Regolamento (UE) 2026/749
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/749 della Commissione, del 31 marzo 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2183 per quanto riguarda modifiche amministrative dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica in via amministrativa l’autorizzazione dell’Unione già rilasciata alla famiglia di biocidi a base di perossido di idrogeno di Evonik. La Commissione recepisce i pareri favorevoli dell’ECHA e sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2183, aggiornando il sommario delle caratteristiche del biocida e i meta-SPC dei prodotti. Le condizioni sostanziali di autorizzazione restano immutate, mentre sono precisati usi, concentrazioni, misure di mitigazione del rischio, istruzioni operative e dati amministrativi dei singoli prodotti.
Modifica amministrativa dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family", mediante sostituzione dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2183.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla famiglia di biocidi "Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family", titolare Evonik Operations GmbH, già autorizzata con numero EU-0028964-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso nell’Unione europea e nel SEE. L’intervento riguarda esclusivamente modifiche amministrative dell’autorizzazione, relative in particolare a denominazioni commerciali, fabbricanti del prodotto, denominazione del principio attivo, fabbricante del principio attivo e indirizzo di un fabbricante; restano invariati gli altri elementi del sommario delle caratteristiche del biocida, salvo limitate correzioni redazionali e di layout dovute al formato del registro biocidi.
Modifica amministrativa dell’autorizzazione per la famiglia di biocidi "Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family"
Il regolamento interviene sull’autorizzazione dell’Unione già rilasciata alla famiglia di biocidi a base di perossido di idrogeno commercializzata da Evonik. La Commissione dà seguito ai pareri dell’ECHA sulle modifiche amministrative notificate e sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2183.
Contesto normativo e presupposti
Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, in particolare sull’articolo 50, paragrafo 2, e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 in materia di modifiche delle autorizzazioni. Evonik Operations GmbH ha notificato due volte all’Agenzia europea per le sostanze chimiche modifiche amministrative dell’autorizzazione, registrate con i numeri BC-DY098630-08 e BC-ER104958-18; l’ECHA ha espresso parere favorevole il 29 luglio 2024 e il 3 aprile 2025, confermando che le modifiche rientrano nella categoria delle modifiche amministrative e che le condizioni dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012 restano soddisfatte.
Oggetto delle modifiche
Le modifiche riguardano aspetti puramente amministrativi: soppressione e aggiunta di denominazioni commerciali, soppressione e aggiunta di fabbricanti del prodotto, modifica dei nomi del principio attivo e del fabbricante del prodotto, nonché modifica dell’indirizzo di un fabbricante del biocida. La Commissione sostituisce l’intero allegato del regolamento del 2023 anche per consentire la pubblicazione di una versione consolidata e per recepire alcune correzioni redazionali e di layout derivanti dal nuovo formato del registro biocidi.
Effetti giuridici dell’intervento
L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2183 con il nuovo testo allegato al regolamento del 2026. L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce l’applicabilità diretta e integrale in tutti gli Stati membri. Non vengono modificate le condizioni sostanziali dell’autorizzazione, ma solo aggiornati i dati e il sommario delle caratteristiche del biocida.
Struttura e contenuto dell’allegato
L’allegato riporta il riassunto delle caratteristiche del prodotto per la famiglia di biocidi e distingue tre meta-SPC: OXTERIL® Group 1, OXTERIL® Group 2 e CLARMARIN® Group 1. La sostanza attiva è il perossido di idrogeno, con concentrazioni variabili tra 35 % (p/p) e 49,9 % (p/p), in formulazione SL concentrato solubile. Gli usi autorizzati si collocano in due macro-aree: tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o su animali) e tipo di prodotto 4 (settore dell’alimentazione umana e animale).
Meta-SPC 1: usi nel settore non alimentare e nell’imballaggio asettico
Per OXTERIL® Group 1 il biocida è autorizzato per la decontaminazione delle superfici tramite perossido di idrogeno vaporizzato (VHP) in locali ospedalieri, laboratori e altri spazi chiusi non a contatto con alimenti e mangimi, con bersaglio batteri e lieviti. È inoltre autorizzato per l’imballaggio asettico nell’industria alimentare e dei mangimi, con efficacia su batteri, lieviti e spore batteriche, mediante immersione, spruzzaggio e nebulizzazione automatizzati. In entrambi i casi sono previste concentrazioni di uso pari al 35 % (p/p), temperature elevate nei processi chemiotermici e una convalida microbiologica obbligatoria della decontaminazione.
Meta-SPC 1: condizioni operative e sicurezza
Le istruzioni specifiche impongono la preparazione delle superfici prima del trattamento, la chiusura dell’area durante la decontaminazione, il monitoraggio della concentrazione di perossido di idrogeno e l’aerazione finale fino a valori inferiori a 1,25 mg/m3 o al valore nazionale inferiore. Sono richiesti dispositivi di protezione individuale per miscelazione e carico, tra cui occhiali EN 16321, guanti EN 374, indumenti protettivi, schermo facciale e RPE con APF 10; per specifiche condizioni di accesso durante il funzionamento è richiesto anche il rispetto del limite di 12,5 mg/m3. Sono inoltre richiamate le regole generali di primo soccorso, gestione delle fuoriuscite, smaltimento e stoccaggio, con durata di conservazione pari a 24 mesi e conservazione massima a 40 °C, al riparo dal gelo.
Meta-SPC 1: singoli prodotti
Il meta-SPC 1 copre, tra gli altri, OXTERIL® 350 SPRAY, BIS OKSAN, Halades DI, DEPTIL 350 SPRAY, Amira Hydrogen Peroxide, Asiral Des O, OXTERIL® 350 VHP e PERSYNT® 350 VHP, con autorizzazione EU-0028964-0001. Una seconda linea del meta-SPC comprende OXTERIL® 350 SPRAY S e DES O HR, con autorizzazione EU-0028964-0002.
