurisprudenziale dei termini in relazione al deposito e alla comunicazione del dispositivo nelle udienze camerali.
art.23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n.137, conv. con legge 18 dicembre 2020 n.176
Normativa emergenziale richiamata per la disciplina della comunicazione del dispositivo e decorrenza dei termini nelle udienze camerali celebrate nel periodo emergenziale.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 (giurisprudenza)
Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione).
Sez. 5, n. 7403 del 14/12/2023 (Corte di cassazione)
Richiamata per confermare l'indirizzo relativo alla decorrenza dei termini di impugnazione in presenza di procedure cartolari o udienze camerali ai tempi dell'emergenza Covid-19.
Massime di principio
- Calcolo dei termini: in appello e in cassazione i termini di impugnazione vanno calcolati con cura tenendo conto del deposito della motivazione e delle specifiche norme che prevedono eventuali giorni aggiuntivi; un deposito tardivo del ricorso comporta l'inammissibilità anche se il fatto comporta questioni sostanziali come la prescrizione.
- Prescrizione sopravvenuta: se la prescrizione si matura dopo la sentenza impugnata, la Corte di cassazione, se dichiara il ricorso inammissibile, può essere impedita dal diritto vivente (Sez. Unite) a rilevarla d'ufficio; quindi conviene sollevare tempestivamente la questione nelle sedi opportune e rispettare i termini processuali.
- Controllo della motivazione: la Corte di cassazione non riesamina i fatti se la motivazione della corte territoriale è logica e non viziata; per ottenere accoglimento è necessario dimostrare errori di diritto o vizi logico-giuridici nella motivazione, non solo divergenze di valutazione delle prove.
- Prove e questioni di fatto: contestazioni sulla valutazione delle prove (testimonianze, ricognizioni fotografiche, firme) devono essere supportate da elementi tecnici o giuridici che mostrino illogicità o contraddittorietà nella motivazione; deduzioni meramente alternative rischiano l'inammissibilità.
- Attenuanti e motivazione: la mancata concessione di attenuanti generiche è impugnabile solo se la motivazione è generica o illogica; occorre contestare specificamente i criteri usati dal giudice (es. valutazione della resipiscenza, precedenti) e fornire elementi concreti a sostegno della concessione.
- Precauzioni difensive pratiche: rispettare i termini di impugnazione, proporre tempestivamente eccezioni processuali (es. prescrizione), documentare tecnicamente contestazioni su firme o riconoscimenti, e articolare motivi di diritto chiari e specifici per evitare che il ricorso sia dichiarato manifestamente infondato o inammissibile.
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