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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/752

Regolamento (UE) 2026/752 della Commissione, del 31 marzo 2026, che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di Allium fistulosum, trasformato; lisato di Willaertia magna; idrossido di magnesio E528; pellet essiccati di Onobrychis viciifolia (lupinella); estratto di semi di Vitis vinifera L. (estratto di vinaccioli) in o su determinati prodotti

Normativa europea32026R0752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 inserendo cinque sostanze per le quali la Commissione ritiene non necessari LMR specifici, perché l’uso autorizzato non comporta residui tali da rischiare la salute dei consumatori. La modifica recepisce precedenti atti di approvazione delle sostanze nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 inserendo cinque sostanze per le quali non sono necessari livelli massimi di residui specifici.

Ambito di applicazione

Si applica ai livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, con effetto diretto in tutti gli Stati membri. Riguarda in particolare le sostanze Allium fistulosum, trasformato; lisato di Willaertia magna; idrossido di magnesio E528; pellet essiccati di Onobrychis viciifolia (lupinella); estratto di semi di Vitis vinifera L. (estratto di vinaccioli), per le quali vengono iscritte voci nell’allegato IV. Non introduce esclusioni specifiche ulteriori, ma opera nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005 e richiama le approvazioni effettuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 per alcune sostanze di base e attiva a basso rischio

Il regolamento interviene sul sistema dei livelli massimi di residui di antiparassitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005. La Commissione osserva che per le sostanze oggetto dell’atto non erano stati fissati LMR specifici e che, in assenza di iscrizione nell’allegato IV, si sarebbe applicato il valore di base di 0,01 mg/kg previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. Alla luce delle precedenti approvazioni effettuate nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 e delle valutazioni di sicurezza richiamate, la Commissione ritiene opportuno escludere tali sostanze dall’esigenza di LMR dedicati.

Ambito e disciplina sostanziale

L’atto riguarda i residui nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, ma solo con riferimento alle cinque sostanze elencate. L’intervento normativo consiste nell’inserimento nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 delle seguenti voci, in ordine alfabetico:

  • Allium fistulosum, trasformato;
  • lisato di Willaertia magna;
  • idrossido di magnesio E528;
  • pellet essiccati di Onobrychis viciifolia (lupinella);
  • estratto di semi di Vitis vinifera L. (estratto di vinaccioli).

L’iscrizione nell’allegato IV comporta, in sostanza, che per tali sostanze non siano necessari LMR specifici, in quanto le condizioni d’uso non dovrebbero determinare residui idonei a comportare rischi per i consumatori.

Fondamento delle singole inclusioni

Per ciascuna sostanza la Commissione richiama un precedente atto di approvazione o una valutazione scientifica favorevole:

  • Allium fistulosum, trasformato: approvato come sostanza di base l’11 novembre 2024 con regolamento di esecuzione (UE) 2024/2878;
  • lisato di Willaertia magna: approvato come sostanza attiva a basso rischio il 17 giugno 2025 con regolamento di esecuzione (UE) 2025/1177; l’EFSA ha concluso che non sono necessari valori tossicologici di riferimento perché la sostanza non presenta proprietà pericolose;
  • idrossido di magnesio E528: approvato come sostanza di base il 13 marzo 2024 con regolamento di esecuzione (UE) 2024/836;
  • pellet essiccati di Onobrychis viciifolia (lupinella): approvati come sostanza di base il 27 giugno 2024 con regolamento di esecuzione (UE) 2024/1768;
  • estratto di semi di Vitis vinifera L. (estratto di vinaccioli): approvato come sostanza di base il 22 gennaio 2025 con regolamento di esecuzione (UE) 2025/96.

Effetti giuridici e applicativi

L’atto modifica direttamente il regolamento (CE) n. 396/2005 senza introdurre un regime autonomo di autorizzazione, ma limitandosi a qualificare queste sostanze come meritevoli di inclusione nell’allegato IV. Per gli operatori della filiera agroalimentare, l’effetto pratico è la semplificazione del controllo dei residui per le sostanze elencate, poiché non occorre applicare LMR specifici diversi da quelli dell’allegato IV.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula standard dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Inserimento nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone l’iscrizione, in ordine alfabetico, delle seguenti voci nell’allegato IV: Allium fistulosum, trasformato; lisato di Willaertia magna; idrossido di magnesio E528; pellet essiccati di Onobrychis viciifolia (lupinella); estratto di semi di Vitis vinifera L. (estratto di vinaccioli). L’effetto pratico è l’esclusione di tali sostanze dalla necessità di LMR specifici, in quanto ricompresse tra quelle per cui non si ritiene necessario fissare limiti dedicati.

Ragioni delle iscrizioni nell’allegato IV

I considerando precisano che per le sostanze indicate non erano stati fissati LMR specifici e che, in via generale, si applicava il valore di base di 0,01 mg/kg ex articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Per ciascuna sostanza viene richiamata la relativa approvazione o conclusione scientifica: Allium fistulosum, trasformato, approvato come sostanza di base l’11 novembre 2024; lisato di Willaertia magna approvato come sostanza attiva a basso rischio il 17 giugno 2025, con parere EFSA che esclude la necessità di valori tossicologici di riferimento; idrossido di magnesio E528 approvato come sostanza di base il 13 marzo 2024; pellet essiccati di Onobrychis viciifolia (lupinella) approvati come sostanza di base il 27 giugno 2024; estratto di semi di Vitis vinifera L. approvato come sostanza di base il 22 gennaio 2025.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariprodotti fitosanitariagricolturamangimi

Testo integrale

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