Meta-SPC 2: bucato e imballaggio asettico nel settore alimentare
Per OXTERIL® Group 2 il regolamento autorizza l’uso nel tipo di prodotto 4 per l’imballaggio asettico nell’industria alimentare e dei mangimi e per la decontaminazione del sistema di erogazione dell’acqua potabile mediante CIP. Nel primo caso il prodotto è destinato a batteri, lieviti e spore batteriche, con concentrazione in uso al 35 % (p/p), processi automatizzati chemiotermici, temperature pari o superiori a 100 °C o, per l’immersione delle bobine, pari o superiori a 80 °C, e tempi di contatto minimi di 5,5 secondi o 2,5 secondi a seconda del metodo. Nel secondo caso è prevista una concentrazione in uso del 4,7 % (p/p), con contatto minimo di 3 ore e uso quotidiano o secondo necessità.
Meta-SPC 2: usi complementari e misure di sicurezza
Il meta-SPC 2 comprende anche la decontaminazione di superfici dure non porose e apparecchiature per immersione in industria alimentare, cucine di catering e mense, con concentrazione all’8,1 % (p/p) e contatto minimo di 60 minuti, nonché le stesse misure di protezione già viste per i processi di miscelazione, carico e manutenzione. Sono previsti requisiti tecnici di ventilazione locale e generale, esclusione di accesso alle aree durante il trattamento e obblighi di risciacquo post-trattamento. I prodotti autorizzati includono, tra gli altri, OXTERIL® 350 BATH, DES-H2O2 35, OXTERIL® 350 COMBI, SPECIJAL PT, Brennspec HP 35 aseptic, Climax HPO Aseptisk e OXTERIL® 350 LRD.
Meta-SPC 3: decontaminazione del bucato
Per CLARMARIN® Group 1 il regolamento autorizza la decontaminazione del bucato in lavatrici chiuse mediante dosaggio, con azione su batteri, lieviti, virus e funghi. Sono previste concentrazioni di perossido di idrogeno nella soluzione di lavaggio tra 0,019 % e 0,029 % (p/p), in funzione del tipo di microrganismo, con tempi di contatto di 10 minuti e temperature rispettivamente di 70 °C e 80 °C, oltre all’uso di un agente tampone alcalino (0,6 ml/l BEIPUR ANP). Il prodotto è dosato automaticamente nel ciclo di lavaggio, senza premiscelazione con l’agente tampone.
Meta-SPC 3: usi nel settore alimentare e gestione del rischio
Il meta-SPC 3 autorizza anche l’imballaggio asettico nell’industria alimentare e dei mangimi e la decontaminazione del sistema di erogazione dell’acqua potabile mediante CIP, oltre alla decontaminazione di superfici dure non porose e apparecchiature per immersione. Le condizioni operative riproducono quelle degli altri meta-SPC: concentrazioni del 35 % o 4,7 % o 8,1 % (p/p) a seconda dell’uso, sistemi chiusi o aperti secondo il caso, convalidazione microbiologica e misure tecniche e individuali di protezione. I prodotti coperti sono numerosi e comprendono, tra gli altri, CLARMARIN® 350, Wapo 35 Biozid, Calgonit sporexalin, OXY 50, OXICLEAN 2510/A, PEROXISOL, WAPERSOL® 35, CLARMARIN® 500, Wapo 50 Biozid, WAPERSOL® 50 e KORASIL 5000-GS.
Rinvia ai riferimenti generali
In tutto l’allegato il regolamento richiama espressamente le norme EN 16321 e EN 374 per i dispositivi di protezione e la direttiva 98/24/CE sulla protezione dei lavoratori dai rischi da agenti chimici. Sono inoltre fornite istruzioni standardizzate di primo soccorso in caso di ingestione, contatto cutaneo, contatto con gli occhi, inalazione e rilascio accidentale, oltre a indicazioni su smaltimento, stoccaggio e incompatibilità chimiche, che completano il quadro operativo per gli utilizzatori professionali.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato dell’autorizzazione originaria
L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2183 sia sostituito dal testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. In tal modo vengono recepite le modifiche amministrative richieste da Evonik Operations GmbH e aggiornato il sommario delle caratteristiche del biocida.
Natura delle modifiche amministrative
I considerando chiariscono che le modifiche riguardano la soppressione e l’aggiunta di denominazioni commerciali, la soppressione e l’aggiunta di nomi di fabbricanti del prodotto, modifiche del nome del principio attivo e del fabbricante del prodotto, nonché la modifica dell’indirizzo di un fabbricante del biocida. L’ECHA ha qualificato tali variazioni come modifiche amministrative ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013.
Conferma della permanenza delle condizioni di autorizzazione
L’ECHA ha ritenuto, e la Commissione ha condiviso, che dopo l’attuazione delle modifiche le condizioni di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012 continueranno a essere soddisfatte. Il regolamento precisa inoltre che, salvo gli elementi oggetto delle modifiche amministrative, tutte le altre informazioni del sommario delle caratteristiche del biocida restano invariate.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Struttura del nuovo allegato e meta-SPC
L’allegato sostitutivo contiene il riassunto delle caratteristiche del prodotto per la famiglia di biocidi e distingue tre meta-SPC: OXTERIL® Group 1, OXTERIL® Group 2 e CLARMARIN® Group 1. Per ciascun meta-SPC sono indicati composizione, usi autorizzati, classificazione di pericolo, misure di mitigazione del rischio, istruzioni di primo soccorso, stoccaggio e durata di conservazione, nonché i singoli prodotti coperti dall’autorizzazione.
Come è indicizzato
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