Regolamento (UE) 2026/751
Regolamento (UE) 2026/751 della Commissione, del 31 marzo 2026, che rettifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di flupyradifurone e fosfonato di potassio in o su determinati prodotti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento corregge il regolamento (CE) n. 396/2005 per allineare correttamente i livelli massimi di residui di flupyradifurone e fosfonato di potassio, a seguito di errori materiali nella sequenza delle date di applicazione di precedenti atti della Commissione. La rettifica riguarda esclusivamente l’allegato II del regolamento quadro, con sostituzione delle colonne relative alle due sostanze attive. Le modifiche incidono su numerosi prodotti vegetali e di origine animale, precisando anche alcune note tecniche su limiti analitici, informazioni mancanti e date di applicazione differita per specifiche combinazioni. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rettifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per correggere i livelli massimi di residui (LMR) di flupyradifurone e fosfonato di potassio in o su determinati prodotti alimentari e mangimi.
Ambito di applicazione
Si applica ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti sull’allegato II di tale regolamento. Riguarda in particolare le sostanze attive flupyradifurone e fosfonato di potassio/acido fosfonico e i relativi prodotti elencati nell’allegato, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri. Il regolamento è di rettifica tecnica e interviene per correggere la sequenza temporale di applicazione di precedenti regolamenti della Commissione; non introduce un regime generale autonomo, ma modifica la tabella degli LMR vigente. Sono richiamati profili specifici di applicazione differita per alcune combinazioni sostanza/prodotto, secondo le note in allegato.
Rettifica degli LMR per flupyradifurone e fosfonato di potassio
Il regolamento (UE) 2026/751 della Commissione interviene come rettifica tecnica del regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La finalità è correggere la sequenza delle date di applicazione di precedenti regolamenti della Commissione, in modo da allineare correttamente i valori degli LMR di flupyradifurone e fosfonato di potassio/acido fosfonico.
Contesto normativo e ragioni dell’intervento
I considerando evidenziano che:
- gli LMR delle due sostanze erano già fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005;
- il regolamento (UE) 2025/581 aveva modificato tali valori per alcuni prodotti, ma i relativi LMR erano poi stati sostituiti da quelli dei regolamenti (UE) 2024/2640 e 2024/2619;
- la sostituzione è dipesa da un errore materiale nella sequenza delle date di applicazione, poiché i regolamenti del 2024, pur adottati prima, si applicano dal 30 aprile 2025 e dal 29 aprile 2025, quindi prima del regolamento del 2025.
Ambito di applicazione
La rettifica riguarda l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 e, quindi, i livelli massimi di residui applicabili ai prodotti alimentari e ai mangimi di origine vegetale e animale. L’intervento incide su numerose categorie di prodotti, tra cui frutta, ortaggi, cereali, semi oleaginosi, spezie, piante da zucchero, prodotti di origine animale e prodotti destinati esclusivamente alla produzione di mangimi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Contenuto della rettifica
L’articolo 1 dispone la rettifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’allegato del regolamento 2026/751. L’allegato sostituisce le colonne relative a:
- flupyradifurone;
- acido fosfonico e suoi sali, espressi in acido fosfonico (R).
I nuovi valori di LMR sono riportati per un ampio elenco di prodotti, con codici numerici e importi espressi in mg/kg. Tra i gruppi interessati figurano, tra gli altri:
- frutta fresca o congelata e frutta a guscio;
- ortaggi freschi o congelati, compresi ortaggi a foglia, a frutto, a bulbo, a radice, legumi e funghi;
- semi e frutti oleaginosi;
- cereali;
- tè, caffè, infusioni di erbe e carrube;
- luppolo e spezie;
- piante da zucchero;
- prodotti di origine animale terrestri, latte, uova e miele;
- prodotti destinati esclusivamente alla produzione di mangimi;
- prodotti alimentari trasformati.
Note applicative e osservazioni tecniche
L’allegato contiene numerose note tecniche rilevanti per l’interpretazione pratica degli LMR:
- il simbolo (*1) indica il limite inferiore di determinazione analitica;
- per alcune combinazioni sostanza/prodotto sono previste note a piè di pagina che fissano una decorrenza specifica dell’LMR;
- per talune categorie, l’EFSA ha rilevato lacune informative, ad esempio in materia di sperimentazioni sui residui, dati di monitoraggio o studi sul trattamento.
Per tali casi, la Commissione precisa che terrà conto delle informazioni eventualmente presentate entro il 9 ottobre 2026 o, per alcune categorie specifiche, entro il 9 ottobre 2029; in mancanza, terrà conto dell’assenza di tali dati al momento del riesame degli LMR.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Rilievi pratici per gli operatori
Per imprese agricole, importatori, trasformatori e consulenti che operano nel settore agroalimentare, la rilevanza principale del regolamento è la necessità di verificare gli LMR aggiornati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per i prodotti interessati. La rettifica ha natura tecnica ma può incidere sulla conformità dei lotti, sulle verifiche di autocontrollo e sulla valutazione documentale dei residui nei prodotti commercializzati all’interno dell’Unione.
Disposizioni principali
Rettifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone che l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è rettificato conformemente all’allegato del regolamento. In concreto, sono sostituite le colonne relative a flupyradifurone e ad acido fosfonico e suoi sali, espressi in acido fosfonico (R), con i valori aggiornati degli LMR per una vasta serie di prodotti vegetali e animali.
Motivo della rettifica: errori nella sequenza delle date di applicazione
I considerando chiariscono che il regolamento (UE) 2025/581 aveva fissato LMR per flupyradifurone e fosfonato di potassio, ma tali valori erano stati poi sostituiti da quelli dei regolamenti (UE) 2024/2640 e 2024/2619, adottati prima ma applicabili rispettivamente dal 30 aprile 2025 e dal 29 aprile 2025. La rettifica serve quindi a correggere l’errore materiale derivante dall’ordine delle date di applicazione.
Ambito sostanziale dei valori LMR aggiornati
L’allegato aggiorna gli LMR per numerosi gruppi di prodotti: frutta fresca o congelata, ortaggi, semi e frutti oleaginosi, cereali, tè, caffè, infusioni di erbe, spezie, piante da zucchero e prodotti di origine animale, oltre a prodotti destinati ai mangimi e prodotti alimentari trasformati. Sono riportati anche i codici prodotto, i valori espressi in mg/kg e diverse note a piè di pagina.
Note tecniche e limiti analitici
Le note dell’allegato precisano che il simbolo (*1) indica il limite inferiore di determinazione analitica. Per la definizione del residuo, l’allegato segnala che per alcune combinazioni il residuo è definito diversamente: per i prodotti con codice 1000000, eccetto 1040000, la definizione è acido fosfonico. Sono inoltre presenti note con applicazione di specifici LMR a decorrere da date determinate, come il 10 maggio 2022 per alcune combinazioni con flupyradifurone.
Informazioni mancanti e riesame futuro degli LMR
Per alcune combinazioni sostanza/prodotto l’EFSA ha rilevato la mancanza di informazioni su sperimentazioni sui residui, dati di monitoraggio o studi sul trattamento. La Commissione terrà conto delle informazioni indicate se presentate entro il 9 ottobre 2026 o, per alcune categorie, entro il 9 ottobre 2029; in difetto, terrà conto della loro mancanza al momento del riesame degli LMR.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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